Tribunale, Sentenza T-501/20
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 30 June 2021. — Stefan Makk v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark PANTA RHEI – Earlier EU word mark PANTA RHEI – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the goods – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-501/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Stefan Makk contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Ubati Luxury Cosmetics contro la registrazione del segno PANTA RHEI per prodotti della classe 5. Pur riconoscendo che i prodotti farmaceutici e dietetici rivendicati sono solo lievemente simili ai cosmetici e agli altri prodotti anteriori, il Tribunale valorizza l’identità totale dei segni e l’interdipendenza tra i fattori. Ne consegue la conferma della probabilità di confusione e il rigetto dell’azione.
Marchio UE: conferma dell’opposizione per probabilità di confusione tra il segno identico PANTA RHEI e un precedente marchio identico, in presenza di una bassa somiglianza tra i prodotti della classe 5 e quelli delle classi 3, 35 e 44.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la registrazione del segno verbale PANTA RHEI per prodotti della classe 5 debba essere rifiutata per probabilità di confusione con il precedente marchio UE identico PANTA RHEI, in particolare: a) se i prodotti rivendicati in classe 5 siano simili, anche solo in misura lieve, ai prodotti e servizi anteriori delle classi 3, 35 e 44; b) se l’identità dei segni possa compensare la bassa somiglianza dei prodotti; c) quale rilevanza abbiano il livello di attenzione del pubblico, i canali di distribuzione e la distintività del marchio anteriore.
Principio di diritto
In un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il Tribunale conferma che esiste probabilità di confusione quando i segni sono identici e i prodotti/servizi presentano almeno una somiglianza, anche lieve, valutata globalmente in base a natura, finalità, modalità d’uso, complementarità e canali di distribuzione; la bassa somiglianza dei prodotti della classe 5 con quelli delle classi 3, 35 e 44 è sufficiente, per interdipendenza dei fattori, a giustificare il rigetto della registrazione. Il fatto che il marchio anteriore non abbia una distintività particolare non esclude la confusione, poiché la distintività è solo uno dei fattori del giudizio globale.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 49 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 196, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Probabilità di confusione tra marchi identici PANTA RHEI per prodotti farmaceutici e cosmetici
La sentenza riguarda un ricorso contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a una registrazione internazionale che designa l’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno verbale PANTA RHEI possa essere registrato per prodotti della classe 5, alla luce di un marchio UE anteriore identico PANTA RHEI registrato per prodotti e servizi delle classi 3, 35 e 44.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente, Stefan Makk, ha ottenuto una registrazione internazionale del segno verbale PANTA RHEI per, tra l’altro, prodotti della classe 5: farmaci, integratori alimentari dietetici per fini medicinali, integratori nutrizionali, bevande non alcoliche adattate a fini medici per la prevenzione e il trattamento curativo delle malattie oculari e bevande dietetiche non alcoliche per fini medici. L’opposizione è stata proposta da Ubati Luxury Cosmetics, SL, titolare del marchio UE anteriore PANTA RHEI, coprente, in particolare, cosmetici, saponi, trattamenti cosmetici e servizi di cura estetica e igienica. L’opposizione, basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, è stata accolta parzialmente dalla divisione di opposizione e poi confermata dalla commissione di ricorso, che ha ritenuto che l’identità dei segni e la bassa somiglianza dei prodotti fossero sufficienti a fondare un rischio di confusione.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
Il ricorrente sostiene che i prodotti della classe 5 non siano simili a quelli della classe 3 e che, in assenza di somiglianza dei prodotti, non possa esserci rischio di confusione. Contesta inoltre che il marchio anteriore abbia una distintività normale, ritenendo al più debole la sua capacità distintiva. EUIPO e interveniente chiedono il rigetto del ricorso, sostenendo che la commissione di ricorso ha correttamente applicato il criterio globale di valutazione del rischio di confusione.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 196, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui la registrazione internazionale designante l’Unione è soggetta a opposizione come una domanda di marchio UE;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione quando, a causa dell’identità o somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi, sussiste probabilità di confusione per il pubblico;
- gli articoli 46 e 66-71 del medesimo regolamento, relativi rispettivamente all’opposizione e ai mezzi di impugnazione dinanzi all’EUIPO;
- l’articolo 49, richiamato per ribadire che, nei procedimenti di opposizione, conta l’elenco dei prodotti come presentato nella domanda, salvo modifica formale. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sul giudizio globale di probabilità di confusione, fondato sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, sulla percezione del consumatore medio e sul rilievo dei canali di distribuzione.
