Ordinanza n. 102/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevuta e permesso di soggiorno rilasciati per motivi di giustizia anziché per casi speciali, nonché atto di conferma della Procura della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la ricevuta della Questura di Matera e il successivo permesso di soggiorno, rilasciati con la causale "motivi di giustizia" invece che "casi speciali", nonché l'atto della Procura della Repubblica di conferma della medesima qualificazione. Ha chiesto anche l'accertamento del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali e, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati. Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava, tra l'altro, la sussistenza dei presupposti sostanziali del titolo e un vizio di incompetenza, sostenendo la spettanza del permesso previsto dall'art. 18-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il TAR ha rilevato, in sede di sommaria delibazione, che il ricorrente non aveva instaurato alcun rapporto di lavoro nel quale avesse subito violenza o sfruttamento lavorativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che il ricorso apparisse infondato poiché non risultava instaurato alcun rapporto di lavoro caratterizzato da atti di violenza o sfruttamento del lavoro, presupposto valorizzato ai fini del rilascio del permesso per casi speciali. Ha inoltre escluso il vizio di incompetenza, affermando che, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per casi speciali è emanato dal Questore su proposta dell'Autorità giudiziaria procedente. Non ricorrendo i presupposti per la tutela cautelare, la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” viene emanato dal Questore, su proposta dell’Autorità Giudiziaria procedente
La competenza al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali spetta al Questore, mentre l'Autorità giudiziaria procedente formula la proposta; non sussiste pertanto incompetenza per il rilascio del titolo da parte della Questura.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare, che è stata respinta per l'insussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base della sommaria delibazione propria della fase, non risultino integrati i presupposti sostanziali del titolo di soggiorno richiesto.
- Ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per casi speciali è rilasciato dal Questore su proposta dell'Autorità giudiziaria procedente; la diversa competenza dell'autorità proponente non determina incompetenza dell'organo questorile al rilascio del titolo.
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