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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30595/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto, da parte del G.i.p., dell'istanza di dissequestro dell'oro oggetto del contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., o in subordine della restituzione del suo controvalore in danaro. Sosteneva di essere terzo di buona fede e proprietario dei metalli, deducendo l'efficacia e validità del contratto, l'assenza di collegamenti con le società indagate, e lamentando che la confusione contabile non era addebitabile a lui; invocava le tutele previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 e la possibilità di ottenere il riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 58 del medesimo d.lgs., nonché la richiesta del controvalore in denaro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a questioni già decise con provvedimento del 24/11/2023, senza nuovi elementi di novità, e quindi precluso. Ha osservato altresì che, anche sul merito, il ricorrente non può ottenere immediatamente il dissequestro: l'amministratore giudiziario era stato autorizzato dal G.i.p. a vendere l'oro e versare il ricavato nel F.U.G., e non risultavano giacenze di oro "specificamente identificato" per il prodotto "Conto Tesoro". Pertanto il ricorrente è rimasto titolare di un mero diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti ex artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (udienza ai sensi dell'art. 57). Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 322-bis, ossia come rimproposizione di questioni già esaminate; la Corte conferma che l'appello cautelare deve indicare specificamente i punti di censura e non può essere una mera riproposizione.

  • artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011

    Sono le norme del "codice antimafia" che regolano la tutela dei terzi estranei al reato: riconoscono la possibilità per i terzi in buona fede di far valere il proprio diritto mediante un procedimento di verifica e ammissione del credito nello stato passivo, anziché ottenere immediatamente il dissequestro se il bene non è identificabile o è stato gestito nell'ambito del sequestro.

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede il meccanismo per il riconoscimento dei crediti dei terzi interessati; nella fattispecie il ricorrente è invitato ad avvalersi di tale procedimento per ottenere il controvalore.

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo: la Corte ha indicato che il ricorrente deve partecipare a questa procedura per far valere la propria pretesa creditizia.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata per l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia alle procedure cautelari in materia di reati tributari; la Corte conferma l'applicazione di tale raccordo normativo alla fattispecie.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina i poteri dell'amministratore giudiziario e il suo subentro nei rapporti contrattuali della società sequestrata: la Corte osserva che eventuali facoltà contrattuali (es. esercizio delle opzioni del contratto "Conto Tesoro") possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario.

  • art. 310 c.p.p. (richiamato da giurisprudenza)

    Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata per spiegare i requisiti dell'appello cautelare: l'appello deve indicare specificamente i motivi e le parti censurate.

Massime di principio

  • Un terzo che dichiari di essere proprietario di beni oggetto di sequestro deve fornire elementi nuovi e specifici rispetto a precedenti istanze: riproporre argomenti già valutati è causa di inammissibilità.
  • Se il giudice delegato o il G.i.p. ha autorizzato la vendita dei beni sequestrati e il ricavato è stato depositato nel F.U.G., il terzo non ottiene automaticamente la restituzione ma rimane titolare di un credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti ex artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria per ottenere il riconoscimento del credito, ma non sostituisce la partecipazione al procedimento concorsuale/di verifica previsto dal codice antimafia; occorre avvalersi delle procedure previste (domanda di ammissione, udienza di verifica, ecc.).
  • Per ottenere un ristoro immediato (dissequestro o consegna del bene) il terzo deve dimostrare l'esistenza di beni materialmente e contabilmente segregati e identificabili come riferibili al suo investimento; in mancanza, il rimedio è quello creditizio.
  • In sede di impugnazione cautelare è fondamentale indicare punti di censura specifici e nuovi elementi di fatto o di diritto: l'impugnazione meramente ripropositiva è inammissibile.

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