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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-94/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020. — San Domenico Vetraria SpA contro Agenzia delle Entrate. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti. — Causa C-94/19

Giurisprudenza europea62019CJ0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana, ha chiarito quando il distacco di personale tra controllante e controllata rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Ha affermato che rileva la sussistenza di un nesso diretto tra distacco e pagamento, non la circostanza che il corrispettivo sia limitato al rimborso dei costi. Di conseguenza, una disciplina nazionale che escluda in via generale tali operazioni dall’IVA è incompatibile con la sesta direttiva se il pagamento è condizione del distacco e viceversa.

IVA e distacco di personale: il rimborso del solo costo alla controllante costituisce prestazione di servizi imponibile se esiste nesso sinallagmatico tra distacco e pagamento.

La questione giuridica

Se gli articoli 2 e 6 della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché il principio di neutralità IVA, ostino a una normativa nazionale che esclude dall’IVA i prestiti o distacchi di personale della controllante presso la controllata quando sia corrisposto solo il rimborso del relativo costo, e in particolare se un simile distacco possa essere considerato prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.

Principio di diritto

L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE osta a una norma nazionale che escluda dall’IVA i distacchi di personale di una controllante presso la controllata quando sia rimborsato solo il relativo costo, se gli importi pagati e il distacco si condizionano reciprocamente; in tal caso il rapporto integra una prestazione di servizi a titolo oneroso e quindi imponibile, a prescindere dal fatto che il corrispettivo copra soltanto i costi sostenuti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 6 della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30
  • Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 8, comma 35

IVA e distacco di personale tra controllante e controllata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in materia di IVA, relativo al distacco di un dirigente dalla società controllante alla controllata e al rimborso dei costi fatturati dalla controllante. La questione centrale è se tale operazione, quando il corrispettivo coincide con il solo rimborso delle spese, rientri o meno nel campo di applicazione dell’imposta.

Fatti e procedimento principale

Nel 2004 la Avir SpA ha distaccato un proprio dirigente presso la controllata San Domenico Vetraria SpA, affinché svolgesse funzioni di direttore di uno stabilimento della controllata. La San Domenico Vetraria ha ricevuto fatture dalla controllante per importi corrispondenti ai costi del dirigente distaccato e ha applicato l’IVA sul rimborso, detraendola poi. L’amministrazione finanziaria ha contestato la detrazione, ritenendo che il distacco, essendo remunerato con un mero rimborso costi, non fosse operazione rilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/88.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, che assoggetta all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, che definisce prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di beni;
  • l’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003, che disciplina il distacco di personale nel diritto italiano;
  • l’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/88, che considera non rilevanti ai fini IVA i prestiti o distacchi di personale a fronte del solo rimborso del costo.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se gli articoli 2 e 6 della sesta direttiva, nonché il principio di neutralità IVA, ostino a una norma nazionale che escluda dall’IVA i distacchi di personale della controllante alla controllata quando venga versato solo il rimborso del costo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che una prestazione è imponibile solo se effettuata a titolo oneroso, cioè quando esiste un rapporto giuridico in cui vi è scambio di reciproche prestazioni e il compenso costituisce il controvalore effettivo del servizio, con un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo ricevuto. Nel caso di specie, il giudice nazionale deve verificare se il pagamento dei costi fatturati fosse una condizione per il distacco e se la controllata abbia pagato soltanto come corrispettivo del distacco.

La Corte precisa che l’importo del corrispettivo è irrilevante: può essere pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal prestatore senza che venga meno il nesso diretto tra prestazione e compenso. Pertanto, anche un rimborso limitato ai costi può integrare una prestazione di servizi imponibile, purché vi sia sinallagma tra le due prestazioni.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva osta a una legislazione nazionale che escluda dall’IVA i distacchi di personale della controllante presso la controllata a fronte del solo rimborso del relativo costo, quando gli importi versati e il distacco si condizionano reciprocamente. In tal caso, l’operazione è prestazione di servizi a titolo oneroso e quindi soggetta a IVA.

Principio affermato

Ai fini IVA, il distacco di personale tra controllante e controllata è imponibile se il pagamento da parte della controllata è la condizione del distacco e costituisce il corrispettivo del servizio, anche quando l’importo rimborsato copra soltanto i costi sostenuti dalla controllante; una norma nazionale che escluda in modo generalizzato tali operazioni dall’imposta è incompatibile con la sesta direttiva quando manca una verifica del nesso diretto tra le prestazioni.

Come è indicizzato

Materieivadistacco di personalesocietà controllante e controllataneutralità fiscale

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