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Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 n. 27.

Giustizia amministrativa202600112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025, n. 27, relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, n. 27 del 2025, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuna annualità oggetto del giudizio. L’amministrazione non ha contestato nel merito la pretesa e non ha dato esecuzione al titolo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In una precedente ordinanza il Collegio aveva rilevato il difetto della procura speciale alle liti; la ricorrente ha successivamente depositato un nuovo mandato, ritenuto ammissibile dal Collegio in ragione della data della procura originaria e della successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria richiamata in sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità riconosciute. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Su richiesta della parte, il Collegio ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso inutilmente del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere giudizialmente all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza esecutiva e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine fissato nella pronuncia, indicando le concrete modalità di adempimento.
  • In caso di persistente mancata esecuzione dell’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’amministrazione, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente entro un termine successivo.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e cessazione al momento dell’esecuzione oppure dell’insediamento del commissario ad acta.
  • La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione rimasta inadempiente; il giudice può considerare il carattere seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari ai fini della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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