Cassazione Penale, Ordinanza n. 20876/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già ritenuto responsabile in primo e secondo grado dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni/armi. La difesa, con ricorso per cassazione, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in gran parte riproduttive di questioni già vagliate nel merito, sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. In relazione al primo motivo, ha valorizzato elementi sintomatici di un'attività di spaccio non lieve: presenza di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, cospicuo quantitativo sequestrato, strumenti per il confezionamento in dosi, fitta rete di contatti telefonici, ritenuti indicativi della professionalità dell'attività illecita e dell'elevata capacità diffusiva sul mercato, incompatibili con la minima offensività. Sul secondo motivo ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche e la pena erano motivati con riferimento alla gravità del fatto e all'assenza di concreti segni di resipiscenza, rilevando che l'imputato aveva ammesso la detenzione dello stupefacente solo quando la prova era ormai evidente. Sul terzo motivo ha ritenuto le doglianze meramente esplorative, perché investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria, già congruamente affrontate dai giudici di merito in modo convergente anche quanto al rinvenimento delle munizioni in un locale nella disponibilità dell'imputato, accessibile al personale operante tramite chiavi in suo possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondate o non scrutinabili in sede di legittimità le censure proposte, tutte orientate a sollecitare una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, già sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici da parte della Corte di appello e del primo giudice.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
La condotta di detenzione di stupefacenti, valutata unitariamente e alla luce degli indici concreti, è stata ritenuta compatibile con la fattispecie ordinaria e non con l'ipotesi lieve.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità è esclusa quando gli elementi del fatto rivelano professionalità dell'attività illecita, pluralità e quantità rilevante delle sostanze, strumenti di confezionamento e capacità di diffusione sul mercato non minima.
art. 697 c.p.
La responsabilità per la detenzione di munizioni è stata confermata sulla base del rinvenimento delle munizioni in un luogo nella disponibilità dell'imputato e dell'accessibilità dello stesso mediante chiavi in suo possesso.
art. 133 c.p.
Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma, purché la motivazione sia congrua.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di gravità del fatto e assenza di segni concreti di resipiscenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logica.
- L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti è incompatibile con dati fattuali che denotino professionalità dell'attività illecita, consistente disponibilità di sostanze di diversa tipologia e quantitativi rilevanti, strumenti per il confezionamento e una rete di contatti idonea alla diffusione sul mercato.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche anche sulla base di un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli dell'art. 133 c.p., senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri, purché la scelta sia motivata in modo non illogico.
- La rivalutazione della pena in cassazione è preclusa quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Le censure sulla responsabilità fondate su una diversa lettura delle prove sono inammissibili se si risolvono in una contestazione esplorativa della ricostruzione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
- Per la detenzione di munizioni è sufficiente la prova della disponibilità del luogo in cui le munizioni sono rinvenute, valorizzabile anche tramite elementi di accesso esclusivo o comunque significativo nella sfera dell'imputato.
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