Sentenza n. 15935/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio di Terna sull’istanza di accesso presentata il 2 marzo 2026 e integrata il 17 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti richiesti con istanza del 2 marzo 2026, integrata il 17 marzo 2026, deducendo che Terna non aveva fornito riscontro. Nel corso del giudizio, Terna ha adottato il 21 agosto 2026 un provvedimento di accoglimento dell’istanza. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il riscontro favorevole sopravvenuto ha soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale azionato, consentendo al ricorrente di conseguire il bene della vita richiesto e rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. La pronuncia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., è una decisione di merito e presuppone la piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale della pretesa originaria. Le spese sono state poste a carico di Terna, che ha soddisfatto la richiesta solo dopo la proposizione del ricorso: € 1.000,00, oltre accessori, previa parziale compensazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede che, durante il giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata; la relativa pronuncia verifica nel merito l’effettivo conseguimento del bene della vita.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone la piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale della pretesa originaria per effetto dell’attività dell’amministrazione e il conseguimento del bene della vita richiesto, in modo da rendere inutile la prosecuzione del processo.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito, non meramente processuale; presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi pienamente e inequivocabilmente il diritto o l’interesse azionato e può proiettare i propri effetti oltre il processo.
- Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese di giudizio possono essere poste a suo carico.
Come è indicizzato
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