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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-469/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025. — eins energie in sachsen GmbH & Co. KG contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire. — Causa C-469/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione sulla valutazione dell’incidenza della concentrazione sulla posizione di mercato della ricorrente. Tuttavia, decidendo nel merito, respinge comunque il ricorso di annullamento perché la società terza non ha dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione di autorizzazione della concentrazione, mancando sia una partecipazione attiva al procedimento sia un pregiudizio sostanziale della sua posizione concorrenziale. La Corte ribadisce che la mera influenza concorrenziale o una generica concorrenza con il beneficiario della decisione non bastano ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Legittimazione ad agire di un terzo avverso una decisione della Commissione che autorizza una concentrazione: irricevibilità del ricorso per difetto di interesse individuale e insufficiente motivazione del Tribunale.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un’impresa terza possa essere considerata individualmente interessata da una decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno una concentrazione, anche in assenza di una partecipazione formale al procedimento amministrativo, e se il Tribunale abbia adeguatamente motivato il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.

Principio di diritto

In materia di controllo delle concentrazioni, un’impresa terza può impugnare una decisione della Commissione che autorizza l’operazione solo se dimostra di essere direttamente e individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; la sola partecipazione al procedimento non è sufficiente, ma costituisce solo un indizio da valutare insieme ad altre circostanze, in particolare un pregiudizio sostanziale della sua posizione sul mercato. Tuttavia, il Tribunale deve motivare in modo chiaro e comprensibile perché gli elementi invocati dal terzo non sono idonei a dimostrare tale interesse individuale: nel caso concreto, la motivazione era insufficiente, ma la Corte, statuendo definitivamente, ha comunque respinto il ricorso di primo grado perché la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio sostanziale né la propria partecipazione attiva al procedimento amministrativo, sicché mancava la legittimazione ad agire.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 57 dell’accordo SEE

Legittimazione ad agire del terzo avverso l’autorizzazione di una concentrazione

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da una società concorrente avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che autorizzava la concentrazione RWE/E.ON Assets (caso M.8871). La Corte si confronta con il tema della ricevibilità del ricorso di un terzo nel controllo delle concentrazioni e con l’estensione dell’obbligo di motivazione del Tribunale quando esclude l’interesse individuale del ricorrente.

Fatti e procedimento amministrativo

La concentrazione censurata si inserisce in una più ampia operazione di scambio di attivi tra RWE ed E.ON. La Commissione ha ricevuto la notifica dell’operazione M.8871 il 22 gennaio 2019, ha pubblicato la notificazione preventiva il 31 gennaio 2019 e, dopo l’esame, ha adottato il 26 febbraio 2019 la decisione C(2019) 1711 final, dichiarandola compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004.

La ricorrente, impresa municipale tedesca operante nel settore dell’energia, aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento deducendo, tra l’altro, una scissione artificiosa dell’operazione complessiva, vizi di motivazione, violazione del diritto di essere ascoltata, della tutela giurisdizionale effettiva e diversi errori di merito in materia di concentrazioni e concorrenza. Il Tribunale ha respinto il ricorso come irricevibile ritenendo che la società non fosse individualmente interessata dalla decisione, poiché non aveva partecipato al procedimento amministrativo relativo alla concentrazione M.8871 e non aveva dimostrato circostanze particolari relative al suo posizionamento sul mercato.

Questioni esaminate in impugnazione

In sede di impugnazione, la società ricorrente ha dedotto sei motivi. I principali riguardavano:

  • l’erronea applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE sulla legittimazione ad agire;
  • la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale;
  • in via di merito, l’asserita errata applicazione delle norme del regolamento n. 139/2004 e dell’articolo 101 TFUE.

La Corte ha esaminato anzitutto il secondo motivo, concernente la ricevibilità, e poi il primo motivo, relativo alla motivazione della sentenza impugnata.

Normativa e criteri giurisprudenziali richiamati

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può impugnare una decisione non a essa indirizzata solo se la decisione la riguarda direttamente e individualmente. Richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui un soggetto non destinatario è individualmente interessato solo se la decisione lo tocca per qualità personali o circostanze di fatto che lo distinguono da tutti gli altri, individualizzandolo in modo analogo al destinatario.

Nel controllo delle concentrazioni, la Corte ribadisce che la valutazione dell’interesse individuale di un’impresa terza dipende da un insieme di indizi concordanti, che possono riguardare sia la partecipazione al procedimento amministrativo sia l’incidenza della concentrazione sulla sua posizione di mercato. La mera partecipazione al procedimento non basta, ma la partecipazione attiva è un elemento normalmente considerato, insieme ad altre circostanze specifiche.

Ragionamento della Corte sulla legittimazione ad agire

La Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel ritenere che la sola partecipazione formale al procedimento non fosse sufficiente per dimostrare l’interesse individuale. Precisa, però, che il Tribunale doveva esaminare e motivare adeguatamente gli elementi addotti dalla ricorrente per dimostrare un pregiudizio sostanziale della propria posizione sul mercato.

Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui avrebbe influenzato il contenuto della decisione mediante uno studio sul Residual Supply Index cofinanziato, la Corte osserva che ciò non basta a provare una partecipazione attiva al procedimento. Inoltre, l’asserita scissione artificiosa tra l’operazione M.8871 e l’operazione M.8870 è stata ritenuta irricevibile, perché diretta in realtà a contestare il merito della decisione della Commissione, non un errore di diritto del Tribunale.

Obbligo di motivazione e annullamento della sentenza del Tribunale

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e l’argomento connesso dedotto nell’ambito del secondo motivo, ritenendo che il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione. Limitandosi a richiamare l’assenza di “circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione della ricorrente sul mercato”, il Tribunale non ha spiegato se e perché gli argomenti della società fossero stati esaminati e giudicati insufficienti.

Tale motivazione non consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto né alla Corte di esercitare il controllo di legittimità in impugnazione. Per questo motivo la sentenza del Tribunale viene annullata nella parte in cui concludeva che la decisione non riguardava individualmente la ricorrente e che il suo ricorso era irricevibile.

Decisione finale della Corte sul ricorso di annullamento

Statuendo definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, la Corte respinge comunque il ricorso di annullamento della società dinanzi al Tribunale. La ragione è che la ricorrente non ha dimostrato che la propria posizione sul mercato fosse pregiudicata in modo sostanziale dalla concentrazione, né che gli elementi da essa richiamati fossero idonei a individualizzarla alla stregua dei destinatari della decisione.

La Corte sottolinea che:

  • la semplice concorrenza con il beneficiario della decisione non è sufficiente;
  • il richiamo a partecipazioni azionarie, numero di dipendenti, attività di mercato o caratteristiche del settore non distingue la ricorrente dagli altri operatori;
  • nemmeno gli ulteriori argomenti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento, ai canoni di rete o al rafforzamento del ruolo di RWE consentono di provare un pregiudizio sostanziale;
  • la mancata partecipazione attiva al procedimento amministrativo conferma l’assenza di interesse individuale.

Poiché le condizioni di incidenza diretta e individuale sono cumulative, il difetto della seconda è sufficiente per rendere irricevibile il ricorso.

Spese

La Corte dispone la compensazione delle spese tra le parti principali, poiché l’impugnazione è stata accolta solo parzialmente: la sentenza del Tribunale è stata annullata per difetto di motivazione, ma il ricorso di primo grado è stato comunque respinto. La Repubblica federale di Germania, interveniente, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacontrollo delle concentrazionilegittimazione ad agirericevibilità del ricorsoobbligo di motivazione

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