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Sentenza

Sentenza n. 1520/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - della comunicazione avente ad oggetto “Via Caccialepori n. 38 - Appuntamento Accettazione del 14/09/2022 Domanda n. 4457/2022” trasmessa dal Comune di Milano a mezzo PEC in data 16.9.2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento P.G. 314177/2022.

Giustizia amministrativa202203337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame. L'esame delle questioni di merito è stato ritenuto precluso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta congiunta.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione del Comune di Milano relativa all'appuntamento per l'accettazione della domanda n. 4457/2022, nonché gli atti presupposti, connessi o consequenziali, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva proposto domanda di annullamento della comunicazione trasmessa dal Comune di Milano a mezzo PEC il 16 settembre 2022 e degli ulteriori atti connessi, formulando anche riserva di proporre motivi aggiunti. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice non ha esaminato il merito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il testo richiama la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.
  • Quando la declaratoria di improcedibilità è richiesta o comunque condivisa dalle parti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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