Corte di giustizia, Ordinanza C-185/21
Order of the Court of 29 June 2021. — Turk Hava Yollari AO v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-185/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere con l’impugnazione proposta da Turk Hava Yollari AO contro una sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE con Sky. Ha ritenuto che i tre motivi dedotti non dimostrassero alcuna questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato superamento del filtro di ammissibilità ex articolo 58bis dello Statuto per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE, impugnativa di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58bis dello Statuto, ossia se i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sulla mancata sospensione del giudizio, sull’asserito monopolio del termine "sky" e sulla limitazione per tolleranza fossero state sufficientemente motivate in tal senso.
Principio di diritto
Il ricorso non è autorizzato a procedere quando il ricorrente si limita a contestare gli errori asseritamente commessi dal Tribunale senza dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, che uno o più motivi sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; il mero richiamo a presunti errori di diritto, anche in materia di marchio UE, di sospensione del processo o di limitazione per tolleranza, non basta a superare il filtro previsto dall’articolo 58bis dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 101 TFUE
- Articoli 102 TFUE
- Articolo 7 TFUE
- Articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso in materia di marchio UE: diniego di autorizzazione a procedere
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera competente a decidere se i ricorsi possano essere esaminati, nell’ambito di un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale in una controversia relativa a un marchio dell’Unione europea. Il procedimento riguarda la validità della registrazione collegata al segno "SKYLIFE" e al precedente marchio "SKY".
Parti e contesto processuale
Il ricorso per cassazione è stato proposto da Turk Hava Yollari AO. La controparte nel procedimento dinanzi all’EUIPO era l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), mentre Sky Ltd era intervenuta in primo grado.
La sentenza impugnata era quella del Tribunale del 27 gennaio 2021, che aveva respinto il ricorso di annullamento di Turk Hava Yollari avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 aprile 2019, adottata in una procedura di nullità tra Sky e Turk Hava Yollari.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo filtro previsto per alcune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di proprietà intellettuale. In particolare:
- il primo e il terzo comma dell’articolo 58bis dello Statuto della Corte di giustizia;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura della Corte;
- l’articolo 56 dello Statuto;
- l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Sul piano del merito delle censure prospettate dalla ricorrente, vengono evocati anche:
- il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, in particolare gli articoli 54, paragrafo 1, e 61;
- gli articoli 101 e 102 TFUE;
- l’articolo 7 TFUE;
- l’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale.
Domanda di autorizzazione a procedere
Secondo l’articolo 58bis dello Statuto, un’impugnazione contro una decisione del Tribunale resa in materia di decisioni di una commissione di ricorso dell’EUIPO non può procedere salvo che la Corte ne riconosca l’ammissione, quando il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare tale carattere significativo e che la domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire una decisione informata sull’ammissione del ricorso. In particolare, la domanda deve esporre in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di ricorso;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- il motivo per cui tale questione sarebbe significativa ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’eventuale nesso tra l’errore di diritto dedotto e l’esito della sentenza impugnata.
I tre motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente articolava tre censure principali.
1) Mancata sospensione del procedimento
Sosteneva che il Tribunale avesse errato nel non sospendere il procedimento, nonostante l’accordo delle parti principali e l’assenza di opposizione da parte di Sky. Richiamava i principi di certezza del diritto e di equità procedurale, nonché l’articolo 7 TFUE e l’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale.
2) Presunto monopolio del termine "sky"
La ricorrente contestava che il Tribunale avesse riconosciuto un diritto esclusivo a una registrazione anteriore che sarebbe presumibilmente invalida e che comporterebbe un monopolio sulla parola "sky". Invocava, a sostegno, gli articoli 101 e 102 TFUE e richiamava la sentenza della Corte del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, sostenendo che da tale decisione emergerebbe l’intenzione di Sky di bloccare e monopolizzare l’uso del termine.
3) Limitazione per tolleranza
La ricorrente sosteneva inoltre che il Tribunale avesse erroneamente affermato, ai paragrafi 48-50 della sentenza impugnata, che essa non avesse sollevato dinanzi alla commissione di ricorso la questione della possibile decadenza per tolleranza. A suo avviso, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la domanda di autorizzazione a procedere non soddisfa i requisiti dell’articolo 58bis, poiché la ricorrente si limita a illustrare errori asseritamente commessi dal Tribunale senza spiegare, in modo concreto, perché tali errori porrebbero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che una domanda siffatta non può limitarsi a riprodurre censure di merito: essa deve indicare con precisione la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, descrivere l’errore di diritto e spiegare perché esso abbia una portata che trascende il caso concreto. In mancanza di tali elementi, la domanda non è idonea, in partenza, a dimostrare la sussistenza del criterio di ammissibilità.
Decisione e spese
La Corte conclude che il ricorso non deve essere autorizzato a procedere.
Quanto alle spese, applicando l’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato dall’articolo 184, paragrafo 1, la Corte dispone che Turk Hava Yollari AO sopporti le proprie spese, anche perché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, che quindi non avevano ancora sostenuto spese processuali.
Principio ricavabile
In materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale concernenti l’EUIPO, il filtro dell’articolo 58bis dello Statuto è superato solo se il ricorrente dimostra, con argomentazione specifica e completa, che il ricorso solleva una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La semplice denunzia di errori di diritto del Tribunale, anche se formulata con riferimento a norme del TFUE o del regolamento sul marchio UE, non è sufficiente.
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