Corte di giustizia, Sentenza C-618/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025. — SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG contro Astrid Twardy GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 29 – Articolo 16 bis – Medicinali vegetali tradizionali – Articolo 62 – Informazioni utili per il paziente – Regolamento (UE) 2018/848 – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Diciture figuranti sull’imballaggio esterno di una tisana medicinale a base di piante – Uso di termini riferiti alla produzione biologica. — Causa C-618/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha risolto un conflitto tra la disciplina dei medicinali vegetali tradizionali e quella della produzione biologica. Ha stabilito che tisane medicinali qualificabili come medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE non possono essere ricondotte anche al regolamento (UE) 2018/848 come preparati erboristici tradizionali a base vegetale. Ha inoltre escluso che sull'imballaggio di tali medicinali possano figurare indicazioni "bio" come informazioni utili per il paziente ai sensi dell'articolo 62 della direttiva.
Medicinali vegetali tradizionali e indicazioni "bio": esclusa l'applicazione parallela del regolamento sul biologico e vietata l'etichettatura con richiami alla produzione biologica ai sensi dell'art. 62 della direttiva 2001/83/CE.
La questione giuridica
1) Se tisane vegetali medicinali qualificate come "medicinali vegetali tradizionali" ai sensi della direttiva 2001/83/CE possano essere anche considerate "preparati erboristici tradizionali a base vegetale" ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. 2) In caso positivo, se le etichette previste dal regolamento 2018/848 possano essere apposte sull'imballaggio di un medicinale senza rispettare l'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE. 3) In subordine, se le indicazioni sulla produzione biologica possano essere considerate "utili per il paziente" e prive di carattere promozionale ai sensi dell'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE.
Principio di diritto
Un prodotto che rientra nella nozione di "medicinale vegetale tradizionale" ai sensi della direttiva 2001/83/CE, e quindi nel suo ambito applicativo esclusivo, non può essere contemporaneamente trattato come "preparato erboristico tradizionale a base vegetale" ai fini del regolamento (UE) 2018/848. Inoltre, le indicazioni relative alla produzione biologica delle sostanze attive di tali medicinali non possono essere inserite sull'imballaggio come informazioni "utili per il paziente" ai sensi dell'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE, poiché non approvate nell'ambito della procedura di medicinali e idonee a svolgere una funzione promozionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2004/27/CE
- Articolo 1, punto 29, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 2, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 16 bis, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 54, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 59, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 61, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 62, direttiva 2001/83/CE
- Regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 2, paragrafi 1, 4 e 5, regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 30, regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 32, regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 33, paragrafo 5, regolamento (UE) 2018/848
- Allegato I, regolamento (UE) 2018/848
- Allegato IV, regolamento (UE) 2018/848
- Allegato V, regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 168 TFUE
Medicinali vegetali tradizionali e diciture sulla produzione biologica
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Oberlandesgericht Düsseldorf, riguarda l'uso sull'imballaggio esterno di tisane medicinali a base di piante di indicazioni riferite alla produzione biologica. La Corte è stata chiamata a chiarire il rapporto tra la direttiva 2001/83/CE sui medicinali per uso umano e il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica.
Fatti e procedimento principale
La SALUS commercializza medicinali vegetali e aveva apposto, o intendeva apporre, su taluni prodotti indicazioni come il logo biologico UE, il codice dell'organismo di controllo, "Agricoltura UE" o "Agricoltura non UE", nonché riferimenti al biologico e un logo privato. La concorrente Twardy ha agito davanti ai giudici tedeschi sostenendo che tali diciture violassero l'articolo 10, paragrafo 1, quinta frase, dell'AMG, norma nazionale di recepimento dell'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:
- se le tisane medicinali qualificate come "medicinali vegetali tradizionali" possano anche essere qualificate come "preparati erboristici tradizionali a base vegetale" ai sensi del regolamento 2018/848;
- se, in caso affermativo, le etichette previste dal regolamento sul biologico possano essere apposte senza rispettare l'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE;
- in subordine, se le informazioni sulla produzione biologica possano essere considerate "utili per il paziente" e prive di carattere promozionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra l'altro:
- la direttiva 2001/83/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 16 bis, 54, 59, 61 e 62;
- la direttiva 2004/27/CE, che ha introdotto la disciplina dei medicinali vegetali tradizionali;
- il regolamento (UE) 2018/848, in particolare gli articoli 2, 30, 32 e 33, oltre agli allegati I, IV e V;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- il considerando 2 e il considerando 40 della direttiva 2001/83/CE, nonché i considerando 10 e 16 del regolamento 2018/848.
Ragionamento della Corte: prima questione
La Corte ricorda che l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE attribuisce priorità alla disciplina sui medicinali quando un prodotto possa rientrare anche in un'altra normativa dell'Unione. Poiché le tisane in causa soddisfacevano i requisiti dell'articolo 16 bis, esse rientravano nella nozione di medicinale della direttiva e nel suo ambito di applicazione.
La Corte osserva che, sebbene il regolamento 2018/848 abbia un ambito di applicazione ampio e includa nell'allegato I i "preparati erboristici tradizionali a base vegetale", esso non contiene una deroga espressa al regime esclusivo dei medicinali. Inoltre, l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento lascia impregiudicate le altre disposizioni connesse e specifiche del diritto dell'Unione relative all'immissione sul mercato, categoria nella quale rientra anche la direttiva 2001/83/CE.
Ne deriva che un prodotto qualificato come medicinale vegetale tradizionale non può essere trattato contemporaneamente come prodotto disciplinato dal regolamento 2018/848.
Ragionamento della Corte: terza questione
La Corte interpreta l'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE in modo restrittivo. Tale norma consente sull'imballaggio esterno solo segni o pittogrammi che rendano più esplicite le informazioni obbligatorie di cui agli articoli 54 e 59, paragrafo 1, o altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, purché siano utili per il paziente e prive di carattere promozionale.
Secondo la Corte, le informazioni sulla produzione biologica delle sostanze attive non soddisfano questa condizione: non sono informazioni approvate nell'ambito della procedura di autorizzazione o registrazione del medicinale e, per medicinali acquistabili senza ricetta, possono incidere direttamente sulla decisione di acquisto, assumendo quindi un potenziale effetto promozionale. La finalità di tutela della salute pubblica e di prevenzione di un eccesso di informazioni pubblicitarie giustifica una lettura rigorosa della norma.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- i medicinali vegetali tradizionali ai sensi della direttiva 2001/83/CE non possono essere considerati anche "preparati erboristici tradizionali a base vegetale" ai sensi del regolamento 2018/848;
- le informazioni relative alla produzione biologica delle sostanze attive di tali medicinali non possono essere considerate "utili per il paziente" né prive di carattere promozionale ai sensi dell'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE.
La seconda questione non è esaminata, poiché assorbita dalla risposta alla prima.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce la prevalenza della disciplina settoriale sui medicinali rispetto a regimi generali o paralleli dell'Unione quando un prodotto è qualificabile come medicinale. Inoltre, conferma che l'articolo 62 della direttiva 2001/83/CE non può essere utilizzato per introdurre sull'etichetta dei medicinali informazioni di marketing o riferimenti alla produzione biologica non funzionali all'uso corretto del medicinale.
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