Corte di giustizia, Sentenza C-555/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025. — Makeleio EPE e Zougla G.R. AE contro Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR). — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Fornitori di servizi di media audiovisivi – Normativa nazionale che impone il rispetto della dignità umana e vieta la diffusione di contenuti qualitativamente degradanti – Principio di interpretazione conforme del diritto nazionale – Limiti – Principio di legalità dei reati e delle pene – Principio di certezza del diritto. — Cause riunite C-555/23 e C-556/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la tutela della dignità umana non è un obiettivo esterno alla direttiva sui servizi di media audiovisivi: essa è parte integrante dell’articolo 6, paragrafo 1, e quindi vincola tutti i fornitori di servizi di media, compresi quelli che operano online. Ne consegue che una normativa nazionale che applichi tali obblighi solo ai fornitori tradizionali e non a quelli Internet è incompatibile con il diritto dell’Unione. La Corte ha però escluso che, in mancanza di una base normativa nazionale chiara, l’autorità o il giudice possano colmare la lacuna con un’interpretazione estensiva che comporti sanzioni per i fornitori online, perché ciò violerebbe il principio di legalità dei reati e delle pene.
Servizi di media audiovisivi online: la direttiva 2010/13/UE osta a che l’obbligo di rispettare la dignità umana e il divieto di contenuti degradanti sia imposto solo ai fornitori non Internet, e non consente un’interpretazione estensiva sanzionatoria in malam partem.
La questione giuridica
1) Se, nell’ambito della direttiva 2010/13/UE, rientrino tra gli obiettivi e nell’ambito di applicazione della direttiva l’obbligo di rispettare e tutelare la dignità umana e il divieto di diffondere contenuti qualitativamente degradanti. 2) Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, letto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, consenta una normativa nazionale che impone tali obblighi a tutti i fornitori di servizi di media tranne quelli che diffondono via Internet. 3) Se il principio di legalità dei reati e delle pene e la certezza del diritto ostino a un’interpretazione conforme del diritto nazionale che estenda tali obblighi e le relative sanzioni ai fornitori online, quando il testo nazionale non li menzioni espressamente.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’obbligo di rispettare la dignità umana e il divieto di diffondere contenuti lesivi di tale valore rientrano nell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE e si applicano a tutti i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione dello Stato membro, inclusi quelli online; di conseguenza, una normativa nazionale che escluda i fornitori Internet è contraria a tale disposizione. Tuttavia, il principio di legalità dei reati e delle pene osta a che, in assenza di base legale nazionale espressa, tali obblighi e sanzioni siano estesi ai fornitori online mediante interpretazione conforme estensiva, poiché una direttiva non può di per sé determinare o aggravare la responsabilità sanzionatoria in malam partem.
Norme richiamate
- Direttiva 2010/13/UE
- Direttiva (UE) 2018/1808
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 56 e 57 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2010/13/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2010/13/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2010/13/UE
Servizi di media audiovisivi online e tutela della dignità umana
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) nelle cause riunite C-555/23 e C-556/23, riguarda la compatibilità con la direttiva 2010/13/UE di una disciplina greca che impone, a pena di sanzione, il rispetto della dignità umana e il divieto di contenuti "qualitativamente degradanti", ma solo per i fornitori di servizi di media diversi da quelli che diffondono contenuti via Internet.
Fatti e procedimento principale
Le controversie principali opponevano Makeleio EPE e Zougla G.R. AE all’ESR, autorità nazionale di regolamentazione. Le due società gestivano siti Internet di quotidiani che diffondevano anche contenuti audiovisivi; l’ESR aveva ritenuto che taluni programmi diffusi sulle rispettive piattaforme contenessero espressioni offensive, denigratorie o diffamatorie e avesse inflitto sanzioni amministrative per violazione del divieto di istigazione all’odio, dell’obbligo di rispettare la dignità umana e del divieto di contenuti degradanti.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato principalmente:
- la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, relativo al rispetto e alla protezione della dignità umana;
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, sulle norme nazionali più rigorose;
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva, relativo alle comunicazioni commerciali audiovisive;
- gli articoli 20, 21 e 49, paragrafo 1, della Carta;
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva (UE) 2018/1972, richiamata per la definizione di reti di comunicazione elettronica.
