Corte di giustizia, Sentenza C-485/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025. — enercity AG contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire. — Causa C-485/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta l’impugnazione di enercity contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro l’autorizzazione della concentrazione RWE/E.ON Assets. Pur rilevando un difetto di motivazione del Tribunale sul tema del pregiudizio alla posizione di mercato della ricorrente, la Corte ritiene comunque insussistente la legittimazione ad agire di enercity. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata ma, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso di annullamento come irricevibile.
Impugnazione sul rigetto per irricevibilità del ricorso di un terzo contro una decisione della Commissione che autorizza una concentrazione: requisiti di legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE e obbligo di motivazione del Tribunale
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente escluso la legittimazione ad agire di un’impresa terza contro una decisione di autorizzazione di una concentrazione, in particolare: 1) se la sua partecipazione al procedimento amministrativo fosse stata sufficientemente attiva e rilevante ai fini dell’interesse individuale; 2) se la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva o del legittimo affidamento potesse incidere sui requisiti di ricevibilità dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; 3) se il Tribunale avesse omesso di motivare adeguatamente il mancato esame delle circostanze specifiche relative al pregiudizio della posizione della ricorrente sul mercato.
Principio di diritto
In materia di controllo delle concentrazioni, un’impresa terza può impugnare una decisione della Commissione che autorizza l’operazione solo se è direttamente e individualmente interessata; a tal fine non basta la mera partecipazione al procedimento amministrativo, occorrendo anche che la concentrazione pregiudichi in modo sostanziale la sua posizione sul mercato. La Corte annulla la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione nella parte in cui non aveva risposto agli argomenti sul pregiudizio di mercato, ma decide definitivamente la controversia respingendo comunque il ricorso di primo grado come irricevibile perché la ricorrente non ha dimostrato né una partecipazione attiva sufficiente né un’incidenza sostanziale sulla propria posizione concorrenziale. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non consente di disapplicare i requisiti di ricevibilità espressamente previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 57 dell’accordo SEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Legittimazione ad agire di un terzo contro una decisione in materia di concentrazioni
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da enercity AG avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto come irricevibile il suo ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che autorizzava la concentrazione M.8871 – RWE/E.ON Assets. La controversia si inserisce in un più ampio intreccio di operazioni tra RWE ed E.ON nel settore energetico tedesco ed europeo.
Fatti e procedimento amministrativo
La RWE e la E.ON avevano annunciato un’operazione complessiva articolata in più concentrazioni. La prima, oggetto del presente giudizio, riguardava l’acquisizione da parte di RWE del controllo di taluni impianti di produzione di E.ON; la seconda riguardava l’acquisizione da parte di E.ON di attività di distribuzione e vendita al dettaglio di innogy; la terza prevedeva una partecipazione azionaria di RWE in E.ON.
La Commissione aveva pubblicato la notificazione preventiva dell’operazione M.8871 e svolto un’indagine di mercato, inviando un questionario anche a enercity. Quest’ultima aveva chiesto di essere ascoltata come terzo interessato e il consigliere-auditore le aveva riconosciuto tale status. Con decisione del 26 febbraio 2019, la Commissione aveva dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004.
Questioni sollevate in impugnazione
Enercity sosteneva, in sintesi, che il Tribunale avesse interpretato in modo errato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, sottovalutando la sua partecipazione al procedimento amministrativo e ignorando circostanze specifiche, in particolare il pregiudizio alla sua posizione sul mercato. Deduceva inoltre una violazione del principio dello Stato di diritto e dell’articolo 47 della Carta, nonché errori relativi alla separazione dei procedimenti amministrativi e alla valutazione dell’Investor Relationship Agreement.
