Corte di giustizia, Sentenza C-192/19
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020. — Rensen Shipbuilding BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Voce 8901 – Scafi navali – Navigazione marittima – Navi progettate e costruite per tenere l’alto mare – Nozione. — Causa C-192/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale del Gerechtshof Amsterdam, ha chiarito il significato della nozione di navi progettate e costruite per tenere l'altomare ai fini della nomenclatura combinata. Ha escluso che rientrino in tale nozione i natanti che, per le loro caratteristiche costruttive, possono navigare solo a una distanza limitata dalla costa, anche in presenza di tempo cattivo. La classificazione doganale va dunque fatta distinguendo le navi effettivamente idonee alla navigazione marittima da quelle destinate alla navigazione interna o costiera.
Classificazione tariffaria nella NC: nozione di navi progettate e costruite per tenere l'altomare ai fini delle sottovoci 89012010 e 89019010
La questione giuridica
Se la nota complementare 1 del capitolo 89 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che la nozione di navi "progettate, costruite per tenere l'altomare" comprende anche navi che, per le loro caratteristiche costruttive, sono in grado di navigare soltanto fino a circa 21 miglia marine dalla costa con tempo cattivo, e quindi se tali scafi navali rientrino nelle sottovoci della navigazione marittima.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la nozione di "navi progettate, costruite per tenere l'altomare" della nota complementare 1 del capitolo 89 della NC richiede che l'imbarcazione, per le sue proprietà intrinseche di costruzione e attrezzatura, sia idonea a navigare in mare in generale, anche in alto mare; non vi rientrano quindi le navi che possono navigare solo fino a circa 21 miglia marine dalla costa con tempo cattivo. Di conseguenza, tali scafi non possono essere classificati nelle sottovoci riservate alle navi per la navigazione marittima.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CE) n. 1031/2008
- Nota 1 del capitolo 89 della nomenclatura combinata
- Nota complementare 1 del capitolo 89 della nomenclatura combinata
- Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
Classificazione tariffaria di scafi navali nella NC
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Gerechtshof Amsterdam in una controversia tra Rensen Shipbuilding BV e l'autorità doganale dei Paesi Bassi. La questione verte sulla corretta classificazione tariffaria di scafi navali nella nomenclatura combinata, in particolare sulla distinzione tra sottovoci riservate alle navi per la navigazione marittima e sottovoci relative ad altre navi.
Fatti e procedimento principale
Rensen Shipbuilding aveva dichiarato in dogana 27 scafi navali provenienti dalla Cina nella sottovoce 89019010 della NC, riferita alle navi per il trasporto di merci per la navigazione marittima. A seguito di un controllo, l'ispettore doganale ha ritenuto che gli scafi fossero destinati alla costruzione di navi per la navigazione nelle acque interne e li ha riclassificati nelle sottovoci 89012090, 89019091 e 89019099, con conseguente avviso di pagamento.
Il giudice del rinvio ha rilevato che la controversia dipendeva dal significato della nota complementare 1 del capitolo 89 della NC, e in particolare della locuzione "progettate e costruite per tenere l'altomare". Secondo il giudice, gli scafi non erano idonei ad attraversare gli oceani a pieno carico con tempo cattivo, ma potevano forse navigare a circa 21 miglia marine dalla costa con condizioni meteo sfavorevoli.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato il regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008. Nel capitolo 89 della NC, la voce 8901 copre i piroscafi, le navi da crociera, i traghetti, le navi mercantili, le maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci.
Sono centrali:
- la nota 1 del capitolo 89, che per gli scafi di navi incomplete o smontate prevede, in caso di dubbio sulla specie, la classificazione nella voce 8906;
- la nota complementare 1 del capitolo 89, secondo cui rientrano nelle sottovoci 89012010 e 89019010 soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'altomare e con lunghezza esterna dello scafo almeno pari a 12 metri.
La Corte ha inoltre richiamato le note esplicative della NC, che precisano che sono considerate navi progettate e costruite per tenere l'altomare quelle che, per costruzione ed attrezzatura, possono essere manovrate in mare anche con vento di forza 7 Beaufort.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che la classificazione doganale deve basarsi, in generale, sulle caratteristiche e proprietà oggettive delle merci, verificabili al momento dello sdoganamento. Ha poi riformulato la questione del giudice del rinvio in termini utili alla soluzione della controversia: occorre stabilire se una nave capace di navigare solo a circa 21 miglia marine dalla costa con tempo cattivo possa essere considerata progettata e costruita per tenere l'altomare.
Nell'interpretare la nota complementare 1, la Corte ha valorizzato:
- il dato letterale, osservando che l'espressione "progettate, costruite" indica che conta la progettazione e la costruzione, non l'uso effettivo;
- il dato sistematico, poiché il capitolo 89 distingue chiaramente tra navi per la navigazione marittima e altre navi, che ricomprendono a contrario le navi per la navigazione interna;
- le note esplicative, che confermano che devono potersi manovrare in mare anche con tempo cattivo.
La Corte ha quindi affermato che non può essere qualificata come nave progettata e costruita per tenere l'altomare una nave che, per le sue proprietà intrinseche, sia idonea a navigare soltanto a una distanza limitata dalla costa, anche se tecnicamente può operare in mare aperto per un tratto ristretto.
Decisione
La Corte ha risposto che la nota complementare 1 del capitolo 89 della NC deve essere interpretata nel senso che non rientrano nella nozione di navi progettate e costruite per tenere l'altomare le navi che, per le proprietà intrinseche della loro costruzione, sono in grado di navigare solo a circa 21 miglia marine dalla costa con tempo cattivo.
Principio affermato
Ai fini della classificazione nella NC come navi per la navigazione marittima, rileva l'idoneità intrinseca dell'imbarcazione a navigare in mare in generale, anche in condizioni avverse e non in un tratto costiero limitato; la mera capacità di operare a una distanza contenuta dalla costa non basta per integrare la nozione di "tenere l'altomare".
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