Regolamento (UE) 2025/1706
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l’omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta il quadro tecnico-operativo per dare attuazione al regolamento Euro 7 per i veicoli leggeri, definendo prove, procedure, documentazione e responsabilità lungo l'intero ciclo di omologazione. Integra regole tecniche ONU/UNECE, introduce modelli di schede e dichiarazioni del costruttore e disciplina specificamente OBD, OBFCM, RDE, conformità in servizio, impianti di manipolazione, sistemi antimanomissione e dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento. Modifica anche il regolamento (UE) 2020/683 per aggiornare certificato di conformità, numerazione delle omologazioni e riferimenti al livello Euro 7. Le disposizioni si applicano in modo progressivo, con alcuni allegati efficaci dal 29 novembre 2026.
Norme, procedure e metodologie di prova per l'omologazione Euro 7 delle emissioni allo scarico ed evaporative dei veicoli M1 e N1, con regole anche per alcuni N2, e modifica delle prescrizioni amministrative di omologazione UE.
Ambito di applicazione
Si applica all'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1 per emissioni allo scarico ed evaporative, nonché ai veicoli N2 designati come "Euro 7ext" e "Euro 7Gext" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1257. Riguarda costruttori, autorità di omologazione, servizi tecnici, autorità di vigilanza del mercato, Commissione e terzi riconosciuti, con disciplina di prove, documentazione, conformità della produzione e conformità in servizio. Sono previste esclusioni o regimi specifici per costruttori di piccolissime serie in alcune parti, per taluni veicoli speciali e per specifiche date di applicazione; l'allegato XVIII modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per l'integrazione nei certificati di conformità e nei numeri di omologazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706: omologazione Euro 7 per veicoli leggeri
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2024/1257 per la parte tecnica e procedurale dell'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli leggeri, stabilendo prove, modelli documentali, criteri di conformità e regole di vigilanza. Il testo si inserisce nel quadro Euro 7 e coordina le prescrizioni UE con una serie di regolamenti ONU/UNECE richiamati come riferimento tecnico armonizzato.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 delimita il campo ai veicoli M1 e N1 per le emissioni allo scarico ed evaporative, nonché ai veicoli N2 designati come Euro 7ext e Euro 7Gext. Il regolamento si rivolge ai costruttori e alle autorità coinvolte nell'omologazione, nella vigilanza del mercato e nella registrazione dei veicoli, e si applica nel contesto del regolamento (UE) 2024/1257 e del regolamento (UE) 2018/858.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce definizioni essenziali per l'operatività del sistema: tipo di veicolo per emissioni, famiglie di interpolazione, veicoli monocarburante, bi-fuel e flex-fuel, spia di malfunzionamento, anomalia OBD, PEMS, PF, BES e AES. Queste definizioni servono a identificare correttamente i veicoli da sottoporre a prova e a distinguere tra strategie di controllo delle emissioni tecnicamente giustificate e condotte vietate come la manipolazione.
Omologazione in relazione alle emissioni
L'articolo 3 è la disposizione cardine: il costruttore deve dimostrare che il veicolo è conforme alle prescrizioni del regolamento quando è sottoposto alle prove previste negli allegati da III a VIII e X, XI, XIV, XVI, XX, XXI e XXII, utilizzando carburanti di riferimento conformi all'allegato IX. La conformità riguarda, tra l'altro, emissioni allo scarico, evaporative, RDE, durabilità, prove a bassa temperatura, potenza e consumi; sono previste regole specifiche per i veicoli monocarburante, bi-fuel e flex-fuel, per il controllo dei gas del basamento e per i limiti di emissione da rispettare per l'intera durata di vita del veicolo. Per i costruttori di piccolissime serie non si applicano le prescrizioni dell'allegato III sulle RDE.
OBD, OBFCM, domanda di omologazione e documentazione
Gli articoli 4, 5 e 6 impongono la conformità del sistema OBD, la presenza di dispositivi OBFCM per specifiche categorie di veicoli Euro 7ext/Euro 7Gext e un dossier di omologazione ampio e standardizzato. La domanda deve seguire il modello di scheda informativa dell'allegato I e includere dichiarazioni e dati su MI, sistemi OBD, misure antimanomissione, famiglie di veicoli, documentazione di trasparenza delle prove e dati di conformità in servizio. I dati delle prove di tipo 1 devono essere caricati sul server della Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2021/392.
