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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-466/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025. — Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire. — Causa C-466/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale per insufficiente motivazione sulla valutazione dell’interesse individuale della ricorrente rispetto alla decisione di concentrazione RWE/E.ON Assets. Tuttavia, decidendo definitivamente sulla controversia, respinge il ricorso originario perché la Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH non ha dimostrato né una partecipazione attiva al procedimento amministrativo né un pregiudizio sostanziale della propria posizione sul mercato. La Corte ribadisce che, per un terzo non destinatario di una decisione di concentrazione, la sola concorrenza con le imprese interessate non basta a fondare la legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE.

Impugnazione su ricevibilità del ricorso di un terzo avverso una decisione di concentrazione: legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE e obbligo di motivazione del Tribunale.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato irricevibile il ricorso di una impresa terza contro una decisione della Commissione che dichiara compatibile una concentrazione, in particolare: i) se, ai fini dell’interesse individuale, sia necessaria la partecipazione formale al procedimento amministrativo; ii) se il Tribunale abbia adeguatamente motivato il diniego di legittimazione ad agire nonostante gli argomenti relativi al pregiudizio sostanziale sulla posizione concorrenziale della ricorrente.

Principio di diritto

In materia di controllo delle concentrazioni, un’impresa terza può impugnare una decisione della Commissione solo se essa la riguarda direttamente e individualmente; la mera mancata partecipazione formale al procedimento amministrativo non basta da sola a escludere o a fondare l’interesse individuale, ma la partecipazione attiva e un pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato restano indizi decisivi. Tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato né una partecipazione attiva al procedimento né un’incidenza sostanziale sulla propria posizione concorrenziale; la Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione sul punto, ma ha deciso definitivamente la controversia respingendo il ricorso di primo grado come irricevibile per difetto di interesse individuale.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 57 dell’accordo SEE
  • Articolo 101 TFUE

Impugnazione sulla ricevibilità del ricorso contro una decisione di concentrazione

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, è intervenuta in un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di una impresa municipale tedesca contro una decisione della Commissione di autorizzazione di una concentrazione nel settore energetico. La questione centrale riguardava la legittimazione ad agire di un terzo ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, in particolare, i criteri per dimostrare l’interesse individuale rispetto a una decisione di controllo delle concentrazioni.

Fatti e contesto della concentrazione

La controversia nasceva dall’operazione M.8871 – RWE/E.ON Assets, inserita in un più ampio scambio di attivi tra RWE ed E.ON. La Commissione aveva ricevuto la notifica del progetto il 22 gennaio 2019 e, dopo la pubblicazione della notificazione preventiva, aveva adottato il 26 febbraio 2019 una decisione che dichiarava la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004.

La ricorrente, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, era un’impresa municipale attiva nella produzione di energia elettrica, con impianti situati in Germania. Essa aveva impugnato la decisione della Commissione davanti al Tribunale, deducendo sei motivi, tra cui errori di valutazione, violazione del diritto di essere ascoltata, dell’obbligo di motivazione e delle norme in materia di concentrazioni e concorrenza.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva respinto il ricorso come irricevibile, ritenendo che la Stadtwerke non fosse individualmente interessata dalla decisione impugnata. Esso aveva rilevato che la ricorrente non aveva partecipato al procedimento amministrativo relativo all’operazione M.8871, non aveva chiesto di intervenire nella fase istruttoria e non aveva dimostrato circostanze particolari idonee a distinguere la sua posizione da quella di altri concorrenti sul mercato.

Motivi dell’impugnazione

Davanti alla Corte, la ricorrente ha contestato, in via principale, l’erronea applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, in via connessa, la violazione dell’obbligo di motivazione. Ha sostenuto che, nel caso di una concentrazione complessa articolata in più operazioni, la partecipazione formale al procedimento non dovrebbe essere condizione indispensabile per l’interesse individuale e che sarebbe stato sufficiente aver avuto diritti di partecipazione o aver inciso concretamente sul contenuto della decisione, anche mediante uno studio cofinanziato sul Residual Supply Index.

Ragionamento della Corte sulla legittimazione ad agire

La Corte ha ricordato che, per i soggetti diversi dai destinatari di una decisione, l’interesse individuale sussiste solo se l’atto li riguarda per qualità personali o circostanze di fatto che li distinguono da chiunque altro. In materia di concentrazioni, l’apprezzamento deve fondarsi su un insieme di indizi concordanti, riguardanti sia la partecipazione al procedimento amministrativo sia l’incidenza sulla posizione sul mercato.

La Corte ha ribadito che:

  • la sola partecipazione al procedimento non basta di per sé a fondare l’interesse individuale;
  • tuttavia, la partecipazione attiva resta un elemento rilevante, insieme ad altri fattori specifici;
  • la posizione attuale e futura dell’impresa terza sul mercato deve risultare pregiudicata in modo sostanziale.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretto il principio applicato dal Tribunale secondo cui la semplice partecipazione non sarebbe stata sufficiente. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva contestato le constatazioni del Tribunale circa la mancata partecipazione al procedimento. Quanto allo studio cofinanziato dalla ricorrente, la Corte ha rilevato che il fatto di aver contribuito al suo finanziamento non dimostrava una partecipazione attiva al procedimento amministrativo.

Obbligo di motivazione del Tribunale

La Corte ha però accolto il primo motivo di impugnazione, rilevando che il Tribunale si era limitato a constatare l’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione della ricorrente sul mercato, senza spiegare perché gli argomenti da questa dedotti fossero inidonei a dimostrare un pregiudizio sostanziale. In tal modo il Tribunale non aveva consentito né alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto, né alla Corte di esercitare pienamente il controllo in sede di impugnazione.

La Corte ha quindi accertato una violazione dell’obbligo di motivazione previsto dagli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Decisione finale della Corte

Pur annullando la sentenza del Tribunale per vizio di motivazione, la Corte ha deciso definitivamente la controversia ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto. Ha ritenuto che, anche esaminando gli argomenti della ricorrente, questa non avesse dimostrato che la propria posizione sul mercato fosse pregiudicata in modo sostanziale dalla concentrazione.

La Corte ha osservato che gli elementi invocati dalla ricorrente, come partecipazioni azionarie, numero di dipendenti, attività di produzione o caratteristiche del mercato, non la individualizzavano rispetto agli altri operatori. Analogamente, non bastavano il richiamo alla necessità di acquistare energia dalla rete a monte, agli aumenti dei canoni o alla maggiore forza di RWE nel mercato. Ne deriva che la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Dispositivo e spese

La Corte ha quindi:

  • annullato la sentenza del Tribunale;
  • respinto il ricorso di primo grado in quanto irricevibile;
  • posto a carico di ciascuna parte le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado sia in impugnazione;
  • posto le spese della Repubblica federale di Germania a suo carico.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, per impugnare una decisione della Commissione in materia di concentrazioni, un terzo deve dimostrare un interesse individuale fondato su elementi specifici e un pregiudizio sostanziale alla sua posizione di mercato; la mera concorrenza con le imprese beneficiarie o la mera partecipazione indiretta a studi economici non sono sufficienti. Al tempo stesso, il Tribunale deve motivare in modo chiaro perché gli argomenti sulla posizione di mercato non siano idonei a fondare la legittimazione ad agire.

Come è indicizzato

Materieconcentrazioni tra impresediritto della concorrenzalegittimazione ad agirericorso di annullamentomotivazione delle sentenze

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