Qualificazione dei servizi diffusi dalle ricorrenti
La Corte ha ricordato che spetta in linea di principio al giudice nazionale verificare se i fatti rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva. Ha tuttavia fornito criteri interpretativi per la nozione di "servizio di media audiovisivo" e di "fornitore di servizi di media": possono rientrarvi anche contenuti audiovisivi diffusi via Internet, se costituiscono programmi al grande pubblico, sotto responsabilità editoriale, con contenuto e funzione autonomi rispetto all’attività giornalistica del sito.
La Corte ha osservato che, secondo gli elementi descritti dal giudice del rinvio e dall’ESR, le trasmissioni contestate apparivano inserite in un’offerta audiovisiva organizzata, con presentazione quotidiana, logotipo, catalogo e possibilità di accesso a richiesta; ciò tendeva a confermare la qualifica di servizi di media audiovisivi e di fornitori di servizi di media online, salvo verifica finale del giudice nazionale.
Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13
La Corte ha escluso che la direttiva disciplini in modo autonomo la "qualità" dei contenuti o un divieto generale di contenuti "degradanti" in quanto tali. Tuttavia, ha rilevato che nel caso concreto la nozione di contenuto degradante era stata collegata alla lesione della dignità umana.
Sulla base dell’interpretazione letterale, sistematica e teleologica, la Corte ha affermato che l’articolo 6, paragrafo 1:
- impone agli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana;
- consente e richiede misure per garantire che i servizi di media audiovisivi non rechino offesa a tale valore;
- rientra quindi nell’ambito della direttiva l’obbligo di rispettare la dignità umana e il divieto di contenuti lesivi della stessa.
Incompatibilità della normativa nazionale che esclude i fornitori Internet
La Corte ha ritenuto che una normativa nazionale che imponga tale obbligo solo ad alcuni fornitori di servizi di media, escludendo quelli che diffondono contenuti via Internet, sia contraria all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Poiché l’obbligo di rispettare la dignità umana è una prescrizione minima della direttiva, esso deve applicarsi a tutti i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione dello Stato membro. Un’esclusione selettiva comprometterebbe sia l’uniformità minima voluta dal diritto dell’Unione sia la tutela della dignità umana in tutti i servizi di media audiovisivi.
La Corte ha precisato che l’articolo 4, paragrafo 1, relativo a norme nazionali più dettagliate o più rigorose, non era la base corretta per la questione, poiché la normativa nazionale non introduceva un livello più elevato di tutela, ma si limitava a riprodurre un obbligo già previsto dall’articolo 6, paragrafo 1.
Limiti dell’interpretazione conforme: legalità dei reati e delle pene
Quanto alla possibilità di estendere, per interpretazione conforme, l’ambito delle norme nazionali ai fornitori online, la Corte ha ribadito che i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno in conformità al diritto dell’Unione, ma questo obbligo incontra il limite del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
La Corte ha osservato che una direttiva non può, di per sé e senza una base legislativa nazionale adeguata, determinare o aggravare la responsabilità sanzionatoria. Se il diritto nazionale non prevede chiaramente che i fornitori che diffondono contenuti via Internet siano soggetti all’obbligo e alla sanzione, non è consentito colmare la lacuna con un’interpretazione estensiva in danno dell’interessato.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- la direttiva 2010/13/UE, come modificata, si applica a una normativa nazionale che impone, a pena di sanzione, il rispetto della dignità umana e il divieto di contenuti lesivi di tale valore, anche se la disciplina nazionale esclude i fornitori Internet;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva osta a una siffatta esclusione;
- il principio di legalità dei reati e delle pene osta a un’interpretazione estensiva del diritto nazionale che consenta di sanzionare i fornitori online in assenza di base legale espressa.
Portata pratica
Per gli operatori dei media digitali, la sentenza conferma che la tutela della dignità umana è un parametro UE direttamente rilevante anche per i servizi audiovisivi online. Al tempo stesso, la decisione tutela la prevedibilità sanzionatoria: le autorità nazionali non possono applicare sanzioni in base a una lettura analogica o estensiva quando il testo interno non consente chiaramente di includere quella categoria di soggetti.
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