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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20261/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Gli originari attori avevano acquistato, tramite la filiale di Chioggia della banca, obbligazioni Cirio in due operazioni di febbraio 2001 e, in parte, avevano poi disinvestito o trasferito i titoli. Hanno chiesto la nullità, l'annullamento o la risoluzione dei contratti di compravendita dei valori mobiliari, con restituzione delle somme investite, deducendo l'inadempimento della banca agli obblighi di informazione e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento. In particolare hanno sostenuto: che l'avvertenza di inadeguatezza era stata resa in modo incompleto per alcuni investitori; che la banca aveva operato in conflitto di interessi e in contropartita diretta; che non aveva informato sulla situazione finanziaria del gruppo Cirio e sul peggioramento del valore dei titoli; che vi fosse un'ipotesi di aliud pro alio perché sarebbero stati consegnati titoli emessi da una società lussemburghese priva di rating invece che titoli Cirio quotati in Italia. In cassazione hanno articolato cinque motivi: omesso esame del fatto decisivo della negoziazione in grey market prima del closing day; motivazione apparente o insufficiente su tale punto; violazione della disciplina TUF/Consob per l'erronea irrilevanza della mancata acquisizione dell'offering circular e per l'esclusione dell'applicabilità delle regole sui servizi di investimento; violazione delle norme sull'obbligo informativo, sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove per avere ritenuto assolto l'obbligo informativo sulla base di testimonianze e della documentazione generica sui rischi; omesso esame della grave situazione debitoria del gruppo Cirio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie censurabili in cassazione; ha accolto il terzo motivo, affermando che la mancata acquisizione dell'offering circular non è irrilevante e che l'intermediario deve comunque informarsi e informare adeguatamente il cliente anche se non parte del consorzio di collocamento; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è ammesso trasformare la censura in una mera critica alla valutazione di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile; la regola opera anche per le sentenze d'appello rese in sede di rinvio, guardando alla decisione di rinvio e non alla precedente sentenza cassata.

  • art. 21 TUF

    L'intermediario deve agire con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente, acquisendo e fornendo informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'operazione.

  • art. 23 TUF

    È richiamato nel contesto dell'onere probatorio e della disciplina degli obblighi dell'intermediario nei servizi di investimento.

  • art. 26 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Impone all'intermediario di acquisire una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti offerti, così da poter adempiere correttamente agli obblighi informativi.

  • art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Subordina qualsiasi operazione alla somministrazione di informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione; l'obbligo permane anche fuori dal collocamento.

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    È richiamato nel quadro della disciplina degli obblighi informativi e della valutazione dell'adeguatezza dell'operazione.

  • art. 94 TUF

    La Corte esclude che la sua disciplina assorba o renda irrilevanti gli obblighi informativi dell'intermediario nella negoziazione diretta di titoli.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato in tema di riparto dell'onere della prova sull'adempimento degli obblighi informativi.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Rileva quale parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per contestare la pretesa carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione del provvedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato in relazione alla valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di servizi di investimento, l'intermediario non adempie ai propri obblighi informativi con formule generiche o con la sola consegna di documentazione standard sui rischi, ma deve acquisire e trasmettere al cliente informazioni specifiche e complete sulle caratteristiche essenziali del titolo e sui fattori che incidono sulla sua effettiva rischiosità.
  • La mancata acquisizione dell'offering circular può integrare un difetto informativo decisivo, perché priva l'investitore di notizie essenziali sul patrimonio dell'emittente, sul regime dell'emissione e sui warning relativi alla situazione finanziaria del soggetto emittente.
  • L'obbligo informativo dell'intermediario permane anche quando l'operazione sia eseguita su ordine del cliente e l'intermediario non abbia partecipato al collocamento; l'estraneità al consorzio di collocamento non esonera dall'attivarsi per procurarsi le informazioni necessarie.
  • La propensione al rischio dell'investitore non elimina, di per sé, l'esigenza di una informazione adeguata e specifica: anche un investitore consapevolmente orientato al rischio deve poter valutare le singole operazioni sulla base di un corredo informativo completo.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per rivalutare il merito della prova; il vizio è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali estreme e, in caso di doppia conforme, è precluso.
  • La regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. si applica anche alle sentenze d'appello pronunciate in sede di rinvio, e la verifica va compiuta con riguardo alla decisione di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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