Cassazione Penale, Sentenza n. 33811/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il reato contestato al capo 3) fosse prescritto già prima della pronuncia d'appello. La Corte ha ritenuto fondata la censura, rilevando che il termine massimo di prescrizione del furto era pari a sette anni e sei mesi, poiché le due circostanze aggravanti contestate erano a effetto comune e quindi non incidevano sul calcolo del termine, e che non risultavano sospensioni della prescrizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza d'appello può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, anche se non era stata eccepita in appello. Non risultavano censure relative ai profili civilistici, rimasti pertanto fermi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato contestato al capo 3), accertando la maturazione del termine prima della sentenza d'appello. Dal testo disponibile, tuttavia, il dispositivo finale è troncato e non consente di determinare con certezza se l'annullamento sia stato pronunciato con o senza rinvio, né le ulteriori statuizioni penali. I profili civilistici sono rimasti indenni per assenza di specifiche censure.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
termine massimo di prescrizione del furto pari a sette anni e sei mesi
Il termine di prescrizione è determinato senza considerare le due circostanze aggravanti a effetto comune, ritenute neutre ai fini del calcolo.
art. 159 c.p.
non si sono registrate sospensioni
L'assenza di sospensioni consente di computare integralmente il termine di prescrizione.
Massime di principio
- Le circostanze aggravanti a effetto comune, quando non modificano il massimo edittale nei termini rilevanti per la prescrizione, non incidono sul calcolo del relativo termine.
- La prescrizione maturata prima della sentenza di appello può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, anche se non è stata fatta valere nel giudizio di appello.
- Per verificare la maturazione della prescrizione occorre considerare il termine applicabile al reato e accertare l'eventuale presenza di cause di sospensione.
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