Sentenza n. 2396/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento: dell'ordinanza sindacale del Sindaco della Città di Segrate n. 1 del 26.1.2023 contenente la nuova regolamentazione zona a rilevanza urbanistica di Novegro e, ove occorrer possa, della delibera di Giunta n. 151 del 1.12.2022, della delibera di Giunta n. 49 del 4.3.2010 e n. 178 del 7.7.2004 atti tutti richiamati nella predetta ordinanza, nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale recante la nuova regolamentazione della zona a rilevanza urbanistica di Novegro, unitamente agli atti connessi e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato l'ordinanza sindacale del Comune di Segrate recante la nuova regolamentazione della zona a rilevanza urbanistica di Novegro, nonché, ove occorrente, alcune deliberazioni di Giunta richiamate nell'ordinanza e ogni atto presupposto, consequenziale o connesso. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 3 aprile 2026 e poi all'udienza dell'11 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il Comune non si è opposto a tali richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, alla luce della dichiarazione della ricorrente, non residuasse più alcun interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dell'ordinanza e degli atti connessi, poiché il giudizio è stato definito in rito. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della mancata opposizione del Comune alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; non è posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non residui alcun interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la parte resistente non si opponga alla richiesta di compensazione formulata dal ricorrente e sussistano, per tale ragione, giusti motivi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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