Tribunale, Sentenza T-290/20
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 30 giugno 2021. — Ceramica Flaminia SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo goclean – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001). — Causa T-290/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Ceramica Flaminia contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo "goclean". Secondo il Tribunale, il segno è percepito dal pubblico anglofono di riferimento come un messaggio promozionale relativo a pulizia e igiene, non come indicazione di origine commerciale. Sono inoltre ritenuti insufficienti i mezzi di prova prodotti per dimostrare un carattere distintivo acquisito con l’uso nel territorio pertinente.
Nullità del marchio figurativo dell’Unione europea "goclean" per assenza di carattere distintivo e mancata prova del carattere distintivo acquisito con l’uso.
La questione giuridica
Se il marchio figurativo dell’Unione europea "goclean", registrato per prodotti di classe 11 (cassette di scarico per WC, tazze da gabinetto e impianti di distribuzione di acqua), fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; se la commissione di ricorso avesse violato l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 fondando la decisione su fatti non provati; e se le prove prodotte fossero idonee a dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno composto da un messaggio promozionale, quale "go clean", è nullo se, per il pubblico di riferimento e per i prodotti rivendicati, è percepito immediatamente come slogan elogiativo e non come indicazione dell’origine commerciale; una lieve stilizzazione grafica non basta a conferirgli distintività. Inoltre, la commissione di ricorso può fondarsi su fatti notori; spetta al titolare del marchio provare in modo concreto e sufficiente che, nella parte pertinente dell’Unione in cui il segno era originariamente privo di distintività, esso abbia acquisito carattere distintivo per effetto dell’uso, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 3
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52, paragrafo 2
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 2
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 3
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59, paragrafo 2
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 95, paragrafo 1
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001
Nullità del marchio figurativo "goclean" per assenza di carattere distintivo
La sentenza riguarda un ricorso proposto da Ceramica Flaminia SpA avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2020, con cui era stata dichiarata la nullità del marchio figurativo dell’Unione europea "goclean" per i prodotti della classe 11. Il contenzioso si inserisce in un procedimento di dichiarazione di nullità promosso da Ceramica Cielo SpA.
Fatti e svolgimento del procedimento
Ceramica Flaminia aveva depositato la domanda di registrazione nel 2014 per prodotti relativi a cassette di scarico per WC, tazze da gabinetto e impianti di distribuzione di acqua. Dopo la registrazione del marchio nel 2015, Ceramica Cielo chiese la nullità invocando, tra l’altro, l’assenza di carattere distintivo. La divisione di annullamento respinse la domanda, ma la seconda commissione di ricorso accolse l’impugnazione e dichiarò nullo il marchio. Una prima decisione della commissione era stata poi revocata in autotutela ai sensi dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, con conseguente improcedibilità del ricorso nella causa T‑192/19.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 18 settembre 2014, le norme sostanziali applicabili sono quelle del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali sono quelle del regolamento 2017/1001. Richiama in particolare:
- articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sull’impedimento assoluto alla registrazione per mancanza di carattere distintivo;
- articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sulla nullità per contrasto con l’articolo 7;
- articolo 52, paragrafo 2, e articolo 7, paragrafo 3, sul carattere distintivo acquisito in seguito all’uso;
- articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, relativo all’esame dei fatti da parte dell’EUIPO.
Primo motivo: carattere distintivo intrinseco del segno
Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è composto sia dai professionisti del settore idraulico-sanitario sia dal grande pubblico, e che l’esame va effettuato con riferimento ai consumatori degli Stati membri anglofoni dell’Unione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2. Analizzando il segno nel suo insieme, il Tribunale ritiene che la combinazione delle parole inglesi "go" e "clean" venga percepita come un’esortazione del tipo "diventa pulito!" o "sii pulito!", cioè come slogan promozionale.
Per i prodotti interessati, il messaggio è immediatamente compreso come elogio di qualità legate a igiene, pulizia e purezza dell’acqua. Non rileva che la locuzione non descriva in modo diretto i prodotti: la mera assenza di un riferimento semantico preciso non basta a conferire distintività. Anche la lieve stilizzazione grafica, consistente nel grassetto della parola "clean", è giudicata troppo semplice per far percepire il segno come indicatore di origine imprenditoriale. Il Tribunale sottolinea inoltre che il consumatore medio non è abituato a presumere l’origine commerciale da slogan promozionali.
Fatti notori e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001
Quanto alla censura relativa all’uso di fatti non provati, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso può basarsi su fatti notori, cioè conoscibili da chiunque o mediante fonti comunemente accessibili. Nel caso di specie è ritenuto notorio che, nell’acquisto di sanitari e prodotti analoghi, i consumatori tengano conto di consumo idrico, igiene, purezza dell’acqua e, in certa misura, dell’impatto ambientale. Di conseguenza, non vi è violazione dell’articolo 95, paragrafo 1.
Terzo motivo: carattere distintivo acquisito con l’uso
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 3, il titolare del marchio deve provare che il segno ha acquisito distintività nella parte dell’Unione in cui ne era inizialmente privo. Nel caso concreto, la parte geografica rilevante era costituita dagli Stati anglofoni dell’Unione, in particolare Regno Unito, Irlanda e Malta.
Le prove prodotte da Ceramica Flaminia sono giudicate insufficienti: le fatture mostrano volumi di vendita molto esigui e riferiti in larga parte a un solo cliente; i dati riepilogativi non sono adeguatamente corroborati; le schede promozionali e i cataloghi non dimostrano la percezione del pubblico; l’indagine demoscopica ha un campione poco rappresentativo e, tra i soggetti rilevanti, un tasso di riconoscimento troppo basso, pari al 3%. Anche il documento di analisi dei risultati non aggiunge elementi decisivi. Il Tribunale conclude quindi che non è provato che una parte significativa del pubblico di riferimento identifichi il marchio come proveniente da una determinata impresa.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la dichiarazione di nullità del marchio. Considerata la soccombenza di Ceramica Flaminia, la società è condannata alle spese del giudizio, secondo le domande dell’EUIPO e dell’interveniente.
Principio affermato
Un marchio dell’Unione costituito da uno slogan promozionale che il pubblico percepisce immediatamente come invito all’acquisto o elogio di qualità del prodotto, e non come indicazione di origine commerciale, è privo di carattere distintivo e può essere dichiarato nullo; la prova del carattere distintivo acquisito mediante l’uso richiede elementi concreti, specifici e territorialmente pertinenti, non essendo sufficienti vendite limitate o sondaggi poco rappresentativi.
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