Valutazione del pubblico di riferimento
La commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti in questione fossero destinati al pubblico in generale e, per alcuni prodotti della classe 5, anche a professionisti della salute e della nutrizione. Il livello di attenzione del pubblico è stato considerato almeno medio, e per i prodotti sanitari anche elevato. Il Tribunale osserva che nulla nel fascicolo consente di rimettere in discussione tale valutazione, che peraltro non era contestata dalle parti.
Somiglianza dei prodotti: farmaci e cosmetici
Per i prodotti farmaceutici della classe 5, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere sussistente una somiglianza debole con i cosmetici della classe 3. Sebbene la finalità generale dei due gruppi di prodotti sia diversa, alcuni farmaci possono avere anche effetti cosmetici, come nel caso di preparazioni per la cura della pelle o dei capelli, dentifrici medicati o saponi medicati. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui prodotti farmaceutici e cosmetici possono essere simili in misura lieve quando condividono finalità parzialmente sovrapposte e punti di vendita comuni, come le farmacie.
Somiglianza dei prodotti: integratori alimentari e cosmetici
Quanto agli integratori alimentari dietetici per fini medicinali e agli integratori nutrizionali, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente ravvisato una somiglianza lieve con i cosmetici. Tali prodotti possono avere effetti sullo stato estetico, ad esempio migliorando l’aspetto della pelle, e la giurisprudenza riconosce un nesso di somiglianza tra supplementi vitaminici e cosmetici quando perseguono l’obiettivo comune della cura e bellezza della pelle. Il Tribunale ribadisce inoltre che la differenza nelle modalità di somministrazione, da sola, non basta a escludere la somiglianza, soprattutto quando i prodotti sono venduti attraverso gli stessi canali, in particolare le farmacie.
Somiglianza dei prodotti: bevande dietetiche e bevande per uso medico
Per le bevande non alcoliche dietetiche per fini medici, il Tribunale conferma ancora una volta la somiglianza lieve con i cosmetici. Pur essendo prodotti diversi per natura e finalità, essi possono incidere sull’aspetto fisico dell’utilizzatore e sono distribuiti anche nelle farmacie; la sola diversità del modo d’uso non è sufficiente a escludere la somiglianza. Anche per le bevande non alcoliche adattate alla prevenzione e al trattamento curativo delle malattie oculari, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso. Pur riconoscendo che questa categoria è molto specifica e ha una finalità diversa da quella dei cosmetici, il Tribunale attribuisce rilievo decisivo al fatto che i prodotti siano commercializzati negli stessi canali, in particolare nelle farmacie, e che il ricorrente non abbia dimostrato che si tratti di medicinali venduti esclusivamente su prescrizione o non collocabili sugli stessi scaffali dei cosmetici.
Identità dei segni e interdipendenza dei fattori
Le parti non contestavano che i segni fossero identici. Il Tribunale ricorda che la valutazione del rischio di confusione è globale e si fonda sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti: una bassa somiglianza dei prodotti può essere compensata da un’elevata somiglianza dei segni, e viceversa. Richiamando tale principio, il Tribunale afferma che l’identità assoluta dei segni PANTA RHEI, unita alla somiglianza almeno lieve dei prodotti, basta a far ritenere probabile che il pubblico pensi a una diversa origine commerciale.
Distintività del marchio anteriore
Il ricorrente sosteneva che il marchio anteriore fosse al più debolmente distintivo. Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che il segno anteriore non avesse un significato particolare rispetto ai prodotti della classe 3 e che, pertanto, godesse di distintività intrinseca normale. In ogni caso, anche un marchio anteriore debolmente distintivo non esclude la probabilità di confusione, perché la distintività è solo uno dei fattori della valutazione complessiva.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. Conseguentemente, viene respinta anche la domanda dell’interveniente volta al rigetto della registrazione nei limiti richiesti nel procedimento giudiziario. Ai sensi delle regole sulle spese, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le spese del giudizio.
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