Corte di giustizia, Sentenza C-464/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025. — EVH GmbH e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Concentrazione di imprese – Mercato della produzione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica – Acquisto da parte della RWE AG degli impianti di produzione di energia elettrica di origine rinnovabile e nucleare della E.ON SE – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. — Cause riunite C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P e C-470/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto cinque impugnazioni contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato la decisione della Commissione di autorizzare la concentrazione RWE/E.ON Assets. Ha ribadito che, in una procedura di controllo concentrazioni, l’esame dell’operazione notificata va svolto ai sensi del regolamento n. 139/2004 e che eventuali profili ex articolo 101 TFUE non possono trasformare tale sindacato in un controllo separato sulle intese. La Corte ha inoltre escluso che le operazioni di scambio di attivi costituissero un’unica concentrazione e ha ritenuto infondate le censure sul mercato rilevante, sull’analisi prospettica, sul potere di mercato e sull’onere della prova.
Concorrenza – controllo delle concentrazioni – scambio di attivi tra RWE ed E.ON nel settore elettrico – conferma della decisione della Commissione di autorizzazione della concentrazione
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel confermare la decisione della Commissione che autorizzava l’acquisizione da parte di RWE di taluni attivi di produzione di E.ON, in particolare: 1) quanto alla non applicabilità autonoma dell’articolo 101 TFUE nel procedimento di controllo concentrazioni; 2) quanto alla qualificazione delle operazioni M.8871, M.8870 e B8-28/19 come un’unica concentrazione; 3) quanto alla valutazione economica ex articolo 2 del regolamento n. 139/2004 (mercato rilevante, analisi prospettica, potere di mercato, rapporti concorrenziali); 4) quanto alla ripartizione dell’onere della prova e ai mezzi istruttori dinanzi al Tribunale.
Principio di diritto
Nel controllo preventivo delle concentrazioni disciplinato dal regolamento n. 139/2004, la Commissione deve valutare ex ante gli effetti economici probabili dell’operazione notificata, con ampio margine di valutazione ma sotto il controllo del giudice per errore manifesto e snaturamento. Se l’operazione è una concentrazione notificata ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, l’articolo 21, paragrafo 1, esclude in linea di principio l’applicazione del regolamento n. 1/2003; eventuali profili di intesa ex articolo 101 TFUE non possono essere riesaminati nel giudizio sulla legittimità della decisione di autorizzazione, salvo che rilevino per la stessa qualificazione dell’operazione o per un diverso procedimento. Inoltre, più operazioni possono costituire un’unica concentrazione solo se, oltre a essere interdipendenti, conducono al controllo della o delle stesse imprese, sicché uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non rientra, di per sé, in tale nozione. Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno dimostrato errori manifesti nella definizione del mercato, nell’orizzonte temporale dell’analisi prospettica, nella valutazione del potere di mercato della RWE o nel trattamento dei rapporti concorrenziali con E.ON; pertanto, le impugnazioni sono state integralmente respinte.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
Concorrenza – controllo delle concentrazioni – scambio di attivi tra RWE ed E.ON nel settore elettrico – conferma della decisione della Commissione di autorizzazione della concentrazione
La pronuncia riguarda cinque impugnazioni proposte da imprese del settore elettrico tedesco contro le sentenze del Tribunale che avevano respinto i loro ricorsi di annullamento avverso la decisione della Commissione nel caso M.8871 – RWE/E.ON Assets. La Corte conferma integralmente l’autorizzazione della concentrazione e chiarisce la portata del controllo giurisdizionale sulle valutazioni economiche complesse in materia di concentrazioni.
Fatti e procedimento
La RWE intendeva acquisire taluni impianti di produzione di E.ON, in particolare attivi nel settore delle energie rinnovabili e quote/diritti relativi ad impianti nucleari. L’operazione si inseriva in un più ampio scambio di attivi tra RWE ed E.ON, ma la Commissione ha esaminato e autorizzato solo l’operazione notificata M.8871, dichiarandola compatibile con il mercato interno nella fase preliminare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004. Le ricorrenti avevano contestato dinanzi al Tribunale, tra l’altro, la scissione dell’analisi dell’operazione complessiva, la mancata applicazione dell’articolo 101 TFUE, errori di definizione del mercato rilevante, un’analisi prospettica troppo breve e una valutazione errata del potere di mercato di RWE.
