Corte di giustizia, Sentenza C-314/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 marzo 2020. — SF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI. — Causa C-314/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il rapporto tra mandato d’arresto europeo e trasferimento dell’esecuzione della pena nello Stato di residenza del consegnando. Il rinvio del condannato non può essere differito automaticamente fino alla chiusura di ogni altro procedimento penale collegato al reato, ma deve seguire subito il passaggio in giudicato della condanna, salvo esigenze concrete di difesa o di giustizia. La Corte precisa inoltre che l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 non consente adattamenti della pena oltre i casi tassativi previsti dall’articolo 8, paragrafo 2.
Mandato d’arresto europeo: momento del rinvio del cittadino/r residente dello Stato di esecuzione e limiti all’adattamento della pena ai sensi della decisione quadro 2008/909
La questione giuridica
Se, quando la consegna di un cittadino o residente dello Stato di esecuzione è subordinata alla garanzia di rinvio prevista dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato di emissione debba rinviare la persona solo dopo che la condanna è definitiva e sono conclusi anche gli altri procedimenti relativi al reato (ad esempio confisca); e se lo Stato di esecuzione possa, in base all’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, adattare la pena oltre i limiti rigorosi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale decisione quadro.
Principio di diritto
Quando l’esecuzione del mandato d’arresto europeo è subordinata alla garanzia di rinvio del cittadino o residente dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, il rinvio nello Stato di esecuzione deve avvenire non appena la condanna a pena o misura privativa della libertà sia divenuta definitiva; solo per motivi concreti legati ai diritti della difesa o alla buona amministrazione della giustizia la presenza dell’interessato può essere mantenuta fino alla definizione di ulteriori fasi procedurali connesse al medesimo reato. Inoltre, l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 non consente all’autorità dello Stato di esecuzione di adattare la pena al di fuori delle condizioni tassative dell’articolo 8, paragrafo 2, della stessa decisione quadro, né una riserva dello Stato di emissione può ampliare tali limiti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5, punto 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articoli 1, lettere a) e b), 3, paragrafi 3 e 4, 8, paragrafo 2, e 25, decisione quadro 2008/909/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 67 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2005/214/GAI
- Decisione quadro 2006/783/GAI
- Direttiva 2014/41/UE
Mandato d’arresto europeo: rinvio del cittadino o residente e adattamento della pena
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Amsterdam in materia di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Regno Unito nei confronti di un cittadino olandese. Il giudice nazionale chiede come coordinare la decisione quadro 2002/584 sul mandato d’arresto europeo con la decisione quadro 2008/909 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali, in particolare con riferimento alla garanzia di rinvio prevista per cittadini o residenti dello Stato di esecuzione.
Fatti e procedimento principale
SF era ricercato per due reati di associazione per delinquere finalizzata all’importazione nel Regno Unito di eroina e cocaina. L’autorità giudiziaria olandese chiese alla controparte britannica la garanzia ex articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, e il Ministero dell’Interno del Regno Unito rispose che, in caso di condanna, SF sarebbe stato rinviato nei Paesi Bassi appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del procedimento penale e dopo altri procedimenti relativi al reato, inclusi eventuali procedimenti di confisca e altri adempimenti correlati.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava essenzialmente:
- se lo Stato di emissione debba rinviare la persona nello Stato di esecuzione solo dopo che la condanna è definitiva e anche dopo la conclusione di tutti gli altri procedimenti relativi al medesimo reato;
- se, nell’ipotesi di consegna subordinata a tale garanzia, lo Stato di esecuzione possa adattare la pena oltre i limiti consentiti dall’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.
Normativa rilevante e contesto sistematico
La Corte richiama il principio del reciproco riconoscimento e la fiducia reciproca tra Stati membri come basi del sistema del mandato d’arresto europeo. Ricorda che l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 consente di subordinare la consegna del cittadino o residente dello Stato di esecuzione alla condizione che, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato nello Stato di esecuzione per scontarvi l’eventuale pena inflitta nello Stato di emissione.
Quanto alla decisione quadro 2008/909, la Corte evidenzia che:
- l’articolo 1, lettera a), definisce la sentenza come decisione definitiva con cui è irrogata una pena;
- l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, delimita il suo ambito al riconoscimento ed esecuzione delle pene, nel rispetto dei diritti fondamentali;
- l’articolo 8, paragrafo 2, consente l’adattamento della pena solo in ipotesi tassative e con limiti stringenti;
- l’articolo 25 rende applicabili, mutatis mutandis, le disposizioni della decisione quadro 2008/909 all’esecuzione delle pene nei casi connessi all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 5, punto 3, non indica espressamente il momento del rinvio. Interpreta dunque la disposizione alla luce della finalità del sistema: da un lato, garantire l’effettività dell’azione penale e che il reato non resti impunito; dall’altro, favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di scontare la pena nello Stato con cui ha un legame più stretto.
Da ciò la Corte ricava che il rinvio può avvenire solo dopo che la condanna è divenuta definitiva. Tuttavia, se la presenza dell’interessato nello Stato di emissione è concretamente necessaria per il rispetto dei diritti della difesa o per la buona amministrazione della giustizia, la permanenza può essere mantenuta fino alla definizione delle ulteriori fasi procedurali del procedimento penale collegato al medesimo reato. La Corte esclude, invece, che lo Stato di emissione possa differire in modo sistematico e automatico il rinvio sino alla conclusione di tutti gli altri procedimenti.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte chiarisce che l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 non amplia i poteri di adattamento della pena oltre quanto previsto dall’articolo 8. Quest’ultimo contiene un regime restrittivo e tassativo: l’autorità dello Stato di esecuzione può adattare la pena solo se la sua durata è incompatibile con il diritto nazionale e solo nei limiti indicati dalla norma, senza aggravare la situazione del condannato.
Ne consegue che lo Stato di esecuzione non può, in forza dell’articolo 25, adattare la pena per farla coincidere con quella che sarebbe stata inflitta nel proprio ordinamento per un reato simile, salvo i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 2. Parimenti, una riserva espressa dallo Stato di emissione nella garanzia ex articolo 5, punto 3, non può legittimare un adattamento più ampio né giustificare il rifiuto della consegna.
Decisione e dispositivi
La Corte risponde che:
- il rinvio deve avvenire non appena la condanna è definitiva, salvo motivate esigenze concrete di difesa o di buona amministrazione della giustizia che richiedano la permanenza temporanea nello Stato di emissione;
- l’adattamento della pena da parte dello Stato di esecuzione è possibile solo entro i limiti e alle condizioni restrittive dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che la garanzia di rinvio ex articolo 5, punto 3, non può essere formulata in termini generici o dilatori: il trasferimento deve seguire il passaggio in giudicato della condanna, con eventuale permanenza solo se giustificata in concreto. Inoltre, nella fase di esecuzione della pena nello Stato di residenza, il meccanismo del reciproco riconoscimento impedisce adattamenti discrezionali della sanzione al di fuori dei casi tipici previsti dal diritto dell’Unione.
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