Sentenza n. 6711/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dirigenziale del 7 novembre 2022 prot. 10810 avente ad oggetto la inammissibilità e/o improcedibilità delle “istanze del sig. Ghitti” in tema di riconoscimento di titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della rinuncia formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza esaminare i motivi relativi alla violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 382/1980 e all'incompetenza. In considerazione della peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento ministeriale di inammissibilità e improcedibilità delle istanze per il riconoscimento di un titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca del 7 novembre 2022, deducendo la violazione o errata applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 382/1980 e l'incompetenza dell'autorità emanante. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha notificato e depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 382/1980
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione o errata applicazione; il giudice non ne ha esaminato il merito a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina le modalità della rinuncia al ricorso; il Collegio ha ritenuto che l'atto depositato rispettasse tali modalità.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nella sentenza unitamente alle disposizioni in materia di estinzione e rinuncia nel processo amministrativo, senza una specifica interpretazione ulteriore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non incide sulla decisione estintiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a. comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
- La rinuncia al ricorso determina la definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.
- La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Come è indicizzato
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