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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33850/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, detenuta in espiazione di una pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, con fine pena indicato al 12 luglio 2028, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Venezia l’accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. 162/2022. La pena era stata inflitta per tratta di persone (art. 601 c.p.) e per i reati previsti dall’art. 12, commi 3-bis e 3-ter, lett. a), d.lgs. 286/1998. Il Tribunale aveva respinto l’istanza. Con ricorso per cassazione, la condannata ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 3, comma 2, d.l. 162/2022, 58-ter ord. pen. e 2 Cost., oltre a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale avesse interpretato in modo eccessivamente rigoroso l’esigibilità della collaborazione, pretendendo informazioni su persone marginali o non identificate, e avesse erroneamente escluso elementi significativi di distacco dal contesto criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure manifestamente infondate, che sollecitavano una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che la motivazione del Tribunale era congrua, lineare e priva di contraddizioni: dalla sentenza di condanna risultava la partecipazione alla tratta di ulteriori complici non identificati, mentre la ricorrente si occupava di introdurre le persone in Italia, costringerle a prestazioni sessuali e trasferire denaro all’estero. La difesa non aveva disarticolato tale elemento decisivo con le proprie osservazioni, ritenute generiche e reiterative. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.l. 162/2022

    Con apparato motivazionale congruo, lineare e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà, il Tribunale di sorveglianza ha ricordato come – dalla lettura della sentenza di condanna a carico della ricorrente - emerga la presenza di ulteriori complici non identificati e che hanno preso parte alla tratta delle persone, che poi la condannata si preoccupava di introdurre in territorio italiano e costringere a prestazioni sessuali, occupandosi anche del trasferimento di denaro all’estero.

    La Corte conferma il rigetto dell’accertamento richiesto sulla base del quadro fattuale risultante dalla sentenza di condanna, che indicava complici non identificati coinvolti nei reati e attività svolte dalla condannata; le contestazioni difensive non consentivano di rimettere in discussione tale valutazione in sede di legittimità.

  • art. 58-ter ord. pen.

    Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione sono interamente versate in fatto e finiscono per reclamare una rivisitazione degli elementi emersi e, dunque, il compimento di una operazione di giudizio che è estranea al giudizio di legittimità.

    Le censure che, anche sotto il profilo della collaborazione, chiedono una nuova valutazione degli elementi fattuali e probatori esulano dal sindacato della Corte di cassazione.

  • art. 2 Cost.

    Con apparato motivazionale congruo, lineare e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà, il Tribunale di sorveglianza ha ricordato come – dalla lettura della sentenza di condanna a carico della ricorrente - emerga la presenza di ulteriori complici non identificati e che hanno preso parte alla tratta delle persone, che poi la condannata si preoccupava di introdurre in territorio italiano e costringere a prestazioni sessuali, occupandosi anche del trasferimento di denaro all’estero.

    La decisione non formula una specifica interpretazione dell’art. 2 Cost.; la Corte rigetta la censura costituzionale nel contesto dell’inammissibilità delle doglianze, ritenute dirette a ottenere una rivalutazione in fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione sono interamente versate in fatto e finiscono per reclamare una rivisitazione degli elementi emersi e, dunque, il compimento di una operazione di giudizio che è estranea al giudizio di legittimità.

    Non sono ammissibili censure che, pur prospettando violazione di legge o vizi motivazionali, mirino in concreto a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti e degli elementi esaminati dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che, anche se formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, sollecitano una nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza sul rigetto dell’istanza di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile resiste al ricorso quando è congrua e lineare e il ricorrente non disarticola il dato fattuale decisivo desunto dalla sentenza di condanna.
  • La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleImmigrazione

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