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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-511/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020. — Györgyné Lintner contro UniCredit Bank Hungary Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta – Articolo 4, paragrafo 1 – Considerazione di tutte le altre clausole del contratto ai fini della valutazione dell’abusività della clausola impugnata – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio dell’abusività delle clausole che figurano nel contratto da parte del giudice nazionale – Portata. — Causa C-511/17

Giurisprudenza europea62017CJ0511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha precisato la portata dell’esame d’ufficio imposto dalla direttiva 93/13 in un giudizio promosso da un consumatore su alcune clausole di un mutuo in valuta estera. Il giudice nazionale non è tenuto a estendere l’istruttoria e il controllo di abusività a tutte le pattuizioni del contratto, ma solo a quelle collegate all’oggetto della lite così come definito dalle parti. Resta fermo che, nel valutare la clausola contestata, il giudice deve tener conto del contesto contrattuale complessivo, senza che ciò implichi un controllo autonomo d’ufficio di ogni altra clausola.

Rinvio pregiudiziale sulla portata dell’esame d’ufficio del giudice nazionale in materia di clausole abusive: se debba estendersi a tutte le clausole del contratto o solo a quelle connesse all’oggetto della controversia.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, quando un consumatore impugna alcune clausole di un contratto, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio e individualmente tutte le altre clausole non contestate; se, ai fini della valutazione dell’abusività della clausola impugnata, occorra considerare tutte le altre clausole del contratto; e, in tal caso, se ciò comporti anche un dovere di esame d’ufficio autonomo di tutte tali clausole.

Principio di diritto

Il giudice nazionale, investito da un consumatore di un’azione che contesta talune clausole contrattuali, non deve esaminare d’ufficio tutte le altre clausole del contratto, ma solo quelle che risultano connesse all’oggetto della controversia come delimitato dalle conclusioni e dai motivi delle parti, e ciò solo quando disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari, eventualmente integrati da misure istruttorie. Inoltre, pur dovendo prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto per valutare l’abusività della clausola impugnata, tale considerazione non comporta automaticamente un obbligo di esaminarle d’ufficio una per una in modo autonomo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 direttiva 93/13/CEE

Rinvio pregiudiziale sulla portata dell’esame d’ufficio delle clausole abusive

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria) in una controversia tra una consumatrice, Györgyné Lintner, e UniCredit Bank Hungary Zrt. Il tema è la delimitazione dell’obbligo del giudice nazionale di rilevare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole di un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera, alla luce della direttiva 93/13/CEE.

Fatti e procedimento principale

La consumatrice aveva stipulato nel 2007 un mutuo ipotecario contenente clausole che attribuivano alla banca la facoltà di modificare unilateralmente il contratto. In primo grado il ricorso volto alla declaratoria di abusività di tali clausole era stato respinto; in appello, la Fővárosi Ítélőtábla aveva annullato la decisione e rinviato la causa, osservando che, secondo la propria interpretazione della direttiva 93/13, il giudice avrebbe dovuto esaminare d’ufficio l’intero contratto.

Successivamente il giudice di primo grado aveva dichiarato estinto il procedimento, per poi essere nuovamente investito della causa in appello. Il giudice del rinvio rilevava che, oltre alle clausole originariamente contestate, si sarebbe dovuto valutare anche il carattere abusivo di altre pattuizioni relative, tra l’altro, a atto notarile, cause di risoluzione e spese a carico del consumatore, sebbene non fossero state dedotte dalla ricorrente.

Questioni pregiudiziali

Il giudice ungherese chiedeva in sostanza:

  • se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 imponga al giudice di esaminare d’ufficio e individualmente tutte le clausole del contratto non contestate dal consumatore;
  • se, invece, ai fini della valutazione dell’abusività della clausola impugnata, occorra prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto;
  • e, in tal caso, se ciò comporti un obbligo di esaminare d’ufficio autonomamente tutte tali altre clausole.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 21 della direttiva 93/13, sul carattere non vincolante delle clausole abusive;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che impone di valutare l’abusività tenendo conto della natura del contratto, delle circostanze della conclusione e di tutte le altre clausole;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, che sancisce la non vincolatività delle clausole abusive per il consumatore;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, relativo ai mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • l’articolo 8, che consente agli Stati membri di adottare norme più severe di tutela.

Sono inoltre menzionate alcune norme di procedura civile ungherese, tra cui il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’obbligo di patrocinio da parte di avvocato in determinate cause.

Ragionamento della Corte: limiti dell’esame d’ufficio

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui la direttiva 93/13 si fonda sull’asimmetria tra consumatore e professionista e richiede un intervento positivo del giudice per ristabilire un equilibrio reale. Il giudice nazionale deve quindi esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari.

Tuttavia, tale obbligo non è illimitato. La Corte precisa che l’esame d’ufficio è circoscritto alle clausole che rientrano nell’oggetto della controversia, come definito dalle conclusioni e dai motivi delle parti. Il giudice non può estendere il giudizio oltre tale perimetro, perché ciò violerebbe il principio dispositivo e il divieto di ultrapetizione.

Di conseguenza, il giudice non deve analizzare autonomamente tutte le altre clausole del contratto soltanto perché alcune clausole sono state contestate. L’obbligo di controllo d’ufficio riguarda solo le clausole che, pur non impugnate, risultano connesse all’oggetto della lite e sono pertinenti per decidere sulle domande proposte.

La Corte aggiunge che il giudice non deve adottare una lettura formalistica delle pretese del consumatore: deve interpretarne il contenuto alla luce dei motivi dedotti. Inoltre, se gli elementi già presenti nel fascicolo fanno sorgere seri dubbi sull’abusività di clausole connesse all’oggetto della controversia, il giudice deve poter disporre misure istruttorie d’ufficio per completare il fascicolo, nel rispetto del contraddittorio.

Ragionamento della Corte: ruolo dell’articolo 4, paragrafo 1

Quanto alla seconda e alla terza questione, la Corte conferma che l’articolo 4, paragrafo 1, impone di considerare tutte le altre clausole del contratto quando si valuta l’abusività della clausola oggetto della domanda, perché il significato e l’effetto di quella clausola possono dipendere dal contesto contrattuale complessivo e dall’effetto cumulativo delle pattuizioni.

Ciò non significa però che il giudice debba attivare d’ufficio un controllo autonomo su tutte le clausole del contratto. La considerazione del contesto contrattuale serve alla valutazione della clausola contestata, non trasforma automaticamente ogni altra clausola in oggetto di un sindacato d’ufficio separato.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • il giudice nazionale non è tenuto a esaminare d’ufficio e individualmente tutte le clausole non contestate del contratto, ma solo quelle connesse all’oggetto della controversia, e solo se dispone degli elementi necessari, eventualmente integrati da misure istruttorie;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impongono di prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto nella valutazione dell’abusività della clausola impugnata, ma tale considerazione non comporta un obbligo di esaminare d’ufficio tutte quelle clausole in modo autonomo.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che il controllo d’ufficio del giudice nazionale in materia di clausole abusive è forte ma non illimitato: esso opera entro i confini dell’oggetto della controversia, come delineato dalle parti, e deve essere esercitato in funzione della tutela del consumatore senza sostituirsi integralmente alla sua iniziativa processuale. Al tempo stesso, il giudice deve collocare la clausola contestata nel contesto dell’intero contratto quando ne valuta l’eventuale abusività.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di mutuo in valuta esteraprocedimento civileonere ed estensione del sindacato d’ufficio

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