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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23572/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da un giudizio nel quale una società era stata condannata in primo grado al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di un'altra società, per la diffusione di notizie ritenute denigratorie e lesive della reputazione commerciale. In appello, la società soccombente aveva dedotto, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, l'improcedibilità del giudizio per omesso deposito dell'originale dell'atto, e varie censure sulla ritenuta validità del ritiro del plico postale da parte di un soggetto asseritamente delegato. La Corte d'appello ha ritenuto valida la notificazione, ha considerato tardivo l'appello rispetto al termine lungo e ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. In cassazione la ricorrente ha articolato undici motivi, deducendo omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, vizi motivazionali e violazioni di norme processuali e sostanziali in tema di notificazioni, disconoscimento della sottoscrizione, valutazione della prova testimoniale, capacità a testimoniare e decorrenza del termine lungo per impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il decimo motivo, relativo all'erronea declaratoria di incapacità a testimoniare del soggetto indicato come delegato al ritiro del plico e alla conseguente ingiustificata inammissibilità della prova testimoniale. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibili o parzialmente infondati il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo, e ha dichiarato assorbito l'undicesimo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. Poiché è stato accolto solo un motivo, il rigetto degli altri non ha impedito la cassazione con rinvio sul punto decisivo relativo alla prova della validità della notificazione e, quindi, alla tempestività dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente in vista della decisione camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che riguarda solo fatti storici e non questioni o argomentazioni difensive.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità di notificazione dell'atto di citazione a persona giuridica.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità di notificazione dell'atto di citazione a persona giuridica.

  • art. 165 c.p.c.

    invocato per dedurre l'improcedibilità del giudizio di primo grado per omesso deposito dell'originale dell'atto di citazione.

  • art. 214 c.p.c.

    la Corte afferma che gli artt. 214 e 215 c.p.c. non si applicano quando il documento apparentemente sottoscritto sia stato prodotto in giudizio dalla stessa parte che ne contesta l'autenticità.

  • art. 216 c.p.c.

    come sopra, non opera il meccanismo di verificazione se il documento è prodotto dalla parte apparentemente sottoscrittrice.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in relazione alla fede privilegiata della scrittura privata e al disconoscimento della sottoscrizione.

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    la Corte ribadisce che, nella notifica postale con deposito del plico, è sufficiente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del delegato e la certificazione dell'agente postale per la ritualità della consegna.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova sia sulla validità della notificazione sia sulle allegazioni relative alla delega al ritiro.

  • art. 183, settimo comma, c.p.c.

    invocato nel motivo relativo alla prova testimoniale.

  • art. 246 c.p.c.

    la Corte chiarisce che l'incapacità a testimoniare sussiste solo in presenza di un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso, non per il solo possibile rischio di responsabilità.

  • art. 253 c.p.c.

    invocato nel motivo sulla prova testimoniale.

  • art. 327, secondo comma, c.p.c.

    invocato per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività; la questione è assorbita dall'accoglimento del motivo sulla prova testimoniale e sulla validità della notificazione.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel ricostruire la declaratoria di tardività dell'appello rispetto al termine lungo di sei mesi.

  • art. 100 c.p.c.

    usato come parametro per definire l'interesse personale, attuale e concreto che rende incapace a deporre il teste.

Massime di principio

  • Se la parte produce in giudizio un documento che reca apparentemente la propria sottoscrizione, la contestazione della sua autenticità non segue il regime del disconoscimento previsto per i documenti prodotti dall'altra parte; grava invece sulla stessa parte che lo contesta l'onere di provarne la falsità con i mezzi ordinari.
  • L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto del teste nel rapporto controverso, assimilabile all'interesse ad agire; non basta un mero interesse di fatto all'esito del giudizio né il generico rischio di responsabilità in altre possibili controversie.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non le argomentazioni difensive o la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La validità della notificazione postale di un atto giudiziario depositato per assenza del destinatario può essere desunta dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del delegato e dalla certificazione dell'agente postale, purché emerga che il ritiro sia riferibile a un incarico conferito dal destinatario.
  • Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione per tardività perché ritiene valida la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, i motivi di gravame incompatibili con tale statuizione possono ritenersi implicitamente assorbiti e il loro mancato esame non integra omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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