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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento dell’atto del Sindaco del Comune di Appiano sulla Strada del Vino del 28.11.2025 avente ad oggetto il prolungamento dell’orario d’apertura del ristorante “Dorftreff Schenk” dalle ore 21:00 fino alle ore 22:30, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, endoprocedimentale ed esoprocedimentale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. AutonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto del Sindaco che autorizza il prolungamento dell’orario di apertura di un ristorante comunale dalle ore 21:00 alle ore 22:30

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione al prolungamento dell’orario di apertura del ristorante situato nell’unità immobiliare sovrastante la propria abitazione. Ha dedotto che il limite delle ore 21:00 era previsto nell’ambito di una complessa operazione urbanistica, culminata nella convenzione e nel contratto di acquisizione dell’immobile da parte del Comune, quale corrispettivo della concessione di diritti edificatori. Ha denunciato: contraddittorietà dell’atto rispetto agli atti e comportamenti precedenti dell’Amministrazione; irragionevolezza; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; violazione degli obblighi di esecuzione secondo buona fede e del principio pacta sunt servanda; incompetenza del Sindaco secondo il principio del contrarius actus; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per omessa considerazione del vincolo orario; difetto di motivazione; violazione della tutela dell’affidamento; violazione della destinazione urbanistica dell’immobile e del piano di attuazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura privatistica del rapporto.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha qualificato l’atto unilaterale d’obbligo, gli impegni assunti dal Comune, il contratto di acquisizione dell’immobile e il vincolo orario come elementi di una più ampia convenzione urbanistica, avente natura di modulo consensuale di esercizio del potere amministrativo e funzionale alla pianificazione urbanistica e al rilascio dei titoli abilitativi. Le controversie relative a tale sequenza di atti rientrano pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. Secondo il Collegio, le convenzioni urbanistiche e gli atti d’obbligo non sono contratti a favore di terzi e non attribuiscono, di per sé, diritti azionabili ai successivi acquirenti delle unità immobiliari. Il terzo acquirente può far valere il vincolo soltanto se esso sia stato trasfuso nella disciplina negoziale relativa al trasferimento della singola unità immobiliare. Il ricorrente non ha prodotto il titolo di acquisto della propria unità e non ha quindi dimostrato la trasposizione del vincolo orario nel proprio contratto. La produzione di contratti relativi ad altre unità non suppliva a tale omissione. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché l’assenza della legittimazione ad agire impediva l’esame del merito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    La controversia relativa a una convenzione urbanistica o a un accordo procedimentale connesso all’esercizio del potere urbanistico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore possibile fondamento della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative agli accordi e alle convenzioni urbanistiche.

  • art. 11 l. 241/1990

    Le convenzioni urbanistiche e gli atti d’obbligo funzionali al rilascio di titoli abilitativi sono ricondotti agli accordi procedimentali integrativi o sostitutivi del provvedimento.

  • art. 16 l.p. n. 17/1993

    Disciplina gli accordi tra amministrazione e privati e richiama i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti; è considerato applicabile agli accordi urbanistici nell’ordinamento provinciale.

  • art. 40-bis l.p. n. 13/1997

    Richiamato dal ricorrente quale possibile fondamento della qualificazione della sequenza negoziale come convenzione urbanistica.

  • art. 1411 c.c.

    La convenzione urbanistica non è qualificabile come contratto a favore di terzi; pertanto i successivi acquirenti non possono rivendicare diritti sulla base della convenzione se l’obbligo non è stato recepito nel loro titolo di acquisto.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’efficacia vincolante del contratto e dell’obbligo del Comune di rispettare il limite orario.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale fondamento dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 26 c.p.a.

    Applicato, insieme all’art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato per la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Le convenzioni urbanistiche, gli atti unilaterali d’obbligo e i contratti che ne costituiscono attuazione, quando siano funzionali all’esercizio dei poteri di pianificazione e al rilascio o alla conformazione di titoli abilitativi, costituiscono moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo e non meri contratti di diritto privato.
  • Le controversie relative agli obblighi e ai vincoli contenuti in una convenzione urbanistica o in un atto d’obbligo funzionale al procedimento urbanistico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando tali obblighi siano trasposti in un successivo contratto di acquisizione o di locazione.
  • La convenzione urbanistica o l’atto d’obbligo stipulato tra amministrazione e costruttore non costituisce, di per sé, un contratto a favore dei terzi acquirenti delle unità immobiliari e non attribuisce loro una legittimazione ad agire per l’adempimento degli obblighi ivi previsti.
  • Il successivo acquirente di un’unità immobiliare può far valere nei confronti dell’amministrazione un vincolo derivante da una convenzione urbanistica soltanto se dimostri che tale vincolo è stato trasfuso nella disciplina negoziale del proprio titolo di acquisto.
  • La produzione di contratti relativi ad altre unità immobiliari non dimostra la trasposizione del vincolo nel titolo di acquisto del ricorrente e non consente di superare il difetto di legittimazione ad agire.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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