Procedure amministrative, numerazione e modifiche delle omologazioni
L'articolo 7 disciplina il rilascio dell'omologazione e del numero di omologazione, rinviando alla struttura del regolamento (UE) 2020/683, ma adattandone la sezione 3 al presente atto. L'articolo 8 estende alle omologazioni Euro 7 la disciplina generale delle estensioni del regolamento (UE) 2018/858. L'articolo 18 e l'allegato XVIII modificano il regolamento (UE) 2020/683 per adeguare note esplicative, numeri di omologazione e certificati di conformità al nuovo regime Euro 7.
Conformità della produzione e conformità in servizio
L'articolo 9 integra gli ordinari obblighi di conformità della produzione con il metodo statistico del regolamento ONU n. 154. L'articolo 10 disciplina la conformità in servizio: controlli su veicoli adeguatamente manutentati, soglie minime di percorrenza/tempo, durata massima di osservazione fino a 10 anni, esenzione per famiglie con meno di 5 000 veicoli venduti nell'UE nell'anno civile precedente e possibilità di coinvolgere altri attori nelle prove. Se la famiglia non supera i controlli, il costruttore deve presentare un programma di interventi di ripristino; in caso di disaccordo tra autorità si applicano le procedure del regolamento (UE) 2018/858.
Dispositivi di controllo dell'inquinamento e ricambi
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano i dispositivi di controllo dell'inquinamento e i dispositivi di ricambio come entità tecniche indipendenti. Sono richieste marcature identificative, informazioni di installazione e un'omologazione specifica per il tipo di dispositivo di ricambio; il regolamento prevede anche un marchio UE dedicato. Le procedure tecniche rinviano al regolamento UNECE n. 103, con adattamenti per allineare i limiti e le prescrizioni alla disciplina Euro 7.
Impianti di manipolazione, strategie di manipolazione e cybersecurity
L'articolo 14 e l'allegato IV definiscono un sistema molto articolato di prevenzione, rilevazione e repressione degli impianti di manipolazione e delle strategie di manipolazione, distinguendo tra emissioni e integrità dei dati. I costruttori devono documentare le BES e tutte le AES tecnicamente giustificate; le autorità di omologazione valutano e approvano la documentazione, mentre le autorità di vigilanza del mercato effettuano prove di screening e, in caso di esito negativo o follow-up, attivano le misure del capo XI del regolamento (UE) 2018/858. L'allegato XIV aggiunge una disciplina specifica su antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza, con rinvio al regolamento ONU n. 155 e obblighi di analisi delle vulnerabilità, misure di attenuazione, monitoraggio degli attacchi e conservazione della documentazione per 10 anni.
Altri allegati tecnici: RDE, gas del basamento, evaporative, GSI, OBD, eco-innovazioni, potenza, WLTP e OBFCM
Gli allegati III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XVI, XX, XXI e XXII definiscono in dettaglio le prove e le condizioni tecniche: RDE con eventuali valori RDE massimi dichiarati; prova di tipo 3 per i gas del basamento; prova di tipo 4 per le emissioni evaporative; prova di tipo 5 per la durabilità; prova di tipo 6 per le basse temperature; chiarimenti sul GSI; regime OBD con gestione delle anomalie; eco-innovazioni e calcolo delle emissioni di CO2; prescrizioni per veicoli con reagente; misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti; WLTP di tipo 1; dispositivi OBFCM. Le appendici e i modelli allegati standardizzano schede informativa, schede di omologazione, verbali di prova e dichiarazioni del costruttore.
Decorrenza ed efficacia temporale
L'articolo 19 dispone l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'allegato XVIII, che contiene le modifiche al regolamento (UE) 2020/683, si applica dal 29 novembre 2026, in coerenza con la tempistica di avvio del regime Euro 7 per i nuovi tipi di veicoli.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e categorie di veicoli
L'articolo 1 limita l'applicazione all'omologazione in relazione alle emissioni per emissioni allo scarico ed evaporative dei veicoli M1 e N1, e dei veicoli N2 designati "Euro 7ext" e "Euro 7Gext" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1257.
