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Sentenza

Sentenza n. 840/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 323/2024, pubblicata il 07/11/2024 - RG n. 144/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto somme dovute a titolo di beneficio per la formazione del personale scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 323/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. L'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato e ha accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, se occorre, delle strutture territoriali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e comporta l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Quando l'Amministrazione non contesta la spettanza e l'azionabilità della pretesa e si costituisce soltanto formalmente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento del giudicato e fissare un termine perentorio per l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'inadempimento dell'Amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione stessa alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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