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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-373/20

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 30 June 2021. — Framery Oy v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Community design representing a transportable building – Earlier designs – Proof of disclosure – Article 7 of Regulation (EC) No 6/2002 – Ground for invalidity – No individual character – No different overall impression – Article 6(1)(b) and Article 25(1)(b) of Regulation No 6/2002 – Obligation to state reasons. — Case T-373/20

Giurisprudenza europea62020TJ0373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Framery Oy contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il suo disegno comunitario relativo a un edificio trasportabile. Ha ritenuto sufficiente la prova della divulgazione del disegno anteriore di Smartblock e ha confermato che il disegno contestato non presentava carattere individuale rispetto a tale precedente. Le differenze relative a trasparenza delle pareti, tetto e cornici sono state giudicate non decisive alla luce dell’ampio grado di libertà del progettista e della percezione dell’utilizzatore informato.

Disegno comunitario per edificio trasportabile: prova della divulgazione del disegno anteriore e valutazione della mancanza di carattere individuale ai fini dell’annullamento.

La questione giuridica

Se il disegno anteriore invocato per sostenere la nullità fosse stato sufficientemente divulgato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002; se il disegno contestato mancasse di carattere individuale ex articolo 6, in combinato con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento; nonché se la commissione di ricorso avesse rispettato l’obbligo di motivazione e il principio di legalità nell’apprezzamento delle prove relative alla divulgazione.

Principio di diritto

Ai fini della nullità di un disegno comunitario ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, la divulgazione del disegno anteriore può essere provata anche mediante rappresentazioni non complete, purché consentano di identificare in modo chiaro e univoco l’aspetto rilevante del disegno e le sue caratteristiche essenziali; non è necessario che siano visibili tutte le facce del prodotto. Nel confrontare i disegni, il carattere individuale va apprezzato in modo sintetico dal punto di vista dell’utilizzatore informato, tenendo conto del grado di libertà del designer: nel caso di un edificio trasportabile, il Tribunale ha confermato che il designer godeva di ampia libertà formale e che le differenze invocate dal titolare erano insufficienti, sicché i due disegni producevano la stessa impressione generale e il disegno contestato era privo di carattere individuale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 63 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Disegno comunitario per edificio trasportabile: divulgazione del precedente e assenza di carattere individuale

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Framery Oy contro una decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di disegno comunitario. Il disegno contestato rappresentava un edificio trasportabile classificato nella classe Locarno 25-03.

Fatti e procedimento amministrativo

Framery aveva depositato il 14 luglio 2016 una domanda di registrazione di disegno comunitario per un �bbedificio trasportabile�bb, registrato con il n. 3305994-0001. Successivamente Smartblock Oy aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che il disegno mancasse di carattere individuale alla luce di un disegno anteriore di Office POD B.

L’Invalidity Division aveva accolto la domanda di nullità, ritenendo provata la divulgazione del disegno anteriore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002 e ritenendo che il disegno contestato non producesse un’impressione generale diversa su un utilizzatore informato. La Terza commissione di ricorso aveva confermato tale impostazione con decisione dell’8 aprile 2020.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva, in sostanza:

  • l’insufficienza della prova della divulgazione del disegno anteriore ex articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
  • l’errore di valutazione sulla mancanza di carattere individuale ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6 del medesimo regolamento;
  • un difetto di motivazione ex articolo 62;
  • l’uso di elementi probatori non prodotti dalle parti, con violazione dell’articolo 63.

Ammissibilità delle prove nuove

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibili gli allegati A.10-A.15, prodotti per la prima volta in sede giurisdizionale, ribadendo che il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO deve essere esercitato sulla base del materiale disponibile al momento dell’adozione della decisione impugnata. Ne consegue che non possono essere introdotti davanti al Tribunale nuovi elementi fattuali o probatori non presentati in sede amministrativa.

Prova della divulgazione del disegno anteriore ex articolo 7

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ricordato che un disegno si considera divulgato se la parte che lo invoca prova gli eventi di messa a disposizione del pubblico; spetta poi alla parte che contesta la divulgazione dimostrare che tali eventi non potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore.