Definizioni operative
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, il tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni, i veicoli monocarburante, bi-fuel e flex-fuel, la spia di malfunzionamento (MI), l'anomalia OBD, la potenza netta, la potenza nominale del motore, il PEMS, il coefficiente di permeabilità (PF), la strategia di base di controllo delle emissioni (BES) e la strategia ausiliaria di controllo delle emissioni (AES).
Requisiti per l'omologazione in relazione alle emissioni
L'articolo 3 impone al costruttore di dimostrare la conformità tramite le procedure degli allegati da III a VIII e X, XI, XIV, XVI, XX, XXI e XXII, usando carburanti di riferimento conformi all'allegato IX. Prevede prove su tipo 1, 3, 5, 6, RDE e misurazioni di CO2/consumi; consente l'uso dei soli riferimenti UE livello 1A del regolamento ONU n. 154; disciplina il rispetto dei limiti Euro 7, la prova di tipo 3 per i gas del basamento, la prova di tipo 6 non applicabile ai diesel e il controllo RDE per l'intera durata di vita. Esclude dall'allegato III le omologazioni per costruttori di piccolissime serie.
OBD, monitoraggio consumi e domande di omologazione
Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano rispettivamente la conformità del sistema OBD all'allegato XI, i dispositivi OBFCM per alcuni M1, N1 e N2 Euro 7ext/Euro 7Gext e il contenuto della domanda di omologazione, comprensiva di scheda informativa, descrizione della MI, dichiarazione OBD, misure antimanomissione, dati di famiglia veicolo, trasparenza delle prove e dati ISC. È previsto il caricamento dei dati prova tipo 1 sul server della Commissione e dei dati di conformità in servizio sulla piattaforma ISC.
Numerazione, schede di omologazione e modifiche
L'articolo 7 disciplina il rilascio dell'omologazione, il numero di omologazione secondo il regolamento (UE) 2020/683, la struttura della sezione 3 del numero e il modello della scheda di omologazione. L'articolo 8 rinvia agli articoli 27, 33 e 34 del regolamento (UE) 2018/858 per le estensioni delle omologazioni, mentre l'articolo 18 modifica gli allegati I, IV e VIII del regolamento (UE) 2020/683 e l'allegato XVIII posticipa al 29 novembre 2026 l'applicazione delle modifiche amministrative.
Conformità della produzione e conformità in servizio
L'articolo 9 integra gli obblighi di conformità della produzione dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858 con la metodologia statistica del regolamento ONU n. 154. L'articolo 10 disciplina la conformità in servizio per emissioni allo scarico ed evaporative, con intervalli di prova, soglie chilometriche e temporali, esenzione per famiglie sotto 5 000 veicoli/anno nell'UE, coinvolgimento di autorità, Commissione e terzi riconosciuti, e procedure di ripristino in caso di mancata conformità.
Dispositivi di controllo dell'inquinamento e ricambi
Gli articoli 11, 12 e 13 regolano i dispositivi di controllo dell'inquinamento e i dispositivi di ricambio come entità tecniche indipendenti. Sono previste marcature identificative, requisiti documentali, prova su veicoli di riferimento, omologazione UE, numerazione dedicata e un regime specifico per dispositivi già approvati secondo il regolamento UNECE n. 103.
Divieto di impianti e strategie di manipolazione
L'articolo 14 impone al costruttore di dimostrare l'assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione mediante prove, metodi e procedure dell'allegato IV, con obblighi documentali e ripartizione di ruoli tra costruttori, autorità di omologazione, vigilanza del mercato, Commissione e terzi riconosciuti.
Indicatori, sicurezza e reagenti
Gli articoli 15 e 16 rinviano rispettivamente all'allegato X per l'indicatore di cambio di marcia (GSI) e all'allegato XIV per i sistemi antimanomissione, di sicurezza e di cibersicurezza. L'articolo 17 subordina il rilascio dell'omologazione al rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 e detta regole transitorie per Euro 7-TEMP, costruttori di piccole e piccolissime serie e veicoli già omologati Euro 6e.
Entrata in vigore e applicazione differita
L'articolo 19 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione differita dell'allegato XVIII dal 29 novembre 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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