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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8119/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva negato la convalida dell'arresto per difetto del requisito della "quasi flagranza" e, comunque, aveva applicato la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di rapina aggravata e rischio di reiterazione. Il Procuratore contestava la decisione sostenendo che sussistesse la quasi-flagranza, atteso l'immediato rinvenimento sulle persone degli indagati di tracce/beni del reato (telefono e denaro) senza apprezzabili scarti temporali tra fatto e intervento della Polizia Giudiziaria, e denunciava violazione degli artt. 380 e 382 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. La Corte ha confermato il principio secondo cui la "quasi flagranza" non può fondarsi unicamente su informazioni fornite da vittime o terzi: è necessaria la immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, di cose o tracce sul luogo o sulla persona che colleghino in modo diretto e inequivoco l'indiziato al reato. Nel caso di specie il GIP ha correttamente valutato che le circostanze ricostruite (segnalazione della lite, sommarie dichiarazioni di terzi, rinvenimento di oggetti/denaro) non configuravano la condizione di quasi-flagranza posta dalla legge per la convalida dell'arresto da parte della Polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 380 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il rigetto della convalida dell'arresto; la Corte richiama il corretto funzionamento della normativa sulla convalida/arresto ma ribadisce che la quasi-flagranza richiede percezione autonoma di tracce colleganti l'indiziato al reato

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti per la convalida dell'arresto; la Corte ritiene che l'interpretazione del GIP sia coerente con i limiti posti da tale disciplina

  • Cass. Sez. Un. n. 39131 del 24/11/2015 (Ventrice)

    Giurisprudenza di riferimento citata dalla Corte che stabilisce il principio secondo cui l'arresto in "quasi flagranza" non può fondarsi solo su informazioni di terzi, ma richiede la constatazione diretta da parte degli operatori di tracce/oggetti che colleghino inequivocabilmente il soggetto al reato

  • Cass. Sez. 4 n. 23162 del 13/04/2017 e altre pronunce (n.36169/2021, n.25331/2021)

    Ulteriori precedenti richiamati a conferma dell'orientamento secondo cui la "quasi flagranza" presuppone la percezione autonoma degli indizi da parte della Polizia giudiziaria e non può limitarsi a informazioni di terzi

Massime di principio

  • La "quasi flagranza" richiede che gli operatori di polizia giudiziaria constatino direttamente, al momento dell'intervento, cose o tracce che colleghino in modo immediato e inequivocabile il sospetto al reato; non è sufficiente la mera segnalazione o le dichiarazioni di vittime/terzi.
  • Un arresto compiuto dalla Polizia su base esclusiva di informazioni fornite da terzi è vulnerabile e non può essere convalidato come "quasi flagranza" se manca l'osservazione autonoma di elementi probatori colleganti l'indagato al fatto.
  • La mancata convalida dell'arresto non preclude che, in sede cautelare (GIP), possa essere comunque adottata misura custodiale se sussistono gravi indizi di colpevolezza e concreto rischio di reiterazione: il vaglio giurisdizionale è il luogo per questa valutazione.
  • Per sostenere la sussistenza della quasi-flagranza è utile documentare in modo puntuale l'immediata percezione da parte degli operanti (verbali dettagliati, rilievi, sequestri contestuali) e l'assenza di ricerca successiva degli elementi contestuali.
  • Nelle indagini, privilegiare la raccolta di evidenze materiali direttamente rilevabili sul luogo o sulla persona e la documentazione dell'azione degli agenti riduce il rischio che un arresto venga dichiarato illegittimo per difetto di quasi-flagranza.

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