Il criterio dell’interesse individuale nelle concentrazioni
La Corte ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui i non destinatari di una decisione possono essere considerati individualmente interessati solo se la decisione li riguarda per qualità personali o una situazione di fatto che li distingue da chiunque altro. Nel settore delle concentrazioni, la valutazione deve fondarsi su un insieme di elementi concordanti: da un lato, la partecipazione al procedimento amministrativo; dall’altro, l’incidenza sulla posizione sul mercato dell’impresa terza.
La semplice partecipazione al procedimento non è sufficiente, ma la partecipazione attiva è un elemento normalmente considerato, insieme ad altre circostanze specifiche. In ogni caso, perché sussista interesse individuale, la posizione attuale e futura dell’impresa sul mercato deve risultare pregiudicata in modo sostanziale.
Esclusione della partecipazione attiva di enercity
La Corte approva la ricostruzione del Tribunale secondo cui enercity non aveva partecipato attivamente al procedimento relativo alla sola operazione M.8871. La sua partecipazione era stata marginale: la presentazione del 3 ottobre 2018 riguardava solo in parte la concentrazione in questione e le osservazioni del 24 luglio 2018 erano generali e finalizzate soprattutto a ottenere un più ampio coinvolgimento nel procedimento.
La Corte sottolinea inoltre che le considerazioni specifiche sulla concentrazione M.8871, contenute in una sola pagina della presentazione, erano state esaminate dalla Commissione solo ad abundantiam, dopo che questa aveva già escluso seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione. Anche il questionario di mercato ricevuto da enercity non era stato riscontrato con una risposta e, comunque, la mera risposta a un questionario non basta di per sé a individualizzare un operatore.
Tutela giurisdizionale effettiva e legittimo affidamento
La Corte respinge l’argomento secondo cui l’articolo 47 della Carta imporrebbe un’interpretazione dei requisiti di ricevibilità tale da ampliare la legittimazione ad agire oltre i limiti dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La tutela giurisdizionale effettiva deve essere letta in coerenza con i requisiti espressamente previsti dai Trattati.
Quanto al legittimo affidamento fondato sulla lettera del consigliere-auditore, la Corte rileva che il Tribunale aveva dichiarato irricevibile, perché dedotto per la prima volta in udienza, l’argomento relativo alla mancata concessione del termine per osservazioni scritte. In impugnazione, enercity si era limitata a riproporre la tesi senza dimostrare un errore di diritto del Tribunale.
Difetto di motivazione del Tribunale sul pregiudizio di mercato
La Corte accoglie però la censura relativa alla mancata motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale, dopo aver affermato l’assenza di circostanze particolari concernenti l’incidenza sulla posizione sul mercato di enercity, non aveva spiegato se e perché gli argomenti della ricorrente sul pregiudizio sostanziale alla sua posizione concorrenziale fossero stati esaminati e respinti.
Secondo la Corte, tale omissione impediva sia alla ricorrente di comprendere la ragione del rigetto sia alla Corte stessa di esercitare pienamente il controllo di legittimità. Vi era quindi violazione dell’obbligo di motivazione previsto dagli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto.
Decisione finale della Corte
Pur annullando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione, la Corte decide definitivamente la controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. Esaminati gli elementi del fascicolo, conclude che enercity non ha dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione della Commissione, né per una partecipazione attiva al procedimento amministrativo né per un pregiudizio sostanziale della propria posizione sul mercato.
Di conseguenza, il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale viene respinto come irricevibile. La Corte precisa inoltre che non occorre esaminare i motivi relativi al merito dell’operazione, poiché essi presuppongono la ricevibilità del ricorso di primo grado.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nelle cause di concentrazione, la legittimazione ad agire del terzo richiede una combinazione di elementi: partecipazione attiva al procedimento e incidenza sostanziale sulla posizione di mercato. Essa conferma anche che l’articolo 47 della Carta non consente di derogare ai requisiti di ricevibilità dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infine, chiarisce che il Tribunale deve motivare in modo sufficiente il rigetto delle censure relative al pregiudizio concorrenziale, altrimenti la sentenza è annullabile per difetto di motivazione.
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