Sentenza del 04/12/2024 n. 400 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva riqualificato i ricavi 2015 per euro 36.110,16 come proventi illeciti ai sensi dell'art. 14, co. 4 legge n. 537/1993 e li aveva tassati come reddito d'impresa escludendo la deduzione dei costi, in quanto il contribuente aveva sofisticato vino aggiungendo sostanze non ammesse per ottenere caratteristiche organolettiche migliori e vendere il prodotto come DOC. Caio contestava la qualificazione sostenendo che l'intervento era parte del processo di vinificazione collegato all'attività agricola (reddito agrario) e che il vino, pur declassato, rimaneva commercializzabile; la Commissione Tributaria Provinciale gli aveva dato ragione. L'Agenzia ha appellato ritenendo che l'alterazione chimica interrompe il nesso di connessione con l'attività agricola e costituisce attività d'impresa. La Corte territoriale ha condiviso l'Agenzia, rilevando che la sofisticazione mediante sostanze non ammesse (es. cisteina e ossido di mesitile) è un'attività illecita e non strumentale all'attività agricola, pertanto i proventi devono essere classificati come reddito d'impresa e tassati secondo l'art. 6 TUIR; ha richiamato art. 2135 c.c., art. 32 TUIR, art. 14 legge 537/1993, la legge n. 238/2016 e i decreti ministeriali di settore.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e rigettando il ricorso di Caio. Il reddito derivante dalla commercializzazione del vino adulterato è stato qualificato come reddito d'impresa (art. 6 TUIR) e non come reddito agrario; Caio è stato condannato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in complessivi EUR 5.000,00.
Norme richiamate
legge n. 537/1993, art. 14, commi 4 e 4bis
nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
Stabilisce che i proventi derivanti da illeciti devono essere ricondotti alle categorie di reddito ordinarie; la Corte ha applicato il criterio e ha ricondotto i proventi alla categoria dell'art. 6 TUIR (reddito d'impresa) valutando la natura dell'attività illecita.
Codice civile, art. 2135
Definisce l'imprenditore agricolo e le attività essenziali e connesse; la Corte usa questo riferimento per delimitare cosa può essere considerato attività agricola o connessa e per valutare se la sofisticazione sia strumentale all'attività agricola.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 32
Indica quali attività connesse possono beneficiare della qualificazione di reddito agrario; la Corte ha ritenuto che la sofisticazione chimica non rientra nell'elenco delle attività connesse previste e nei relativi decreti attuativi.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 6
Definisce il reddito d'impresa; la Corte ha classificato i proventi della vendita del vino adulterato come reddito d'impresa ai sensi di tale articolo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. a)
Richiamato dal ricorrente in via preliminare per vizio dell'atto, la questione non ha inciso sull'esito sostanziale: la Corte non ha ritenuto decisiva la nullità prospettata e si è concentrata sulla qualificazione fiscale dei proventi.
Legge n. 238/2016 (Testo Unico del vino), art. 15
Elenca sostanze vietate in stabilimenti e locali annessi; la Corte ha richiamato la norma per sottolineare che l'uso di sostanze non ammesse è vietato e mira a preservare la genuinità del vino.
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.6.2011 e decreto 13.2.2015 (elenco attività connesse)
Elencano le attività di trasformazione/manipolazione che possono rientrare tra le attività connesse e beneficiare del regime agrario; la Corte ha verificato che la sofisticazione chimica non rientra nell'elenco normativamente ammesso.
Codice penale, artt. 515 e 517bis
Riferimento alla condanna penale del ricorrente per frode nella vendita (adulterazione/sophistication); la sentenza penale ha contribuito a dimostrare l'illecito e la natura della condotta ai fini della qualificazione fiscale.
Massime di principio
- Se la manipolazione di un prodotto agricolo avviene tramite l'uso di sostanze non ammesse o vietate e integra un illecito, tale attività può interrompere il nesso di connessione con l'attività agricola e quindi i proventi possono essere qualificati come reddito d'impresa.
- La qualificazione come attività connessa richiede un collegamento lecito, strumentale e oggettivo con l'attività agricola principale; un'attività illecita non può beneficiare del regime fiscale agevolato delle attività connesse.
- La presenza di una condanna penale o di prove che l'uso di sostanze vietate ha alterato il prodotto rafforza la tesi dell'Amministrazione finanziaria circa la natura imprenditoriale dell'attività illecita e la tassazione in capo al reddito d'impresa.
- Se il prodotto adulterato è stato sequestrato o si è configurato un pericolo per la salute pubblica, le conseguenze fiscali possono essere ulteriormente aggravate; tuttavia anche in assenza di rischio per la salute, l'uso di sostanze non ammesse può essere sufficiente a negare la connessione agricola.
- Per valutare la sussistenza dell'attività connessa occorre verificare i decreti e i disciplinari tecnici (elenco dei prodotti ammessi/attività ammesse); operazioni non contemplate o espressamente vietate non rientrano nel regime agrario.
- In caso di operazioni borderline, è determinante documentare la strumentalità, la liceità e la prevalenza dell'origine aziendale dei prodotti trasformati; la mera affermazione che il prodotto "rimane vino" non basta se l'intervento è vietato o illecito.
- Dal punto di vista pratico, il contribuente che opera nella trasformazione enologica dovrebbe accertarsi della conformità ai disciplinari, conservare documentazione tecnica e autorizzazioni e, se necessario, evitare pratiche non previste per non rischiare la riclassificazione fiscale e la rilevanza penale.
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