Sentenza n. 679/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla I.E.M. s.r.l. in data 12 dicembre 2025, volta ad ottenere la documentazione attestante la prova di notifica di un avviso di accertamento relativo alla TARI 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione attestante la prova di notifica di un avviso di accertamento TARI 2018
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato al Comune di Cagliari, il 12 dicembre 2025, un'istanza di accesso volta a ottenere la documentazione comprovante la notifica di un avviso di accertamento relativo alla TARI 2018. In assenza di riscontro, ha impugnato il silenzio ai sensi dell'art. 116 c.p.a., notificando e depositando il ricorso il 10 febbraio 2026. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha rilasciato, il 12 febbraio 2026, la documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva integralmente osteso i documenti richiesti dopo la proposizione del ricorso. Ha posto le spese a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'accesso era stato accordato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il ricorso avverso il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto contro il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accesso.
art. 74 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata nell'epigrafe.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio sull'istanza di accesso, l'amministrazione rilascia integralmente i documenti richiesti e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione nel merito.
- Quando l'amministrazione soddisfa l'istanza di accesso soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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