Il Tribunale ha ritenuto sufficienti le immagini del disegno anteriore prodotte da Smartblock e i successivi documenti prodotti in sede EUIPO, anche se non mostravano il prodotto da tutte le angolazioni. La divulgazione non richiede la riproduzione di tutte le viste possibili, purché la forma e le caratteristiche del disegno siano identificabili in modo chiaro e univoco. Nel caso concreto, dalle immagini frontali e superiori era possibile riconoscere la forma cubica o cuboidale dell’edificio, i bordi arrotondati, la porta frontale e, per deduzione, le pareti posteriori e laterali opache e il tetto.

Il Tribunale ha inoltre escluso che la valutazione dell’EUIPO avesse indebitamente esteso la protezione del disegno anteriore o violato i principi di chiarezza e certezza del diritto. Le caratteristiche considerate erano infatti ricavabili dalle rappresentazioni disponibili, non da elementi estranei ad esse.

Utilizzatore informato e grado di libertà del progettista

Nel valutare il carattere individuale, il Tribunale ha confermato l’identificazione dell’utilizzatore informato effettuata dalla commissione di ricorso: si tratta degli operatori del settore degli edifici trasportabili, ma anche dei clienti finali, inclusi privati ed imprese che acquistano tali strutture per ampliare lo spazio di lavoro.

Il Tribunale ha ribadito che l’utilizzatore informato è un soggetto particolarmente attento, più del consumatore medio ma meno di un esperto tecnico. Ha quindi ritenuto non dimostrato che i prodotti in questione fossero destinati solo a usi interni o soltanto professionali.

Quanto al grado di libertà del progettista, il Tribunale ha condiviso la conclusione dell’EUIPO secondo cui esso era elevato: le esigenze tecniche di insonorizzazione, ventilazione, spazio interno e dotazioni elettriche limitavano solo in parte la progettazione, lasciando ampio margine nella scelta di forma, colori, materiali e trasparenza delle pareti. La ricorrente non aveva provato l’esistenza di vincoli normativi o tecnici tali da imporre una forma specifica.

Confronto dell’impressione generale

Sul punto decisivo del confronto tra i disegni, il Tribunale ha sottolineato che la comparazione deve essere sintetica e basata sulle caratteristiche effettivamente divulgate e protette, non su un’analisi atomistica di singole differenze. Poiché il progettista disponeva di ampio margine di libertà, anche differenze minori potevano non essere sufficienti a generare un’impressione diversa.

Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi dominanti dei due disegni fossero comuni:

  • forma geometrica semplice, cubica o cuboidale;
  • angoli arrotondati;
  • porta centrata fra due pannelli trasparenti;
  • base, pareti e tetto opachi;
  • impressione complessiva minimalista e simmetrica.

Le differenze invocate dalla ricorrente sono state giudicate non decisive:

  • la trasparenza della parete anteriore e posteriore del disegno contestato era percepibile come una semplice opzione estetico-funzionale;
  • la sporgenza sul tetto dell’anteriore era poco visibile e comunque percepita come elemento funzionale di aerazione/ventilazione;
  • la maggiore sporgenza delle cornici del disegno anteriore era poco accentuata e visibile solo da certe angolazioni;
  • le variazioni su forma rettangolare/cubica, posizione della porta e dettagli laterali non alteravano la percezione complessiva del prodotto.

Esito dei motivi relativi a motivazione e prove

Il Tribunale ha respinto anche le censure fondate sugli articoli 62 e 63 del regolamento n. 6/2002. Quanto alla motivazione, ha osservato che la commissione di ricorso aveva considerato le caratteristiche rilevanti del disegno anteriore e non vi era alcuna lacuna tale da incidere sulla legittimità della decisione. Quanto all’uso di prove non prodotte dalle parti, la ricorrente non era stata in grado di identificare quali elementi sarebbero stati indebitamente utilizzati dall’EUIPO.

Decisione finale e spese

Il Tribunale ha concluso che il disegno contestato non presentava carattere individuale rispetto al disegno anteriore divulgato e che la decisione impugnata era corretta. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e Framery Oy è stata condannata alle spese.

Principio desumibile

In materia di nullità del disegno comunitario, la divulgazione del precedente e la mancanza di carattere individuale possono essere accertate anche quando le rappresentazioni disponibili non sono complete, purché consentano di riconoscere le caratteristiche essenziali del prodotto. Se il progettista gode di un ampio margine creativo, differenze limitate o funzionali non bastano a escludere l’identità dell’impressione generale agli occhi dell’utilizzatore informato.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualeinvalidità del disegnoprova della divulgazionecarattere individuale

Testo integrale

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