Cassazione Penale, Sentenza n. 6367/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Albarello impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame (ex art. 309 c.p.p.) della misura cautelare della custodia in carcere applicata con provvedimento del 14/02/2022 per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Lamenta violazione di norme processuali e carenza di motivazione con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione senza dimostrare la concretezza e l'attualità di tale pericolo, anche alla luce del fatto che le condotte contestate si sarebbero esaurite il 29 maggio 2019; contesta inoltre che non sia stata fornita prova che la probabilità di una futura commissione del reato fosse prossima e imminente e relativa a delitti della stessa specie
La decisione
Il giudice rigetta il ricorso ritenendolo infondato. La Corte conferma che, ai fini della misura cautelare per pericolo di reiterazione, non è richiesta l'imminenza del reato ma la sussistenza di un pericolo concreto e attuale desumibile da elementi concreti. Nel caso di specie il Tribunale aveva adeguatamente motivato la valutazione ritenendo dimostrata una inclinazione a delinquere: intercettazioni e riprese (aprile-maggio 2019) con espressioni tipiche del traffico (es. "piazzare uno", "vendere un pacchetto"), riferimenti a quantitativi rimasti nella disponibilità dell'indagato, collegamenti con un ambiente dedito al traffico continuativo, dichiarazioni dell'acquirente che paragonavano la sostanza a forniture precedenti e la reticenza/non credibilità delle giustificazioni fornite dall'indagato in interrogatorio. Tali elementi consentivano di ritenere la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione e l'esigenza della custodia in carcere come unica misura idonea a contenerlo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte ricorda che il pericolo di reiterazione richiede concretezza e attualità; l'attualità non va intesa come imminenza ma come prognosi fondata su elementi concreti desunti da modalità, circostanze del fatto e personalità dell'indagato
art. 309, cod. proc. pen.
art. 309 c.p.p. (riesame)
Strumento processuale invocato per chiedere il riesame del provvedimento cautelare; il ricorso è stato rigettato per carenza di fondamento
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale del reato contestato (produzione, traffico e detenzione di stupefacenti), rilevante ai fini della gravità della fattispecie ma non decisiva di per sé per il pericolo di reiterazione
art. 133, cod. pen.
Richiamato dalla difesa come criterio di valutazione della personalità dell'indagato; la Corte osserva che la valutazione della personalità è parte integrante della prognosi cautelare
legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)
legge 16 aprile 2015, n. 47
La modifica ha esplicitato il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; tuttavia la Corte sottolinea che tale requisito era implicitamente richiesto già in precedenza come parte della concretezza del pericolo
art. 616, cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese del procedimento; applicata nei confronti del ricorrente
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421)
Riferimento a precedenti di legittimità che chiariscono il significato di "attualità" e "concretezza" del pericolo di reiterazione, richiedendo elementi concreti e non mere congetture
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro)
Precisazione che il giudice di merito può basare la motivazione sull'accertata proliferazione o proclività al delitto anche se il fatto contestato è risalente e l'indagato non ha compiuto altri reati successivamente
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari per pericolo di reiterazione non è necessaria l'imminenza di un nuovo reato: è sufficiente una prognosi fondata su elementi concreti e attuali che indichino continuità o effettività del pericolo
- La valutazione si fonda su una valutazione globale: modalità e circostanze del fatto, contesto (es. collegamento con ambienti di traffico), contenuto delle intercettazioni e delle riprese, riscontri e comportamento dell'indagato (es. reticenza, giustificazioni non credibili) e precedenti
- Il tempo trascorso dall'evento non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione; tuttavia più il fatto è remoto, più sarà necessario disporre di elementi concreti attuali che giustifichino la prognosi
- La gravità astratta del reato non basta: il giudice deve motivare la concretezza del pericolo tramite elementi specifici (quantitativi, collegamenti, linguaggio usato, disponibilità di sostanza, ripetizione di condotte)
- In una difesa efficace contro la misura cautelare conviene proporre elementi che dimostrino episodicità o cessazione della condotta (assenza di legami con reti criminali, mancanza di disponibilità di sostanze, attività lecite stabili, collaborazione probatoria, percorso di resipiscenza) e proporre misure meno afflittive alternative alla custodia
- Le intercettazioni, i filmati e le dichiarazioni di terzi possono costituire prova indiziaria idonea a fondare la prognosi cautelare se contestualizzate e coerenti tra loro
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