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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22595/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da plurimi avvisi di accertamento IRPEF notificati a una contribuente per gli anni d’imposta 2009-2012, relativi alla ripresa a tassazione di somme ritenute dall’Ufficio come interessi/proventi percepiti nell’ambito di investimenti collocati all’estero. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello, invece, la CTR del Piemonte aveva riformato la decisione ritenendo provata, in fatto, l’esistenza degli investimenti esteri e la percezione degli interessi sulla base di quietanze sottoscritte dalla contribuente e di disposizioni di reinvestimento. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali sull’onere della prova e sulla qualificazione degli interessi, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato la percezione di interessi, utili o altri proventi; (2) violazione di norme sul potere accertativo ex art. 32 d.P.R. 600/1973, sulla motivazione dell’atto, sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’onere della prova, lamentando anche che la CTR non si fosse pronunciata su tali censure; (3) violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza della CTR del Piemonte, passata in giudicato e riferita al periodo d’imposta 2008, avesse già escluso la natura probatoria presuntiva della percezione degli interessi in una vicenda tra le stesse parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo e infondato il terzo motivo, rigettando integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché la CTR aveva già accertato in fatto la percezione degli interessi; quanto al secondo, perché il motivo era promiscuo, diretto in sostanza contro l’avviso di accertamento e non contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre che carente di autosufficienza e privo di confronto con la mancata riproposizione in appello di alcune doglianze; quanto al terzo, perché il giudicato esterno invocato non era opponibile nei termini dedotti e, comunque, la sua efficacia non si estende all’interpretazione giuridica della norma tributaria in quanto tale, oltre a difettare la necessaria prova del passaggio in giudicato mediante certificazione idonea. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non attaccavano la ratio della sentenza impugnata

  • artt. 44 e 45 TUIR

    richiamati dalla ricorrente in tema di qualificazione fiscale di interessi e proventi

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e riparto dell’onere probatorio

  • artt. 1813 e 1815 c.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla nozione di interessi e al rapporto di mutuo, ma non decisivi nella ratio della Corte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia dalla ricorrente sia dalla Corte; la decisione valorizza che la CTR aveva accertato in fatto la prova della percezione degli interessi e che l’onere della prova era stato comunque assolto dall’Ufficio

  • art. 32 c. 1 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti dell’accertamento bancario/finanziario e la ripresa a tassazione

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con l’art. 32 d.P.R. 600/1973

  • art. 7 L. n. 241 del 1990

    invocato dalla ricorrente quale base del principio del contraddittorio procedimentale

  • artt. 5, 6, 7, 10 c. 1 e 12 c. 2 L. n. 212 del 2000

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio preventivo e sulle garanzie del contribuente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato esterno

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sul giudicato esterno

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la Corte lo indica come norma da cui deve risultare la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a censurare in via astratta l’atto impositivo o a riproporre questioni di merito: il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
  • Se il giudice di merito ha già accertato in fatto la percezione di somme imponibili sulla base delle prove acquisite, la censura che si limiti a contestare l’insufficienza della prova contraria senza misurarsi con quell’accertamento è inammissibile.
  • Le censure cumulative e indistinte, che intrecciano doglianze eterogenee senza separare i diversi profili di violazione di legge, vizio motivazionale e critica dell’atto amministrativo, non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione.
  • Il giudicato esterno può precludere il riesame di un punto comune solo quando riguardi un accertamento su una situazione giuridica o su un punto fondamentale comune alle cause, collegato in modo durevole a una situazione di fatto; non si estende all’interpretazione giuridica della norma considerata come mera argomentazione avulsa dal decisum del caso concreto.
  • Chi invoca il giudicato esterno ha l’onere di provarne l’effettivo passaggio in giudicato con la necessaria documentazione, inclusa l’idonea certificazione attestante l’irrevocabilità della sentenza.
  • Se il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di appello e non è stato tempestivamente eccepito, la difformità della sentenza di secondo grado rispetto a quel giudicato non si denuncia con ricorso per cassazione ma, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, con revocazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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