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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37724/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promittente venditore)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato il 10 febbraio 2006 da un soggetto che agiva dichiaratamente quale procuratore di un altro soggetto, poi indicato come effettivo titolare del bene. Il tribunale aveva respinto la domanda del promissario acquirente diretta a far dichiarare l'inefficacia del preliminare, aveva ritenuto legittimo il recesso del promittente venditore e aveva disposto restituzione degli immobili e pagamento di una somma mensile. La corte d'appello, invece, riformando la decisione, aveva ritenuto che l'agente fosse privo di potere rappresentativo perché il rappresentante di un soggetto non può a sua volta farsi rappresentare da un ulteriore soggetto per compiere atti in nome dell'originario rappresentato; aveva inoltre escluso che una successiva procura a vendere costituisse ratifica del precedente preliminare, e aveva ritenuto che, mancando procura speciale, non potesse essere esercitato il recesso. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 1398 c.c., sostenendo che il difetto di potere rappresentativo poteva essere eccepito solo dal rappresentato e non dall'altro contraente; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 1399 c.c., sostenendo che l'atto successivo conteneva non solo una procura a vendere, ma anche una espressa ratifica di quanto già compiuto; con il terzo si deduceva omesso esame di un fatto decisivo e travisamento dei fatti, perché il preliminare avrebbe mostrato che l'agente prometteva la vendita di bene altrui impegnandosi a far intervenire il soggetto legittimato al definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che il giudice deve rilevare l'assenza di potere rappresentativo risultante dagli atti anche d'ufficio; tuttavia ha censurato la corte territoriale per non avere esaminato compiutamente la portata della successiva procura, che conteneva anche una chiara dichiarazione di ratifica degli atti già compiuti e che poteva integrare una ratifica tacita del preliminare, purché inequivoca e rispettosa della forma richiesta. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare se, alla luce di tale dichiarazione, il negozio preliminare sia stato effettivamente ratificato dal dominus.

Norme richiamate

  • art. 1398 c.c.

    il difetto di potere rappresentativo può essere rilevato dal giudice anche sulla base degli atti, senza necessità di specifica eccezione di parte.

  • art. 1399 c.c.

    la ratifica è atto unilaterale ricettizio con cui il falsamente rappresentato fa proprio il negozio concluso in suo nome; può essere espressa o tacita, purché inequivoca e rispettosa della forma richiesta dal contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto assorbito dopo l'accoglimento del secondo motivo.

  • Cass. S.U. n. 11377/2015

    richiamata per affermare il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la mancanza di potere rappresentativo risultante dagli atti.

  • Cass. n. 5040/1987

    richiamata per escludere che una procura a vendere successiva possa, di regola, equivalere automaticamente a ratifica del contratto già concluso.

  • Cass. n. 3071/1998

    richiamata a sostegno della possibilità di una ratifica anche tacita.

  • Cass. n. 11123/1991

    richiamata per affermare che la ratifica di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam può risultare anche implicitamente da un atto scritto inequivoco.

  • Cass. n. 1826/1973

    richiamata per il carattere ricettizio della ratifica e per l'efficacia verso il terzo.

  • Cass. n. 2259/1971

    richiamata per l'efficacia della ratifica anche se indirizzata a soggetti diversi dall'altro contraente, purché questi ne abbia conoscenza.

  • Cass. n. 14292/2010

    richiamata dalla corte d'appello in tema di necessità della procura speciale per l'esercizio del recesso.

Massime di principio

  • L'assenza del potere rappresentativo deve essere considerata dal giudice anche d'ufficio quando risulti dagli atti, senza che sia necessario che la contestazione provenga solo dal rappresentato.
  • La ratifica ex art. 1399 c.c. non richiede formule sacramentali: può essere espressa o tacita, ma deve emergere in modo chiaro e inequivoco dalla volontà del dominus di far proprio il negozio concluso dal falsus procurator.
  • Quando il contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, anche la ratifica deve rispettare la forma richiesta, potendo tuttavia risultare da un atto scritto successivo che sia logicamente e funzionalmente conseguenziale al negozio ratificato.
  • Una procura successiva a vendere non equivale automaticamente a ratifica del precedente preliminare, ma può assumere efficacia ratificatoria se contiene una distinta e inequivoca dichiarazione di approvazione degli atti già compiuti.
  • Il carattere ricettizio della ratifica non esclude che essa possa essere diretta anche a soggetti diversi dall'altro contraente, purché la sua conoscenza giunga al terzo e la volontà ratificatoria sia inequivoca.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

Testo integrale

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