Cassazione Penale, Sentenza n. 2105/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ragusa che non aveva convalidato l'arresto in flagranza eseguito il 18/06/2021 dai Carabinieri in relazione al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990 n. 309. Il Tribunale aveva ritenuto non grave il fatto sulla base della minima quantità di sostanza (0,66 g) e aveva valutato che l'aver gettato un marsupio non costituisse di per sé un aggravamento; inoltre aveva escluso rilievo ai precedenti/ pendenze. Il Procuratore ha dedotto inosservanza dell'art. 381, comma 4, c.p.p. sostenendo che il giudice ha superato i limiti del controllo di legittimità e ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria, effettuando una propria valutazione della gravità e pericolosità.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la legittimità dell'arresto in flagranza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito non si sia limitato a verificare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria alla luce delle informazioni disponibili al momento dell'intervento, ma abbia sostituito la propria valutazione circa la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto. La Cassazione ha valorizzato la tipologia della sostanza (cocaina), gli esiti della perquisizione (ritagli di bustine), le dichiarazioni degli acquirenti, il comportamento elusivo dell'indagato e le pendenze giudiziarie come elementi che giustificavano, in termini non irragionevoli, la convalida dell'arresto. L'annullamento è disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p., perché la fase che sarebbe oggetto di rinvio è ormai esaurita.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Norma sostanziale che delimita il reato contestato (illecita cessione di sostanze stupefacenti). La Corte ne prende atto per qualificare il fatto contestato.
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata come parametro per censurare il controllo del giudice di merito; la Corte rileva che il giudice non doveva sostituirsi alla valutazione della Polizia giudiziaria circa la gravità e la pericolosità quando l'operato degli agenti non appare irragionevole.
art. 386, comma 3, e art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
art. 386, comma 3; art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati per delimitare il giudizio di convalida: il giudice deve verificare tempi e presupposti dell'arresto e la legittimità/ragionevolezza dell'azione della Polizia alla luce della situazione conosciuta o conoscibile al momento, senza entrare nella valutazione della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari.
artt. 380 e 381, cod. proc. pen.
artt. 380 e 381, cod. proc. pen.
Riferiti in relazione alla tipologia di flagranza e ai presupposti che legittimano l'adozione dell'arresto in flagranza; servono a definire i limiti dell'accertamento giudiziale ex ante.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio l'atto impugnato quando la fase successiva sarebbe ormai esaurita; applicata per dichiarare definitivamente la legittimità dell'arresto.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida dell'arresto il controllo del giudice è limitato a verificare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria alla luce delle informazioni disponibili al momento dell'intervento; non è consentita una rinnovata valutazione globale della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari.
- La quantità minima di sostanza sequestrata non esclude automaticamente la convalida dell'arresto quando sussistono altri elementi indicativi di attività di spaccio: tipologia della sostanza (es. cocaina), dichiarazioni degli acquirenti, materiali per il confezionamento rinvenuti, pagamento effettuato.
- Comportamenti elusivi o oppositivi dell'indagato (es. gettare o occultare un oggetto, fuga, rifiuto di collaborare) e pendenze giudiziarie recenti e rilevanti possono essere valutati come indizi della pericolosità e della finalità di spaccio, ai fini della ragionevolezza dell'arresto.
- Il giudice di merito che sostituisce la propria valutazione discrezionale a quella della Polizia giudiziaria in modo non ragionevole corre il rischio di annullamento da parte della Cassazione.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando, in virtù delle conclusioni accertate, la fase successiva sarebbe sostanzialmente esaurita e il giudice di merito dovrebbe limitarsi a formalizzare la legittimità dell'azione già riconosciuta.
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