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Sentenza

Sentenza n. 718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano - n.167/2024.

Giustizia amministrativa202501340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di sette giorni di consegna semplice e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La militare ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere, fuori servizio, frequentato soggetti tra i quali una persona nota come assuntrice di sostanze psicotrope e per non avere impedito né denunciato la sottrazione di sei bottiglie di superalcolici da un’area non accessibile al pubblico, accettando e consumando parte delle bevande sottratte. In primo grado aveva dedotto la violazione del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, per la mancata possibilità di presentare deduzioni rispetto agli addebiti, nonché carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e sproporzione della sanzione, valorizzando la propria estraneità materiale al furto e il successivo risarcimento del danno. In appello ha contestato la valutazione del TRGA secondo cui l’istruttoria poteva essere conclusa in tempi abbreviati, sostenendo che non fosse già nota la condotta disciplinarmente rilevante, e ha riproposto le censure relative al travisamento dei fatti e alla sproporzione, lamentando la mancata considerazione della condotta riparatoria successiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TRGA di Bolzano. Ha ritenuto che i fatti, sostanzialmente non contestati e corroborati dal rapporto del comandante e dalle dichiarazioni del titolare del locale, integrassero la violazione dei doveri attinenti al giuramento, al grado, al senso di responsabilità e al contegno del militare previsti dagli artt. 712, 713, 717 e 732 del d.P.R. n. 90/2010. La responsabilità disciplinare non richiedeva la materiale sottrazione delle bottiglie: assumevano rilievo la consapevolezza dell’illecito, la mancata dissociazione o reazione e l’approfittamento dei vantaggi della condotta altrui, incompatibili con correttezza, disciplina, decoro, prestigio e affidabilità dell’Arma. La sanzione è stata giudicata adeguatamente motivata e non manifestamente illogica o sproporzionata; anzi, la condotta avrebbe potuto essere sanzionata anche con la consegna di rigore, sicché la consegna semplice non risultava abnorme. Il risarcimento del danno era stato considerato dall’Amministrazione, ma non costituiva elemento necessariamente premiale né era idoneo a neutralizzare il disvalore disciplinare, trattandosi dell’adempimento di un obbligo giuridico. È stata esclusa anche la violazione del diritto di difesa: l’Amministrazione aveva abbreviato il termine complessivo da 90 a 30 giorni, riconoscendo comunque 10 giorni per memorie e documenti, termine non utilizzato dall’interessata, che si era limitata a presentare un’istanza di accesso senza chiedere proroghe e si era riservata di produrre difese dopo l’ostensione senza fissare un termine. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 712 d.P.R. 90/2010

    La condotta è stata ritenuta lesiva dei doveri attinenti al giuramento prestato dal militare.

  • art. 713 d.P.R. 90/2010

    La condotta è stata ritenuta incompatibile con i doveri attinenti al grado e alle funzioni del militare.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    La condotta è stata ricondotta alla violazione del senso di responsabilità richiesto al militare.

  • art. 732 d.P.R. 90/2010

    Le condotte accertate sono state ritenute violative delle norme di comportamento del militare, comprese quelle indicate dal comma 3, lettere a) e b), e dal comma 5, lettere a) e b).

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone citate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione disciplinare nei confronti del militare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per vizi di legittimità quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento dei fatti o illegittimità del procedimento.
  • La responsabilità disciplinare del militare può derivare anche dalla consapevole mancata dissociazione o reazione rispetto all’illecito commesso da terzi e dall’approfittamento dei vantaggi della condotta, senza che sia necessaria la materiale esecuzione dell’azione illecita.
  • Il risarcimento del danno successivo alla condotta disciplinarmente rilevante può essere valutato dall’Amministrazione nella determinazione della sanzione, ma non costituisce necessariamente un elemento premiale e non neutralizza di per sé il disvalore disciplinare dell’illecito.
  • La riduzione dei termini del procedimento disciplinare è legittima quando la chiarezza del quadro fattuale e l’assenza di necessità istruttorie ulteriori giustifichino una definizione più celere, purché all’incolpato sia comunque garantito un termine effettivo per presentare memorie e documenti.
  • Non sussiste lesione del diritto di difesa quando l’incolpato dispone del termine assegnato per le proprie deduzioni, ma non lo utilizza né chiede tempestivamente una proroga, limitandosi a formulare una richiesta di accesso agli atti e riservandosi genericamente successive difese.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

Testo integrale

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