Corte di giustizia, Sentenza C-484/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025. — Mainova AG contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire. — Causa C-484/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato l’ammissibilità del ricorso di un’impresa terza contro una decisione della Commissione che autorizzava una concentrazione nel settore energetico. Ha censurato il Tribunale per non aver motivato adeguatamente il rigetto delle deduzioni di Mainova sul pregiudizio alla sua posizione di mercato, annullando la sentenza impugnata su tale aspetto. Tuttavia, decidendo definitivamente sul merito processuale, la Corte ha confermato l’irricevibilità del ricorso originario, poiché Mainova non era individualmente interessata dalla decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Impugnazione sulla legittimazione ad agire di un terzo avverso una decisione della Commissione che autorizza una concentrazione: criteri dell’interesse individuale ex articolo 263, quarto comma, TFUE e obbligo di motivazione del Tribunale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente applicato l’articolo 263, quarto comma, TFUE nel negare a Mainova AG la legittimazione ad agire contro la decisione di autorizzazione di una concentrazione; in particolare, se la partecipazione al procedimento amministrativo fosse stata sufficientemente attiva, se il legittimo affidamento e l’articolo 47 della Carta potessero incidere sulla ricevibilità, e se il Tribunale avesse omesso di motivare adeguatamente il rigetto delle deduzioni relative al pregiudizio sostanziale alla posizione sul mercato.
Principio di diritto
Per impugnare una decisione della Commissione che dichiara compatibile una concentrazione, un’impresa terza deve dimostrare, oltre all’incidenza diretta, di essere individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: ciò richiede, di regola, un pregiudizio sostanziale della sua posizione sul mercato, eventualmente corroborato da una partecipazione attiva al procedimento amministrativo. La mera risposta a un questionario di indagine di mercato o la sola qualità di terzo interessato non bastano; tuttavia il Tribunale deve motivare in modo intelligibile il rigetto delle deduzioni volte a dimostrare un’incidenza sostanziale sulla posizione di mercato. Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione sul punto, ma ha poi statuito definitivamente respingendo il ricorso di primo grado in quanto irricevibile, perché Mainova AG non aveva provato né una partecipazione attiva né un pregiudizio sostanziale della sua posizione sul mercato, e quindi non era individualmente interessata dalla decisione controversa.
Norme richiamate
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 57 dell’accordo SEE
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
Legittimazione ad agire di un terzo contro l’autorizzazione di una concentrazione
La causa è un’impugnazione proposta da Mainova AG avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione relativa alla concentrazione RWE/E.ON Assets. La controversia riguarda i criteri di ricevibilità ex articolo 263, quarto comma, TFUE nel settore del controllo delle concentrazioni, con particolare attenzione alla partecipazione al procedimento amministrativo e all’incidenza sulla posizione concorrenziale del terzo.
Fatti e procedimento amministrativo
La concentrazione oggetto della decisione si inseriva in un’operazione complessiva di scambio di attivi tra RWE ed E.ON. La Commissione aveva ricevuto notifica del progetto di concentrazione il 22 gennaio 2019 e aveva pubblicato la notificazione preventiva il 31 gennaio 2019. Mainova, impresa regionale tedesca attiva nella fornitura e produzione di energia, aveva chiesto di essere coinvolta nel procedimento e aveva ottenuto lo status di terzo interessato.
Nel corso dell’istruttoria, la Commissione aveva svolto un’indagine di mercato e inviato un questionario anche a Mainova, che vi aveva risposto il 4 febbraio 2019. Il 26 febbraio 2019 la Commissione ha adottato la decisione C(2019) 1711 final, dichiarando la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.
Dinanzi al Tribunale
Mainova ha proposto ricorso di annullamento deducendo sei motivi, tra cui violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, del diritto di essere ascoltata, scissione illegittima dell’operazione complessiva, errori manifesti di valutazione, violazione dell’obbligo di diligenza e sviamento di potere. Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, ritenendo che Mainova non fosse individualmente interessata dalla decisione impugnata.
Il Tribunale ha valorizzato il fatto che la partecipazione di Mainova al procedimento amministrativo relativo alla concentrazione M.8871 non fosse stata sufficientemente attiva: la risposta al questionario dell’indagine di mercato non era, di per sé, idonea a caratterizzare una partecipazione attiva, e le altre osservazioni erano state ritenute generiche e non determinanti. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto insussistenti circostanze particolari relative all’incidenza dell’operazione sulla posizione sul mercato di Mainova.
