Cassazione Penale, Sentenza n. 37709/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e cessione di cocaina. Il ricorrente deduceva la nullità o l'inutilizzabilità della conversazione intercettata il 5 maggio 2021 in quanto il decreto autorizzativo delle intercettazioni del 20 aprile 2021 sarebbe stato "largamente omissato" nelle parti motiva e dispositiva, impedendo una valida lettura e un'efficace verifica, e tale conversazione costituiva elemento centrale per la valutazione della gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omessa trasmissione o l'omissione di parti del decreto autorizzativo non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la difesa ha l'onere e la possibilità di presentare tempestiva richiesta di acquisizione del testo integrale del decreto per consentire il controllo, richiesta che obbliga il Tribunale ad acquisirlo d'ufficio. Nel caso di specie la difesa non ha chiesto l'acquisizione del testo integrale del decreto pur essendo allegato agli atti, per cui l'eccezione è infondata. Di conseguenza il rigetto del riesame da parte del Tribunale e la conferma della custodia cautelare per il capo relativo alla detenzione e cessione di stupefacenti sono stati sostanzialmente confermati; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
Richiamati come norme che descrivono la concorso di persone nel reato e la partecipazione nell'illecito penale contestato (concorso di persone e pena per il delitto).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, commi 1, 1-bis e 4
Norme che disciplinano i reati relativi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e le relative conseguenze penali, costituendo il titolo del capo di imputazione per il quale è stata applicata la misura cautelare.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norme richiamate per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, secondo la procedura prevista dal decreto.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 6, n. 75.21 del 24/01/2013 (Cerbasio); Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016 (Fiammetta); Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007 (Gulisano)
Principio consolidato secondo cui l'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al Tribunale del riesame non determina di per sé l'inutilizzabilità; la difesa deve chiedere l'acquisizione del decreto per permettere il controllo e il Tribunale è obbligato ad acquisirlo d'ufficio.
Massime di principio
- L'omissione o la carenza motivazionale del decreto autorizzativo delle intercettazioni non invalida automaticamente le intercettazioni: la difesa deve tempestivamente richiedere l'acquisizione del testo integrale per permettere il controllo giudiziario.
- Se il decreto è mancante dagli atti al momento del giudizio di riesame, la misura cautelare può perdere efficacia; tuttavia la regola pratica è che la difesa attivi immediatamente i rimedi processuali per ottenere il decreto.
- La presentazione tardiva o l'omessa richiesta di acquisizione da parte della difesa comporta la perdita di un mezzo di controllo e può portare al rigetto delle eccezioni sulle intercettazioni.
- Il Tribunale del riesame è obbligato ad acquisire d'ufficio i decreti autorizzativi quando la difesa ne faccia richiesta specifica e tempestiva; pertanto il corretto esercizio dei diritti della difesa è essenziale per la validità del controllo di legittimità.
- In presenza di indizi gravi, plurimi riscontri investigativi e conversazioni intercettate chiare e coerenti con le informative di polizia, il giudice può ritenere sussistenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari anche se sussistono contestazioni formali sul decreto, purché la difesa non abbia attivato le richieste di acquisizione necessarie.
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