Cassazione Penale, Ordinanza n. 27553/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona del 26 marzo 2025, con la quale era stata privilegiata la misura alternativa della detenzione domiciliare rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale. Deduceva, formalmente, violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale considerato dal giudice di merito. La Corte rileva che il Tribunale aveva motivato in modo esaustivo e non illogico la scelta, valorizzando l'inidoneità della misura più ampia a favorire la rieducazione per la mancanza o inadeguatezza delle attività proposte: non vi erano attività lavorative, né lavori socialmente utili, né volontariato o attività formative equipollenti, sicché mancava una base per formulare una prognosi positiva sul reinserimento sociale. Il ricorrente non aveva contrapposto elementi concreti, limitandosi a chiedere una nuova lettura delle risultanze già apprezzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e, soprattutto, che si risolvessero nella richiesta di una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La misura dell'affidamento in prova richiede un giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale; attività lavorativa, volontariato o attività analoghe possono concorrere a fondarlo, ma la loro assenza può legittimare il diniego quando manchi una base concreta per la prognosi positiva.
art. 47-bis ord. pen.
La detenzione domiciliare è richiamata come misura alternativa più contenitiva, preferita dal giudice di sorveglianza per l'inidoneità dell'affidamento in prova a perseguire nel caso concreto la finalità rieducativa.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza, la scelta tra più misure alternative deve essere sorretta da una motivazione concreta e non illogica, ancorata alla capacità della misura prescelta di realizzare la finalità rieducativa nel caso specifico.
- L'affidamento in prova al servizio sociale non richiede necessariamente un'attività lavorativa stabile, ma la presenza di attività lavorative, di volontariato o di altre attività formative può costituire un elemento significativo del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale; la loro assenza può incidere negativamente sulla prognosi.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova e diversa lettura delle fonti di prova o degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.
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