Cassazione Penale, Ordinanza n. 26798/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'unico motivo investisse la valutazione delle attenuanti generiche in comparazione con la recidiva, questione non deducibile in cassazione quando la pena non sia illegale e quando la censura solleciti apprezzamenti di merito, ancor più in presenza di ricorso per saltum avverso decisione di primo grado.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo un solo motivo concernente la disciplina del trattamento sanzionatorio: lamentava l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva. La Corte ha rilevato che la censura, così formulata, non era proponibile in sede di legittimità perché non riguardava una pena illegale e, per essere scrutinata, avrebbe richiesto valutazioni di merito. La limitazione è stata sottolineata in modo particolare in ragione del fatto che il ricorso era stato proposto per saltum dal pubblico ministero contro una sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che miri soltanto a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con la recidiva, se la pena irrogata non è illegale.
- Il ricorso per cassazione proposto per saltum dal pubblico ministero avverso sentenza di primo grado non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito, essendo precluso alla Corte effettuare apprezzamenti fattuali o di merito.
- Quando l'unico motivo di ricorso investe una questione di bilanciamento sanzionatorio non connessa a pena illegale, il ricorso è inammissibile.
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