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Sentenza

Sentenza n. 2197/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare che ha escluso lo scorrimento della riserva dei revisori sorteggiati e determinazione di indizione di un nuovo avviso per la sostituzione del componente del collegio dei revisori decaduto per incompatibilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura per la nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune di Adrano per il triennio 2025/2028, risultando quarto nel sorteggio e primo tra i sei nominativi individuati come riserva. Uno dei primi tre sorteggiati era stato successivamente dichiarato decaduto per incompatibilità, avendo assunto un numero di incarichi superiore al limite previsto dalla legge regionale. Il Comune, invece di procedere allo scorrimento della riserva, ha ritenuto necessario indire un nuovo avviso pubblico. Con unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 3/2016, l’eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni, la violazione del principio di autovincolo, dei principi di economia dell’azione amministrativa e di non aggravamento procedimentale, l’illogicità manifesta, la violazione di circolari e pareri amministrativi, dell’art. 6 della L.R. n. 1/2021, dell’art. 5 del D.M. n. 23/2012, della circolare FL 7/2012 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, nonché l’omessa considerazione degli effetti della pretesa nullità originaria della designazione del revisore decaduto. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la deliberazione precedente avesse istituito una vera graduatoria di supplenti utilizzabile anche successivamente e che la designazione del revisore incompatibile fosse nulla ex tunc, con conseguente obbligo di nominarlo mediante scorrimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha interpretato letteralmente la precedente deliberazione consiliare, rilevando che i sei nominativi successivi ai primi tre erano destinati a subentrare soltanto in caso di mancata accettazione della carica o di impossibilità di conferimento della stessa nell’immediatezza e contestualità della procedura di nomina. Nel caso concreto, il revisore poi decaduto aveva accettato l’incarico e ne aveva ottenuto il formale conferimento; si è quindi verificata una successiva cessazione dall’incarico, non una mancata accettazione o un’impossibilità originaria di conferimento. L’art. 10, comma 3, della L.R. n. 3/2016 impone, in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dall’incarico, l’emanazione di un nuovo avviso entro quindici giorni dalla cessazione. La decadenza per incompatibilità rientra nella cessazione dall’incarico e rendeva pertanto doverosa una nuova procedura, escludendo la possibilità di procedere allo scorrimento della riserva. Il Collegio ha inoltre escluso che il conferimento dell’incarico a un soggetto incompatibile producesse nullità originaria, ritenendo che la situazione dovesse essere definita mediante declaratoria di decadenza. Ha considerato inconferenti l’art. 5 del D.M. n. 23/2012, riferito alla rinuncia o all’impedimento ad assumere l’incarico, l’art. 6 della L.R. n. 1/2021, relativo al collegio dei revisori della Regione, nonché le circolari e i pareri richiamati. Ha infine escluso il rischio di una alterazione della casualità del sistema, poiché il sorteggio caratterizza anche la nuova procedura. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti, anche nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 10, comma 3, L.R. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3

    Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare [nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana], nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo

    La cessazione dall’incarico per decadenza conseguente a incompatibilità impone all’ente locale di emanare un nuovo avviso; non è consentito utilizzare una precedente riserva di nominativi sorteggiati.

  • art. 10, comma 7, L.R. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3

    Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale.

    La norma stabilisce il limite al cumulo degli incarichi e il relativo obbligo dichiarativo, ma la violazione non determina, secondo il TAR, la nullità originaria del conferimento; la situazione comporta la decadenza e la conseguente cessazione dall’incarico.

  • art. 5 D.M. 15 febbraio 2012, n. 23

    Per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto da designare.

    La disciplina riguarda la rinuncia o l’impedimento ad assumere l’incarico, non la cessazione successiva di un incarico già accettato e formalmente conferito.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza di motivazione, ma il motivo non è stato accolto, risultando legittima la motivazione fondata sulla necessità di indire un nuovo avviso.

Massime di principio

  • Quando un componente di un organo di revisione degli enti locali ha già accettato l’incarico e ne ha ottenuto il formale conferimento, la sua successiva decadenza per incompatibilità integra una cessazione dall’incarico e non una mancata accettazione o un’impossibilità originaria di conferimento.
  • Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. Sicilia n. 3/2016, la cessazione per qualsiasi causa dall’incarico di revisore impone all’ente locale di emanare un nuovo avviso entro il termine previsto dalla legge; una precedente riserva di nominativi sorteggiati non può essere utilizzata per la sostituzione successiva.
  • La previsione di nominativi ulteriori estratti insieme ai componenti principali, destinati a subentrare in caso di mancata accettazione o impossibilità di conferimento, opera nell’immediatezza e contestualità della procedura originaria e non costituisce una graduatoria utilizzabile per sostituire componenti cessati dall’incarico in un momento successivo.
  • Il conferimento dell’incarico di revisore a un soggetto incompatibile non determina automaticamente la nullità originaria dell’atto di designazione; la situazione può condurre alla declaratoria di decadenza, con conseguente cessazione dall’incarico e applicazione della disciplina relativa alla nuova nomina.
  • L’art. 5 del D.M. n. 23/2012, nella parte in cui prevede il subentro dei nominativi ulteriormente estratti, si riferisce all’ipotesi di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico e non alla successiva cessazione di un incarico già accettato e conferito.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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