Censure dedotte in impugnazione
In impugnazione Mainova ha invocato quattro motivi:
- erronea interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- violazione del principio e delle norme dello Stato di diritto, anche in relazione al legittimo affidamento e all’articolo 47 della Carta;
- erronea scissione dei procedimenti amministrativi;
- errori nella considerazione dell’Investor Relationship Agreement tra RWE ed E.ON.
La Corte ha esaminato anzitutto la prima parte e la terza parte del primo motivo, poi il secondo motivo, e infine la seconda parte del primo motivo.
Ricevibilità e partecipazione al procedimento amministrativo
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un soggetto diverso dal destinatario di una decisione può impugnarla solo se essa lo riguarda direttamente e individualmente. Nel caso di una decisione che autorizza una concentrazione, la legittimazione di un’impresa terza dipende da un insieme di indizi concordanti, tra cui la partecipazione al procedimento amministrativo e l’incidenza sulla posizione di mercato.
Tuttavia, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto non attiva la partecipazione di Mainova al procedimento relativo a M.8871: la presentazione alla riunione del 28 settembre 2018 non conteneva osservazioni sulla concentrazione in questione, la discussione aveva riguardato unicamente l’operazione M.8870 e la risposta al questionario di mercato non era sufficiente a individualizzare l’impresa. Sono stati considerati non decisivi anche i richiami della ricorrente a precedenti come Cofaz, Lenzing, BaByliss ed easyJet, poiché in quelle cause vi era stata una partecipazione ben più incisiva.
Articolo 47 della Carta e legittimo affidamento
Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 47 della Carta, la Corte ha affermato che l’interpretazione dei requisiti di ricevibilità alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non può portare a disapplicare le condizioni espressamente previste dal Trattato. Di conseguenza, il richiamo all’articolo 47 non può fondare, da solo, la legittimazione ad agire.
Quanto alla pretesa violazione del legittimo affidamento, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva dichiarato irricevibile l’argomento perché dedotto per la prima volta in udienza. In impugnazione Mainova si era limitata a reiterare la medesima doglianza senza spiegare quale errore di diritto fosse stato commesso dal Tribunale. La censura è stata quindi dichiarata irricevibile.
Motivo basato su criteri oggettivi e diritto nazionale
La Corte ha respinto anche la seconda parte del secondo motivo, con cui Mainova sosteneva che la legittimazione ad agire dovesse essere fondata su criteri oggettivi verificabili e richiamava una decisione del Bundesgerichtshof. La doglianza è stata giudicata irricevibile perché formulata in termini generali e non riferita a specifici punti della sentenza impugnata, in contrasto con l’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Obbligo di motivazione del Tribunale
La Corte ha invece accolto la seconda parte del primo motivo nella misura in cui Mainova lamentava che il Tribunale non avesse preso posizione, in modo sufficiente, sui suoi argomenti relativi al pregiudizio sostanziale alla posizione sul mercato. Dopo aver ricordato che l’obbligo di motivazione impone al Tribunale di rendere comprensibile il ragionamento seguito e di consentire il controllo della Corte, quest’ultima ha osservato che il Tribunale si era limitato ad affermare l’assenza di circostanze particolari senza spiegare se e perché gli elementi addotti da Mainova fossero inidonei a dimostrare un’incidenza sostanziale.
Per tale ragione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva concluso che la decisione controversa non riguardava individualmente Mainova.
Decisione definitiva sul ricorso di primo grado
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto, la Corte ha ritenuto di poter statuire definitivamente sulla controversia. Ha quindi esaminato autonomamente la ricevibilità del ricorso di primo grado e ha concluso che Mainova non aveva dimostrato che la sua posizione sul mercato fosse pregiudicata in modo sostanziale.
La Corte ha osservato che gli elementi invocati da Mainova — fatturato, dimensione regionale, numero di dipendenti, attività di concorrente e investitore — non la distinguevano in modo specifico dagli altri operatori del mercato. Anche il fatto di essere stata riconosciuta come terzo interessato non bastava, di per sé, a individualizzarla, tanto più che non era stata dimostrata una partecipazione attiva al procedimento. Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso di annullamento in quanto irricevibile.
Spese
Poiché Mainova ha ottenuto l’annullamento della sentenza del Tribunale solo per una censura, ma è risultata soccombente nel merito processuale finale, la Corte ha disposto la compensazione delle spese tra le parti principali. La Repubblica federale di Germania, interveniente, sopporta le proprie spese.
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