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Sentenza

Sentenza n. 850/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, relativo al pagamento di somme dovute dal Comune

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 824/2024 del Tribunale Ordinario di Catanzaro, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 90.590,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto, notificato e non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento integrale delle somme dovute, oltre alla condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giurisdizionale definitivamente esecutivo e che il Comune era obbligato ad adempiere integralmente, detratto quanto eventualmente già pagato. L’assenza di prova dell’esecuzione ha giustificato l’ordine di pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato quale Commissario ad acta il segretario generale del Comune di Villa San Giovanni, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché ritenuta iniqua in presenza degli interessi moratori già dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi; nella fattispecie ne ricorrevano i presupposti per l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, essendo stata ritenuta iniqua alla luce della debenza degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

  • art. 647 c.p.c.

    È stato richiamato quale fondamento dell’acquisita esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo non opposto.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La debenza degli interessi moratori secondo tale disciplina ha costituito la ragione per cui il TAR ha escluso, nel caso concreto, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, ove l’amministrazione obbligata non abbia provveduto al pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta integrale esecuzione del titolo giurisdizionale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento, potendo essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti iniqua, anche perché il credito è già assistito da interessi moratori.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale nel termine assegnato, il commissario ad acta può essere incaricato di provvedere al pagamento delle somme dovute e delle spese di giudizio, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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