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Sentenza

Sentenza del 04/04/2019 n. 9415 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato due cartelle di pagamento relative a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 1998 e 1999. La CTR aveva ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo perché l'Ufficio non aveva invitato il contribuente a comparire dopo la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione, in violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6. L'Agenzia ha sostenuto che la mancata convocazione non comportasse l'illegittimità degli atti impositivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell'Agenzia, affermando che la mancata convocazione del contribuente dopo l'istanza di accertamento con adesione non determina la nullità dell'accertamento, poiché tale sanzione non è prevista dalla legge. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese della revocazione e dei giudizi di merito sono state integralmente compensate, mentre S.M. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 4

    La disposizione disciplina l'istanza di accertamento con adesione e il possibile invito del contribuente a comparire. La Corte ha chiarito che l'omessa convocazione non comporta, in assenza di una specifica previsione legislativa, la nullità dell'accertamento o delle successive cartelle.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata.

  • Principio delle Sezioni Unite, Cass. n. 3676/2010

    in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge

    Il principio esclude una nullità automatica degli atti tributari quando l'Ufficio non convochi il contribuente dopo la richiesta di accertamento con adesione.

Massime di principio

  • La mancata convocazione del contribuente dopo un'istanza di accertamento con adesione non rende automaticamente nullo l'accertamento o le cartelle, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • La violazione di un obbligo procedimentale tributario produce una conseguenza invalidante solo quando tale effetto sia previsto dalla legge oppure quando derivi dalla lesione concreta di una garanzia essenziale, secondo i principi applicabili al caso.
  • Quando gli accertamenti fiscali sono divenuti definitivi, le successive cartelle possono essere contestate solo per vizi propri o per specifiche illegittimità della riscossione; non è normalmente possibile rimettere in discussione il merito dell'accertamento.
  • In caso di accoglimento del ricorso dell'Amministrazione, il giudice di legittimità può decidere direttamente nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La parte privata soccombente può essere condannata alle spese del giudizio di cassazione, anche se le spese dei precedenti gradi o di un giudizio di revocazione vengono compensate.

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