Ordinanza n. 516/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 80/2023, resa tra le parti, reiettiva del ricorso di prime cure proposto per l’annullamento del provvedimento del 17 novembre 2015 n. URB/1032, adottato dal Comune di Catania, con cui è stata ingiunta la demolizione di opere di ristrutturazione abusive realizzate in Contrada San Francesco La Rena, Villaggio Campo di Mare, via Musino 47, foglio di mappa 56, particella 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, n. 80/2023, reiettiva del ricorso contro l’ingiunzione di demolizione di opere di ristrutturazione abusive
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale del 17 novembre 2015, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere di ristrutturazione abusive. Nel corso del giudizio d’appello il CGARS ha rilevato d’ufficio, sottoponendole al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la mancata sottoscrizione digitale dell’atto di appello e la mancata produzione di una procura alle liti conforme ai requisiti di legge. Il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria sull’applicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al processo amministrativo. Dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025, che ha escluso tale applicabilità, è sopravvenuta l’ordinanza del TAR Lombardia n. 2498/2026, con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non consente la sanatoria della mancanza della procura al difensore o del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione determinante nullità. Tale questione è stata ritenuta potenzialmente decisiva per le questioni processuali rilevate nel presente appello.
La decisione
Il CGARS non ha definito l’appello nel merito né ha deciso definitivamente sulle questioni relative alla sottoscrizione digitale dell’atto di appello e alla validità della procura alle liti. Ha ritenuto opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata dal TAR Lombardia, in quanto essa può incidere sulla soluzione delle questioni processuali rilevate d’ufficio. Di conseguenza, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d’ufficio
Il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulle questioni rilevate d’ufficio prima della decisione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La sua applicabilità al processo amministrativo è stata oggetto della questione rimessa all’Adunanza Plenaria; la Plenaria ha escluso l’applicazione della disposizione al giudizio amministrativo.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
È oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia, con riguardo alla mancata possibilità di sanare la mancanza della procura o il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione che determini nullità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non è integrata dall’art. 182, comma 2, c.p.c., secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria richiamata nel provvedimento.
- Quando una questione di legittimità costituzionale potenzialmente decisiva incide sulla definizione di questioni processuali rilevate d’ufficio, il giudice amministrativo può non definire allo stato la controversia e disporre la cancellazione della causa dal ruolo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →