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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18735/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Una banca, poi sostituita nel rapporto sostanziale dal cessionario del credito e dalla relativa mandataria processuale, aveva agito contro alcuni fideiussori per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute da due società principali garantite. In primo grado il tribunale, sulla base di consulenza tecnica contabile, aveva detratto gli interessi anatocistici e condannato i garanti al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente richiesta. In appello i fideiussori avevano censurato, tra l'altro, l'omessa produzione degli estratti conto fino alla data di chiusura dei rapporti e l'assenza di rendiconto sul conto anticipi e sulla sorte dei crediti ceduti in garanzia dalle debitrice principali. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello ritenendo generiche le doglianze e ritenendo irrilevante l'omessa produzione degli estratti successivi alle date disponibili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1832, 1856 e 2697 c.c., sostenendo che la banca aveva l'onere di provare l'andamento integrale del conto sino alla chiusura e che la mancata allegazione degli estratti fino al 6.6.2002 impediva di accertare correttamente il saldo effettivo; hanno inoltre insistito sul mancato rendiconto del conto anticipi e sulla mancata considerazione di accrediti non contabilizzati. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 1855 e 1857 c.c., sostenendo che l'omessa informazione sulla sorte dei crediti ceduti aveva precluso la surrogazione dei fideiussori e quindi comportato l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso perché l'impugnazione era stata correttamente indirizzata verso il rappresentante processuale del cessionario del credito. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'interesse dei fideiussori a contestare la mancata produzione degli estratti conto sino alla data di chiusura del rapporto: nei rapporti di conto corrente bancario il creditore che agisce per il saldo deve provare l'andamento del rapporto dall'inizio fino alla sua conclusione, senza interruzioni, sicché la mancata produzione della documentazione finale integra falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la censura sulla pretesa estinzione della fideiussione per impossibilità di surrogazione è stata ritenuta estranea allo schema dell'art. 1955 c.c., perché la surrogazione del fideiussore riguarda i diritti del creditore verso il debitore principale, non i diritti verso terzi debitori dei debitori principali. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al primo motivo e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    In caso di rappresentanza processuale, l'impugnazione va proposta nei confronti del rappresentante in tale qualità.

  • art. 2697 c.c.

    La banca che agisce per il saldo di un conto corrente deve provare l'intero andamento del rapporto; l'omessa produzione della documentazione necessaria comporta falsa applicazione della regola sull'onere della prova.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato quale norma concernente il conto corrente bancario e la necessità della corretta ricostruzione del saldo.

  • art. 1856 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina del rapporto bancario e alla prova del credito.

  • art. 1855 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha escluso che la fattispecie prospettata rientrasse nello schema di estinzione della fideiussione invocato.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 1855 c.c. nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 1955 c.c.

    L'estinzione della fideiussione per fatto del creditore opera solo se è pregiudicata la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore principale; non quando si prospetti una mancata surrogazione verso terzi debitori del debitore principale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha applicato il principio di diritto in sede di legittimità e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche ai fini delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso da un istituto di credito per il pagamento del saldo di un conto corrente, il creditore ha l'onere di produrre la documentazione contabile idonea a ricostruire l'andamento del rapporto dall'inizio sino alla chiusura, senza lacune temporali rilevanti.
  • L'assenza degli estratti conto relativi all'ultimo periodo del rapporto non è neutralizzabile con il solo rilievo che l'importo richiesto sia inferiore al saldo risultante da una data anteriore: ciò non esclude che, alla data finale, il debito sia inferiore o diverso.
  • L'eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore richiede che il comportamento impeditivo incida sulla surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore principale; non basta allegare pregiudizi relativi a diritti verso soggetti terzi.
  • Nel giudizio di impugnazione, la parte evocata in giudizio deve essere identificata nella qualità di rappresentante processuale quando la controversia riguarda il soggetto rappresentato.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMoraImpugnazioniFideiussione
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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