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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16363/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado in condanna per rapina, lamentando la violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p.: secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe riformato la decisione assolutoria interpretando diversamente le dichiarazioni rese dall'imputato (rese in sede di convalida) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione dell'imputato, nonostante la scelta del rito abbreviato secco non possa ledere il diritto di difesa consentendo il ribaltamento senza rinnovazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) e della più recente giurisprudenza nazionale e internazionale, non sussiste obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la sentenza di proscioglimento di primo grado sia stata pronunciata al termine di rito abbreviato "secco" (salvo che non sia intervenuta integrazione probatoria prevista dagli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p.). La Cassazione ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte EDU che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui l'imputato sia stato escusso in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    La disposizione, riformata dal d.lgs. n.150/2022, limita l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello: la rinnovazione è imposta solo in specifici casi, e non opera per il rito abbreviato secco salvo integrazione probatoria.

  • d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p. restringendo l'obbligo di rinnovazione per i giudizi abbreviati e chiarendo che il rito abbreviato secco esclude l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative.

  • art. 438 comma 5 cod. proc. pen.

    Regola l'integrazione probatoria nel rito abbreviato: se è stata disposta integrazione probatoria, l'obbligo di rinnovazione in appello può sussistere.

  • art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

    Altro richiamo normativo relativo alle ipotesi di integrazione probatoria nel rito abbreviato che può rendere necessaria la rinnovazione in appello.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3

    Norma procedurale richiamata per il rigetto del ricorso quando il motivo è infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Corte EDU - giurisprudenza (Di Martino e Molinari; Maestri)

    La Corte europea ha escluso l'obbligo di rinnovazione quando l'imputato ha scelto il rito abbreviato e non è stato escusso in primo grado; l'obbligo di audizione in appello è connesso all'effettiva escussione dell'imputato in primo grado.

  • Corte Costituzionale, sent. n.124/2019

    Ha ritenuto non fondate le eccezioni di illegittimità relative alla disciplina della rinnovazione, sottolineando la riserva alla legge nella disciplina dei riti basati sulla rinuncia al contraddittorio.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha scelto il rito abbreviato secco, il giudice d'appello non è di regola obbligato a rinnovare l'istruttoria dichiarativa quando riforma una sentenza di proscioglimento, salvo che in primo grado sia stata effettuata integrazione probatoria.
  • L'obbligo di rinnovazione sussiste soprattutto quando l'appello devolve specificamente l'interpretazione di prove dichiarative effettivamente assunte in primo grado (ad es. dichiarazioni rese e verbalizzate in dibattimento).
  • La giurisprudenza CEDU limita l'obbligo di audizione in appello ai casi in cui l'imputato sia già stato escusso in primo grado; se l'imputato ha rinunciato espressamente al contraddittorio, la mancata audizione in appello può essere compatibile con il diritto ad un processo equo.
  • Per evitare il rischio di riforma senza rinnovazione, la difesa può valutare di non optare per l'abbreviato secco o, se opta per esso, chiedere espressamente integrazione probatoria o preservare specifiche istanze istruttorie che possano rendere necessaria la rinnovazione in appello.
  • In presenza di impugnazione del PM che contesti l'interpretazione di dichiarazioni rese dall'imputato, occorre verificare se tali dichiarazioni siano state rese in udienza dibattimentale o solo nelle indagini: l'obbligo di rinnovazione è più probabile nel primo caso.

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