Portata dell’articolo 101 TFUE e del regolamento sulle concentrazioni
La Corte respinge la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe escluso illegittimamente l’applicabilità dell’articolo 101 TFUE. Precisa che, quando è in discussione una concentrazione notificata, il controllo della Commissione deve essere effettuato nell’ambito del regolamento n. 139/2004, il cui oggetto è il controllo preventivo delle concentrazioni. In tale contesto, il riferimento all’articolo 101 TFUE avviene attraverso il regolamento sulle concentrazioni e non mediante il regolamento n. 1/2003, che disciplina intese e abusi di posizione dominante. La Corte osserva anche che eventuali condotte anticoncorrenziali tra le imprese partecipanti, se del caso, possono essere oggetto di un diverso procedimento, ma non possono essere riesaminate nel giudizio sulla legittimità della decisione di autorizzazione della concentrazione, salvo che assumano rilevanza per la qualificazione giuridica dell’operazione notificata.
Nozione di unica concentrazione
La Corte conferma il ragionamento del Tribunale secondo cui le operazioni M.8871, M.8870 e B8-28/19 non costituiscono un’unica concentrazione. Il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 non consente di ampliare la nozione di concentrazione oltre i limiti dell’articolo 3 del medesimo regolamento. Perché più operazioni siano trattate come un’unica concentrazione occorre, oltre alla loro interdipendenza, che il risultato consista nel trasferimento del controllo sulla o sulle stesse imprese. Uno scambio di attivi nel quale imprese indipendenti acquisiscono il controllo di obiettivi diversi non soddisfa tale requisito. Anche l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 è ritenuto irrilevante, poiché riguarda solo il calcolo del fatturato.
Controllo giurisdizionale sul mercato rilevante e sull’analisi prospettica
Quanto alla definizione del mercato rilevante, la Corte richiama che si tratta di valutazioni economiche complesse riservate in larga misura alla Commissione, soggette al solo controllo dell’errore manifesto. Le ricorrenti non hanno dimostrato che il Tribunale abbia snaturato i fatti o sostituito impropriamente la propria valutazione economica a quella della Commissione. Sull’analisi prospettica, la Corte approva l’impostazione del Tribunale: la Commissione deve formulare un pronostico ragionevole sull’evoluzione futura del mercato, ma non è tenuta a spingersi sino a un orizzonte temporale indeterminato o eccessivamente remoto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto ragionevole che l’analisi si concentrasse su un periodo di circa tre-cinque anni dalla notifica, anche alla luce dell’abbandono del nucleare e dell’assenza di elementi sufficientemente affidabili per una previsione più estesa.
Potere di mercato della RWE e ruolo centrale sul mercato elettrico
La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente verificato la valutazione della Commissione sul potere di mercato di RWE. Le censure fondate sullo studio Oxera, sull’indice RSI e sul presunto rafforzamento del ruolo centrale della RWE sono state ritenute, in sostanza, richieste di riesame del merito e non dimostrazioni di errori di diritto. Il Tribunale aveva potuto ritenere che le ipotesi dello studio non corrispondessero alla realtà e che le ricorrenti non avessero provato un incremento decisivo del potere di mercato. La Corte ribadisce che il suo controllo non consente di sostituire una nuova valutazione dei fatti e delle prove a quella del Tribunale.
Rapporti concorrenziali tra RWE ed E.ON e partecipazioni incrociate
La Corte respinge anche le censure relative alla pretesa insufficiente valutazione dei rapporti tra RWE ed E.ON, delle partecipazioni incrociate e della prossimità strategica delle due imprese. Il Tribunale aveva già rilevato che la Commissione aveva tenuto conto delle partecipazioni e delle capacità delle controllate, e che circostanze come la sede delle società nella stessa città o l’andamento parallelo in borsa non erano, da sole, rilevanti per dimostrare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. Inoltre, il fatto che E.ON avesse già ridotto la propria attività di produzione per effetto di scelte autonome e di decisioni legislative esterne alla concentrazione impediva di attribuire alla sola operazione notificata la scomparsa del concorrente.
Mezzi istruttori e onere della prova
La Corte chiarisce che gli articoli 91-96 del regolamento di procedura del Tribunale disciplinano soltanto i mezzi istruttori e non contengono regole sulla ripartizione dell’onere della prova. Quanto al merito, conferma che, se la Commissione espone in modo circostanziato la propria posizione nella decisione, spetta alle ricorrenti fornire elementi altrettanto circostanziati per confutarla. Il Tribunale non aveva l’obbligo di disporre automaticamente comparizioni personali o audizioni di testimoni, poiché la valutazione sulla necessità di misure istruttorie rientra nella sua discrezionalità processuale.
Dispositivo
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, la Corte respinge integralmente le impugnazioni e condanna le ricorrenti alle spese, con compensazione delle spese proprie della Repubblica federale di Germania quale interveniente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 26 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-466/23
- Sentenza · 26 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-469/23
- Sentenza · 26 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-484/23
- Sentenza · 26 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-485/23
- Sentenza · 26 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-555/23
- Sentenza · 26 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-618/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →