Cassazione Civile, Ordinanza n. 30112/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di rapporto di lavoro privato. In primo grado era stato concesso a favore del lavoratore un decreto ingiuntivo per complessivi euro 43.183,22, relativo a differenze retributive e al controvalore della carta di libera circolazione (CLC). La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della società, ha revocato il decreto ingiuntivo per quella somma, ma ha comunque condannato la società al pagamento di euro 16.342,25 per differenze tabellari e di euro 676 per il controvalore della CLC, oltre accessori, compensando le spese dei due gradi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato, primo, la dedotta mancanza di prova/liquidità del credito per il controvalore CLC e la revoca del decreto; secondo, la qualificazione del controvalore della CLC come istituto non retributivo e la conseguente esclusione di una monetizzazione, denunciando anche una asserita discriminazione rispetto ai dipendenti ordinari e la valorizzazione di un parametro fiscale; terzo, l'omesso esame di fatti ritenuti decisivi (una precedente sentenza tra le parti sui calcoli e l'identità tra due diverse discipline della CLC); quarto, la compensazione integrale delle spese. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale unico, sostenendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva attribuito natura retributiva alla CLC e aveva riconosciuto al lavoratore il relativo controvalore monetario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto motivo sulle spese. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società, richiamando l'orientamento già consolidato secondo cui la carta di libera circolazione non ha natura retributiva, perché è un'agevolazione collegata allo status di dipendente o ex dipendente e svincolata dalla prestazione lavorativa, non monetizzabile se non utilizzata. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore relativa al controvalore della CLC, dichiarando che nulla è dovuto a tale titolo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per scrutinare i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 633 e 634 c.p.c.
Richiamati con riguardo alla lamentata mancanza di prova e/o liquidità del credito posto a base del decreto ingiuntivo; la Corte osserva che il thema dell'opposizione a decreto ingiuntivo va trattato come ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della domanda.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova del credito; la Corte ritiene infondato il motivo sulla base dell'assetto probatorio e della natura del giudizio di opposizione.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla prova del credito; la Corte non ravvisa violazioni utilmente censurabili nel ragionamento seguito dal giudice di merito.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato esterno; la Corte precisa che su una mera valutazione probatoria non si forma giudicato esterno.
artt. 2094 e 2099 c.c.
Richiamati nel ricorso incidentale e nella censura sulla natura retributiva della CLC; la Corte esclude che la CLC abbia natura di retribuzione.
art. 2120 c.c.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, in relazione alla pretesa natura retributiva della CLC; non è ritenuto decisivo in senso favorevole al ricorrente.
art. 2121 c.c.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale senza che ne derivi il riconoscimento della natura retributiva della CLC.
art. 23 CCNL di Gruppo FS 2003
È la fonte collettiva da cui il ricorrente pretendeva di desumere la disciplina della CLC, ma la Corte la interpreta alla luce dell'orientamento che ne esclude la monetizzabilità come voce retributiva.
art. 1 L. 1369/1960
Richiamato per la questione dell'interposizione di manodopera e dell'asserita discriminazione; la Corte lo reputa irrilevante, o comunque non decisivo, rispetto all'esclusione della natura retributiva della CLC.
artt. 9 e 51 d.P.R. 917/1986
Richiamati dal ricorrente in tema di valore fiscale della CLC; la Corte non attribuisce a tale parametro fiscale rilievo decisivo ai fini della natura retributiva.
d.m. 12 novembre 2009
Richiamato dal ricorrente in relazione ai profili fiscali del valore della CLC; non viene valorizzato come base per il riconoscimento del controvalore monetario.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la decisione di merito; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.
art. 114 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non conduce a diversa qualificazione della CLC.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il criterio motivazionale della Corte; la decisione si appoggia al consolidato orientamento giurisprudenziale sulla CLC.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo contro la compensazione delle spese, censura ritenuta inammissibile perché non attinente a un vizio autonomamente deducibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 336 c.p.c.
Richiamato per spiegare che la questione sulle spese deriva come effetto espansivo interno dall'eventuale accoglimento del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e il deposito di memoria, oltre che per la riserva di decisione dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'accertamento non si limita alla verifica delle condizioni formali del monitorio, ma investe in modo pieno la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di tutti gli elementi dedotti e provati dalle parti.
- La sentenza che non consenta la determinazione dell'importo se non mediante ulteriori valutazioni estranee al contenuto del titolo non equivale a un titolo esecutivo pienamente liquido; se invece la quantificazione richiede solo operazioni aritmetiche sui dati del titolo, il requisito della liquidità è integrato.
- Una precedente pronuncia su una questione probatoria non determina giudicato esterno: il giudicato copre la statuizione minima fatta di fatto, norma ed effetto, non la mera valutazione delle prove o un apprezzamento istruttorio.
- La carta di libera circolazione riconosciuta al dipendente o ex dipendente non ha natura retributiva, perché è un'agevolazione svincolata dalla prestazione lavorativa e priva dei requisiti di obbligatorietà e corrispettività; se non fruita, non è monetizzabile alla scadenza.
- L'eventuale asserita disparità di trattamento tra lavoratori, o il richiamo a profili fiscali del beneficio, non mutano la qualificazione sostanziale dell'agevolazione quando questa non costituisce corrispettivo della prestazione lavorativa.
- La censura sulle spese di lite, se proposta come vizio autonomo della sentenza di cassazione al di fuori dei casi previsti, può essere dichiarata inammissibile.
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