Cassazione Civile, Ordinanza n. 13104/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un ex direttore generale di un istituto bancario contro una sanzione amministrativa di euro 80.000 irrogata dalla CONSOB per asserite violazioni degli obblighi informativi in materia di prospetto di offerta al pubblico di azioni e per omissioni in riscontro a richieste istruttorie dell’Autorità. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, annullando la sanzione, ritenendo tardivo l’avvio della procedura sanzionatoria: secondo quel giudice, già nel 2013 o al più tardi nel febbraio-marzo 2014 la CONSOB aveva acquisito elementi tali da imporre l’avvio dell’azione sanzionatoria, mentre la contestazione era stata formalizzata solo nel 2016. La CONSOB ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo, da un lato, vizi di motivazione e nullità della sentenza per apparente o erronea percezione dei documenti; dall’altro, violazione dell’art. 195, comma 1, TUF e della disciplina sanzionatoria amministrativa, sostenendo che il termine di 180 giorni per la contestazione decorre solo dall’effettivo completamento dell’accertamento, comprensivo dell’acquisizione di tutti i documenti necessari e dell’esame del materiale raccolto, e che il giudice di merito non può sostituirsi all’Autorità nel valutare l’opportunità e la tempistica delle indagini. La difesa del resistente ha chiesto il rigetto, eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, assorbendo il secondo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Firenze con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente anticipato il momento dell’accertamento dell’illecito, omettendo di considerare che la CONSOB aveva acquisito solo nel 2016 documenti decisivi (tra cui i rilievi ispettivi e le note della Banca d’Italia) e che, nel frattempo, aveva svolto ulteriori attività istruttorie dal dicembre 2015. Ne è derivato il rilievo che l’Autorità non era stata posta in condizione di contestare prima, e che il giudice d’appello si era indebitamente sostituito alla valutazione dell’organo di vigilanza sulla sufficienza degli elementi conoscitivi. La sentenza di merito è dunque stata annullata per nuovo esame della tempestività dell’azione sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. 58/1998 (TUF)
Norma sostanziale richiamata come base delle violazioni informative contestate relative al prospetto di offerta al pubblico di azioni.
art. 97, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)
Norma sostanziale richiamata nell’atto sanzionatorio per le carenze informative contestate.
art. 115 d.lgs. 58/1998 (TUF)
Ulteriore disposizione sostanziale indicata tra quelle violate nella condotta sanzionata.
art. 191, comma 2, d.lgs. 58/1998 (TUF)
Richiamato nei motivi di ricorso come norma connessa alla disciplina sanzionatoria e ai poteri di vigilanza CONSOB.
art. 195, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)
Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall’accertamento; l’accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale o con la consumazione dell’illecito, ma con il completamento dell’attività istruttoria e valutativa necessaria alla ricostruzione della violazione.
art. 14, commi 2 e 6, L. 689/1981
Richiamato quale disciplina generale del procedimento sanzionatorio amministrativo, in combinazione con il TUF, per sostenere la tempestività della contestazione.
art. 115 c.p.c.
Invocato per denunciare errori di percezione del materiale di causa e per sostenere che il giudice di merito avrebbe mal valutato i documenti disponibili.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda che il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 12 preleggi
Richiamato per l’interpretazione della norma processuale sul vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici generali.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative CONSOB, il termine per la contestazione decorre dall’accertamento dell’illecito, cioè dal momento in cui l’Autorità abbia acquisito e potuto esaminare tutti gli elementi informativi necessari a ricostruire la violazione; non rileva la mera materiale consumazione del fatto, né la sola percezione iniziale di possibili irregolarità.
- Il giudice dell’opposizione non può sostituirsi all’Autorità di vigilanza nella valutazione dell’opportunità, dell’estensione e dei tempi delle attività istruttorie e di indagine; non gli è consentito sindacare ex post come tardivo l’avvio degli accertamenti se questi erano funzionali all’acquisizione completa degli elementi probatori.
- Ai fini della verifica della tempestività della contestazione sanzionatoria, occorre considerare l’intero sviluppo dell’attività investigativa dell’amministrazione, inclusa l’acquisizione successiva di documenti decisivi da terzi e l’eventuale prosecuzione di richieste informative, senza anticipare artificialmente il dies a quo sulla base di conoscenze parziali.
- Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o ritenuta insufficiente dalla parte.
- L’errore del giudice di merito che ometta di considerare documenti decisivi sulla data di completamento dell’accertamento può comportare la cassazione della sentenza per falsa applicazione della disciplina del procedimento sanzionatorio.
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