Cassazione Penale, Sentenza n. 7862/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza del 7/02/2023 con cui il difensore ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere o, in subordine, la sostituzione con arresti domiciliari (con eventuale braccialetto elettronico) per la persona richiesta in consegna a seguito di mandato d'arresto europeo emesso il 10/10/2021 (sentenza del Tribunale di Parigi del 14/12/2018, 30 mesi di reclusione). L'istante ha dedotto l'assenza dei presupposti per la consegna e per il mantenimento della custodia, l'assenza del pericolo di fuga e ha indicato un'abitazione alternativa a Viareggio. Ha altresi' rilevato carenze informative nel mandato riguardo alla notifica del processo e alla possibilita' di riapertura del processo/diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, rilevando che, a seguito delle modifiche legislative (d.lgs. 2/2/2021, n.10 in attuazione della delega), la competenza a valutare revoca e sostituzione delle misure in pendenza della procedura di consegna spetta alla corte di appello ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e della disciplina speciale del mandato d'arresto europeo (art. 9 legge n.69/2005 come modificato). Di conseguenza la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla corte di appello competente.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 9, comma 5)
«Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2 -bis, 278, 279, 297, nonché le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448»
La normativa sulla procedura passiva di consegna rinvia, in via generale e con le eccezioni indicate, alle norme del codice di procedura penale e in particolare individua l'art. 299 cod. proc. pen. come riferimento esclusivo per revoca e sostituzione delle misure; quindi la decisione su tali istanze spetta alla corte di appello nell'ambito della procedura di consegna
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la disciplina del mandato d'arresto europeo rinviando espressamente all'art. 299 c.p.p. per le questioni cautelari e limitando l'operativita' di altre disposizioni di competenza; ha introdotto tempi stringenti per le decisioni della corte di appello e il sistema di controlli previsto dagli articoli 17 e 22-bis
art. 299 cod. proc. pen.
Individua la competenza della corte di appello a provvedere su revoca e sostituzione delle misure coercitive applicate, consentendo alla corte di appello di riesaminare de plano o su istanza le esigenze cautelari durante la procedura di consegna
art. 17 legge n.69/2005 (richiamato) e decisione quadro 2002/584/GAI, art. 17, par. 5
«[f]intanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva»
Anche in presenza di termini per la decisione sulla consegna, l'autorità nazionale deve verificare la sussistenza delle condizioni materiali per la consegna e non cedere automaticamente alla rimessione in liberta' per il mero spirare dei termini; la Corte di appello e' chiamata a valutare tempestivamente la persistenza delle esigenze cautelari
art. 22 e art. 22-bis legge n.69/2005 (come modificati)
Disciplinano il ricorso per cassazione avverso le decisioni de libertate nella procedura di consegna e il meccanismo informativo e di controllo sui ritardi della procedura (obbligo di informare il Ministro della giustizia e, se necessario, Eurojust); la disciplina limita la possibilita' della Corte di cassazione di decidere sulle misure cautelari durante la pendenza del ricorso, riservando tali valutazioni alla corte di appello
art. 719 e art. 718 cod. proc. pen. (richiami giurisprudenziali)
Art. 719 consente il ricorso per cassazione contro le decisioni de libertate, ma la riforma ha ristretto l'ambito delle censure proponibili e consolidato la competenza della corte di appello sull'esame delle misure cautelari nella procedura di consegna
art. 606 cod. proc. pen. (lett. a, b, c)
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di consegna a specifiche ipotesi di violazione di legge; la Corte di cassazione non e' competente a riesaminare di merito le istanze cautelari che spettano alla corte di appello
art. 91 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Stabilisce il principio secondo cui, durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; nel contesto della consegna cio' rafforza la competenza della corte di appello sulle vicende cautelari
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate durante la procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo spetta in via prevalente alla corte di appello (art. 299 c.p.p. integrato dalla disciplina speciale), non alla Corte di cassazione in pendenza del ricorso di cui all'art. 22.
- La Corte di cassazione, nella procedura disciplinata dall'art. 22, puo' sindacare solo violazioni di legge limitate secondo l'art. 606 c.p.p.; non e' competente a rivedere il merito delle decisioni cautelari adottate dalla corte di appello.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare durante la procedura di consegna e' necessario rivolgersi alla corte di appello (anche con istanze de plano), documentando l'assenza del pericolo di fuga e proponendo misure alternative proporzionate.
- I tempi della procedura di consegna sono molto stringenti (termini di riferimento per la corte di appello e meccanismi di controllo previste dal d.lgs. 2/2/2021); se la decisione definitiva non interviene nei termini stabiliti, la corte di appello deve riesaminare la necessita' della custodia e, se del caso, revocarla o sostituirla con misure meno afflittive (art. 22-bis).
- Non sussiste automatismo tra il decorso dei termini e la perdita di efficacia della misura: e' la corte di appello che deve valutare se la durata della detenzione sia ancora giustificata alla luce di tutti i fattori, inclusa l'eventuale cooperazione o inerzia dell'interessato.
- Se si ritiene che il mandato d'arresto europeo sia carente su informazioni essenziali (es. notifica del processo, possibilita' di riapertura, esercizio del diritto di difesa) tali censure vanno prospettate nella sede giusta: in primo luogo alla corte di appello nei rimedi incidentali e, poi, eventualmente in Cassazione nei limiti delle ipotesi previste di violazione di legge.
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